Risoluzione Agenzia Entrate n. 243 del 13.06.2008

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000- Aliquota IVA applicabile alla costruzione di un edificio demaniale - sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del distaccamento di Polizia Stradale di un comune. Numeri 127-quinquies e 127-septies, parte terza della Tabella A allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 243 del 13.06.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dei numeri 127-quinquies) e 127-septies), parte terza della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto di conoscere l'aliquota IVA applicabile ai lavori per la costruzione, affidata al Consorzio Cooperative Costruzioni di........., di un immobile che sarà utilizzato quale nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del distaccamento di Polizia Stradale del Comune di.............
In particolare, il Ministero interpellante chiede di conoscere se detta opera possa essere ricompresa tra quelle di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 e, conseguentemente, se alle prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto relativo alla realizzazione dello stesso immobile possa essere applicata l'IVA nella misura del 10 per cento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero interpellante ritiene che il costruendo immobile sia assimilabile ad una caserma, in quanto lo stesso sarà adibito allo svolgimento di un'attività diretta al perseguimento di interessi collettivi, e che alle prestazioni di servizi relative al contratto di appalto per l'esecuzione dell'opera si applica l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del numero 127-septies), parte terza della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il numero 127-quinquies), parte terza della Tabella allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'IVA nella misura del 10 per cento, tra l'altro, agli "edifici di cui all'art. 1 della L. 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni".
Il successivo numero 127-septies) stabilisce che la medesima aliquota del 10 per cento si rende applicabile, altresì, alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)".
L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, richiamato dal suddetto n. 127-quinquies), prevede che "le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35".
Gli edifici indicati nel richiamato articolo 2, comma secondo, del regio decreto n. 1094 del 1938, convertito nella legge n. 35 del 1939, consistono in scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili.
La circolare ministeriale n. 1/E del 2 marzo 1994, ai fini dell'individuazione degli edifici "simili", ha precisato che l'aliquota agevolata si rende applicabile anche a edifici diversi da quelli espressamente indicati nel richiamato articolo 2 del R.D. n. 1094 del 1938, sempre che gli stessi vengano utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza (cfr anche le successive risoluzioni n. 57 del 17 aprile 1996; n. 147 del 26 giugno 1997 e n. 291 del 12 ottobre 2007). Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, nella quale si sottolinea la necessità di far riferimento, per l'applicazione dei benefici fiscali, alle predette finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili.
La stessa circolare ha chiarito, peraltro, che l'esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell'immobile quali risultano al momento di effettuazione dell'operazione.
L 'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato (ris. n. 917 del 1 agosto 1994) che una struttura edilizia è qualificabile unitariamente come "caserma" quando la stessa costituisce un comprensorio destinato ad attività addestrative e logistico amministrative nel quadro dello svolgimento delle funzioni di difesa militare dello Stato.
In generale può, quindi, qualificarsi "caserma" una costruzione eretta per l'abitazione, l'istruzione e l'educazione delle truppe in periodi in cui le stesse non sono direttamente impegnate in attività operative, ma in compiti di addestramento ed altre mansioni genericamente riconducibili alle finalità istituzionali delle forze facenti parte dell'apparato militare dello Stato.
Pertanto, un immobile può considerarsi assimilabile ad una caserma quando presenti caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a quelle descritte (cfr ris. n. 460547 del 28 maggio 1987) e non costituisca, invece, un complesso immobiliare da destinare ad uffici.
Ciò premesso, al fine di definire il trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile ai lavori per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del distaccamento di Polizia Stradale del Comune di ........, è necessario stabilire se lo stesso possa assimilarsi, sulla base delle precisazioni fornite, ad una "caserma" espressamente ricompresa tra gli edifici di cui al citato articolo 2, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge n. 35 del 1939.
Quanto sopra precisato si osserva che la verifica della rispondenza dell'immobile di cui trattasi, al momento di effettuazione dell'operazione, alle caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate esula dalle prerogative dell'interpello e va, pertanto, accertata sulla base degli indirizzi interpretativi formulati.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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