Risoluzione Agenzia Entrate n. 240 del 12.06.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 - Autorizzazione alla raccolta funghi epigei spontanei - Assoggettabilità imposta di bollo articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 240 del 12.06.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:

QUESITO
Per l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei la regione Piemonte fa presente che l'articolo 3, legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24, stabilisce che:
- la validità amministrativa dell'autorizzazione alla raccolta funghi è estesa a tutto il territorio regionale;
- il titolo autorizzativo per la raccolta è identificato nella ricevuta di versamento della somma stabilita ogni tre anni dalla Giunta Regionale;
- la ricevuta di versamento costituisce "denuncia di inizio attività" in forza dell'indicazione nella causale di versamento dei dati anagrafici e della residenza del raccoglitore.
Atteso ciò, l'interpellante chiede se sulla ricevuta di versamento, che sostituisce l'autorizzazione alla raccolta funghi e contestualmente costituisce "denuncia di inizio attività", debba essere applicata l'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La regione Piemonte rappresenta che il titolo che legittima la raccolta dei funghi si perfeziona con il solo versamento della somma prevista, in quanto la legge regionale non prevede il rilascio di alcun provvedimento.
Lo stesso interpellante precisa, altresì, che la denuncia di inizio attività di cui all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2007, rientra nei casi di esenzione dall'imposta di bollo in quanto si tratta di atti che assumono autonoma rilevanza, aventi valenza di mera comunicazione, e che non costituiscono istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione.
Viceversa, la regione Piemonte ritiene che l'imposta di bollo sia dovuta nelle ipotesi di cui all'articolo 5 della predetta legge regionale che consente di rilasciare "in deroga" autorizzazioni per la raccolta di quantitativi superiori di funghi epigei spontanei, qualora detta attività costituisca fonte di reddito o di lavoro stagionale per alcune categorie di cittadini espressamente individuate dalla norma stessa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni normative:
- articolo 4 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) e delle unità sanitarie locali, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta";
- legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", che all'articolo 1 dispone che "Le regioni (...) provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei ..." ed all'articolo 2, comma 2, che "Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei ...";
- legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2007, n. 24 che in attuazione dei principi fondamentali della legge n. 352 del 1993 disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti. In particolare, in questa sede della predetta legge rilevano i seguenti articoli:
- articolo 3, comma 1: "La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione ....";
- articolo 3, comma 2: "La Regione delega al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni ...";
- articolo 3, comma 3: "L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile (...) ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma (...). La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale di versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore (...). La ricevuta di versamento, accompagnata da idoneo documento di idoneità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza";
- articolo 4, il quale stabilisce delle deroghe per i proprietari dei fondi, disponendo che costoro " ... non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi (...) ed al possesso dell'autorizzazione ...";
- articolo 5 che prevede il rilascio di autorizzazioni in deroga per coloro che la raccolta dei funghi epigei costituisce " ... fonte di lavoro stagionale o di reddito ...".
Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si evince che l'attività di raccolta di funghi epigei, sia a livello occasionale che professionale, è subordinata alla denuncia di inizio attività e al rilascio dell'autorizzazione regionale che ha carattere personale ed è revocabile.
Sia la denuncia di inizio attività che l'autorizzazione si identificano nella ricevuta di versamento di una somma stabilita con cadenza triennale determinata con deliberazione della Giunta regionale.
Detta ricevuta deve riportare la causale del versamento, le generalità, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza del raccoglitore e deve essere esibita - unitamente ad idoneo documento di riconoscimento - a richiesta del personale addetto alla vigilanza (v. articolo 3, comma 3, legge n. 24 del 2007).
Nel caso di specie, pertanto, la regione Piemonte e gli enti dalla stessa delegati al rilascio dell'autorizzazione svolgono una funzione di controllo successivo, ossia in un momento in cui l'attività di raccolta dei funghi epigei già si svolge lecitamente. La Pubblica Amministrazione, quindi, si riserva un potere di verifica e di controllo che esercita a seguito e sul presupposto dell'autorizzazione rilasciata in dipendenza del versamento effettuato.
Nel caso in esame, quindi, la ricevuta di versamento assume anche la valenza di provvedimento rilasciato da una Pubblica amministrazione finalizzato alla rimozione, nei confronti dei soggetti destinatari dello stesso, di limiti al libero esercizio dell'attività in argomento.
Ai fini in esame, pertanto, deve ritenersi che l'autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei sconta l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62, ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 642 del 1972, in quanto, in mancanza della stessa, non potrebbe essere svolta l'attività in parola. Né rileva la circostanza che il versamento svolga anche una funzione di "denuncia inizio attività", in quanto la natura autorizzatoria deve ritenersi assorbente riguardo a quella di inizio attività.
Per quanto attiene, infine, l'ulteriore quesito relativo alla procedura di "autorizzazioni in deroga" di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2007, si condivide la soluzione prospettata dall'istante circa l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine sia dell'istanza che del provvedimento autorizzativo.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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