Risoluzione Agenzia Entrate n. 243 del 22.07.2002

Interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Istanza
Risoluzione Agenzia Entrate n. 243 del 22.07.2002

Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale della ...., il Sig. ... ha chiesto il parere in merito al corretto trattamento tributario delle prestazioni erogate in forma di capitale da un fondo pensionistico.

Esposizione del quesito
Il contribuente istante, dirigente presso la WZ S.p.A., ha versato dal 1990 dei contributi alla Cassa di previdenza ed assistenza dipendenti della WZ S.p.A., la quale ha acceso una polizza collettiva di assicurazione sulla vita presso JY S.p.A..
Nel 1996, a seguito della fusione tra la WZ S.p.A. e la XX S.p.A., la Cassa di previdenza ed assistenza dipendenti della WZ S.p.A. si è trasformata nel Fondo pensione dipendenti della XXY S.p.A..
A tale fondo erano iscritti solo i dipendenti della ex WZ S.p.A., in quanto i dirigenti della ex XX S.p.A. avevano già un proprio fondo di previdenza, denominato KJ, istituito prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Successivamente, nel 1998 il Fondo pensione dipendenti della XXY S.p.A. è stato posto in liquidazione con conseguente trasferimento al fondo KJ delle posizioni contributive dei dirigenti maturate fino al 31 dicembre 1998.
In occasione del trasferimento della posizione previdenziale dal fondo assicurativo della XXY S.p.A. al fondo non assicurativo KJ, è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 sulla parte relativa ai rendimenti dei premi versati fino al 31 dicembre 1998.
Avendo maturato il diritto alla pensione, il Sig. ... ha cessato la propria attività presso la XXY S.p.A. il 31 dicembre 2000.
Nel corso del 2001, il KJ ha liquidato la prestazione in forma di capitale al Sig. ..., applicando l'aliquota del TFR sui:
- contributi versati dai due diversi datori di lavoro;
- rendimenti netti derivanti dal primo fondo pensione;
- rendimenti maturati dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 presso il nuovo fondo pensione.

Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente istante ritiene che sui rendimenti maturati presso il primo fondo pensione assicurativo sia stata effettuata una doppia tassazione, in quanto è stata applicata, dapprima, la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento e, successivamente, su tali redditi al netto della predetta ritenuta il KJ ha applicato un'imposta del 32,52 per cento (in base all'aliquota del TFR).
Pertanto, il contribuente istante ritiene di poter recuperare la somma di ..., corrispondente alla misura della tassazione non dovuta, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2002.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come noto, per effetto delle norme di carattere transitorio contenute nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" si rende applicabile - in deroga alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e all'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - il regime fiscale vigente anteriormente alla riforma attuata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si tratta dei soggetti iscritti al 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421). Al riguardo, si ricorda che la qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.
Pertanto, alle prestazioni in forma di capitale percepiti dai predetti soggetti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, si applica:
- sulla parte relativa al rendimento, la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;
- sull'importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, l'aliquota prevista per la tassazione del T.F.R..
Inoltre, come specificato dalla circolare n. 235/E del 9 ottobre 1998, la predetta ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento deve essere applicata sulla parte relativa al rendimento anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di tipo diverso, con il conseguente trasferimento al nuovo fondo:
a) della parte corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, che viene trasferita in neutralità fiscale;
b) della parte corrispondente ai rendimenti assicurativi già definitivamente assoggettati ad imposta.
Ciò posto, considerato che quest'ultima parte della prestazione corrispondente ai rendimenti già assoggettati a tassazione all'atto del trasferimento è stata nuovamente tassata (al netto dell'imposta applicata) da parte del KJ con l'applicazione della medesima aliquota del TFR, si concorda con quanto lamentato dal contribuente istante, ossia che tale parte della prestazione previdenziale abbia subito una doppia tassazione. Tali rendimenti, infatti, essendo stati già definitivamente assoggettati a tassazione non dovevano scontare l'ulteriore imposta nella misura del 32,52 per cento.
Tuttavia, si evidenzia che il contribuente non può recuperare l'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è consentito compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e nella fattispecie in esame, invece, dalla dichiarazione dei redditi non risulta in alcun modo il versamento effettuato dal fondo pensione dell'imposta non dovuta.
Pertanto, non è possibile effettuare la compensazione con il versamento dell'imposta dovuta per effetto della dichiarazione dei redditi.
In ogni caso, il contribuente istante ha diritto al rimborso dell'imposta versata dal fondo e non dovuta, calcolata sul rendimento netto della polizza assicurativa, presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS