Risoluzione Agenzia Entrate n. 244 del 23.07.2002

Interpello n. /2002 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XY- Articoli 50, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e 19 bis 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 244 del 23.07.2002

Con istanza di interpello del 27 marzo 2002, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale ......, il Sig. XY ha chiesto un parere in merito all'esatta applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 concernente "determinazione del reddito di lavoro autonomo" e dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "esclusione o riduzione della detrazione" dell'Iva "per alcuni beni e servizi".

Esposizione del quesito
Il Sig. XY, esercente l'attività di notaio, intende acquistare un veicolo da utilizzare ai fini dello svolgimento della propria attività professionale.
In particolare, intende immatricolare il suddetto veicolo come autocarro, ai sensi della lettera d) dell'art. 54 del C.d.S., in quanto destinato "al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse".
In particolare l'istante sostiene che tale veicolo gli occorre in ragione della sua attività, per lo svolgimento della quale ha necessità di trasportare "con notevole frequenza documentazione da e verso Pubblici Uffici, nonché da e verso soggetti privati.
Ha inoltre esigenza di provvedere talvolta al trasporto di forniture necessarie alla propria attività".
Chiede, pertanto, di conoscere se possa interamente dedurre i relativi costi di acquisto ed utilizzo e detrarre l'imposta ad essi relativa.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene possibile, in quanto compatibile col principio di inerenza e con la normativa vigente, dedurre integralmente ai fini dell'Irpef i costi relativi all'acquisto nonché quelli relativi all'uso del veicolo, quali, ad esempio, le spese sostenute per il carburante o la manutenzione del veicolo stesso e detrarre la relativa imposta.
Parimenti ritiene possibile operare l'integrale detrazione dell'Iva assolta o addebitata per rivalsa in relazione alle predette spese.

Parere dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Al fine di dare corretta risposta al quesito bisogna prendere in considerazione, oltre all'art. 50, comma 1, relativo alla "determinazione del reddito di lavoro autonomo", l'art. 121-bis del Tuir e l'art. 19-bis 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall'art. 30 della l. 23 dicembre 2000, n. 388.
L'art. 50, comma 1, del Tuir afferma che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodi di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione..."
La disciplina contenuta nell'art. 121-bis del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente "limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni", trova applicazione esclusivamente nei riguardi di taluni mezzi di trasporto a motore individuati dalla norma stessa.
In particolare, con riferimento agli autoveicoli, la norma in commento individua dei limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, solo per le autovetture e gli autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) dell'articolo 54 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
Per gli altri autoveicoli, non espressamente individuati dalla norma, è, invece, consentita l'integrale deducibilità nella determinazione del reddito sempre che risulti soddisfatto il principio generale dell'inerenza, che, per quanto riguarda i professionisti, è ricavabile dall'art. 50, comma 1, del Tuir, il quale richiede che "i beni di cui si tratta siano impiegati nell'esercizio dell'arte o della professione ".
Deve, pertanto, sussistere un rapporto di diretta inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'attività professionale (cfr. Circolare n. 48 del 10 febbraio 1998).
Riguardo, poi, al diritto alla detrazione dell'Iva, occorre far riferimento innanzitutto al disposto dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tale articolo, in deroga ai principi di carattere generale indicati nei precedenti articoli 19 e 19-bis, prevede, per alcuni beni e servizi limitazioni generalizzate al diritto alla detrazione.
In particolare, relativamente agli autoveicoli, la lett. c) dell'art. 19-bis 1 prevede che "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285... che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi e a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazioni relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".
L'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, "l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633", limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsione non a combustione interna.
La disciplina Iva non individua, invece, nessun tipo di limitazione di detraibilità per gli autoveicoli di cui alla lettera d) dell'art. 54 del C.d.S.
Pertanto, per essi si applicherà la disciplina generale di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede che "è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o da lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione".
Dalla lettura delle richiamate disposizioni si ricava che, poiché le limitazioni alla deduzione Irpef e alla detrazione Iva previste, rispettivamente dall'art. 121-bis del Tuir e dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/72 (letto in connessione con il richiamato art. 30 della l. n. 388 del 2000) non operano in relazione ai veicoli di cui alla richiamata lettera d) dell'art. 54 del C.d.S., la spettanza o meno delle predette deduzioni Irpef e detrazioni Iva, nel caso in esame va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno del requisito dell'inerenza.
Affinché l'istante possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito ad esso correlati, è necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l'attività di notaio, dallo stesso esercitata e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale "autocarro".
Identica condizione deve essere verificata in relazione alla detrazione Iva.
Al riguardo, la scrivente ritiene, in linea generale, che non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale, quale quella notarile, che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in ambienti organizzati in ufficio.
Per quanto riguarda la necessità, invocata dall'istante, di trasportare frequentemente documenti, si fa presente che, a parte il fatto che l'introduzione di procedure telematiche per la registrazione degli atti sta riducendo il movimento dei supporti cartacei, risulta francamente difficile ipotizzare che la quantità di fascicoli da trasportare richieda addirittura l'utilizzo di veicoli attrezzati per il trasporto professionale di merci.
Poiché nel caso di specie, sulla base degli elementi di fatto rappresentati alla scrivente non è stato individuato uno stretto rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'attività di notaio e l'utilizzo del bene, deve ritenersi esclusa per l'istante la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle deduzioni Irpef e delle detrazioni Iva relativamente all'acquisto e all'uso del veicolo immatricolato quale autocarro.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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