Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 29.01.2009

Consulenza giuridica - Spettacolo viaggiante - Autoscontro - Aliquota IVA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 29.01.2009

Con la consulenza specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'Associazione Alfa ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione all'attrazione denominata "Autoscontro" della corretta aliquota IVA. Il dubbio interpretativo sorge a seguito della pronuncia di una Commissione tributaria che ha dichiarato soggetta ad IVA del 20% la suddetta attrazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Associazione Alfa ritiene che tutte le attività di spettacolo viaggiante cioè, tutte le attrazioni inserite nell'elenco delle attività di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10%, in quanto riconducibili alle previsioni di cui al n. 123 della Tab. A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 elenca le attività di spettacolo che sono state assoggettate all'IVA secondo le disposizioni di cui all'art. 74-quater del medesimo DPR n. 633.
In particolare, il punto 4) della citata tabella C elenca gli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (...); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".
In relazione all'aliquota applicabile il numero 123) della tabella A, parte III, allegata al citato DPR n. 633 del 1972 stabilisce che si applica l'aliquota del 10 per cento agli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (...); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".
Ciò posto, al fine di stabilire se all'attrazione denominata "autoscontro" sia applicabile o meno l'aliquota agevolata ai sensi del numero 123) della citata tabella A, va verificato se la stessa possa ricondursi tra le attività di spettacolo viaggiante.
Al riguardo, l'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" stabilisce che "Sono considerati le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (...)".
Il successivo art. 4 della medesima legge prevede che "è istituito presso il ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione".
Per quanto riguarda la qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante, quindi, è necessario che le stesse presentino le caratteristiche tecnico-funzionali tipiche descritte nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Quanto sopra esposto si osserva che l'attrazione denominata "Autoscontro" è prevista e descritta nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sia nella categoria "medie attrazioni" (fino a 20 vetture) sia nella categoria "grande attrazioni" (oltre venti vetture).
Conseguentemente, all'attrazione denominata "autoscontro", essendo la stessa espressamente indicata nell'elencazione delle attività di spettacolo viaggiante ai sensi della sopra richiamata normativa, può applicarsi l'aliquota IVA del 10% di cui al numero 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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