Risoluzione Agenzia Entrate n. 246 del 23.07.2002

Interpello ....../2002-ART.11, legge 27-7-2000, n. 212. XY SPA - Istanza prot. n. 954-23109/2002 del 27/03/2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 246 del 23.07.2002

Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale ....., la XY S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 103-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Esposizione del quesito
Nell'ambito della propria attività di gestione di commesse internazionali, la XY S.p.A. ha rilevanti flussi di denaro in Dollari.
Pertanto, al fine di garantirsi dal rischio di cambio, l'istante pone in essere delle operazioni di copertura, in particolare attraverso contratti derivati denominati Contratti KO-KI forward outperforming.
Si tratta, in particolare, di contratti di vendita a termine che si attivano unicamente se alla data di scadenza il cambio a pronti €/$ si colloca all'interno di uno dei due intervalli predeterminati (Knock-in) dei tassi di cambio €/$. Il prezzo o tasso di vendita €/$ (strike price) è predeterminato.
In sede di redazione del bilancio di esercizio (al 31 dicembre 2001), nel rispetto del principio di prudenza di cui all'articolo 2423-bis del codice civile, la società istante intende adottare, al fine della valutazione dei suddetti contratti derivati in valuta, che costituiscono operazioni fuori bilancio, il criterio del valore equo (fair value). Tale stima comporta un risultato negativo che verrà riportato nel conto economico alla voce n. 17 - Oneri Finanziari, in contropartita della voce "fondo rischi su prodotti derivati in valuta".
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, considerato che l'articolo 103-bis, comma 2-bis, del Tuir prevede che i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio, devono adottare per la valutazione di tali operazioni i criteri di cui al comma 2, viene chiesto di conoscere se sia corretto utilizzare il tasso di cambio a termine corrente alla data del 31 dicembre 2001.

Soluzione prospettata dal contribuente
Viene innanzitutto premesso che i contratti posti in essere sono contratti derivati consistenti in operazioni di vendita a termine di valuta, ancorché condizionati nella loro esecuzione.
Pertanto, la società istante ritiene che, ai fini fiscali, il criterio di valutazione alla data di chiusura dell'esercizio debba essere quello previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 103-bis del TUIR e cioè quello previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
In base a tale ultima disposizione, le operazioni a termine in valuta "fuori bilancio" sono valutate al tasso di cambio a termine corrente alla data di chiusura dell'esercizio per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
Pertanto, la XY S.p.A. ritiene che di dover utilizzare per la valutazione di tutti i contratti in essere al 31 dicembre 2001 il cambio a termine corrente, così come rilevato da pubblicazioni specializzate.
Utilizzando tale cambio si determinerebbe la situazione seguente:
- per sette contratti non vi sarebbe alcun obbligo né diritto da parte di entrambi i contraenti, quindi l'operazione è neutrale;
- per gli altri quattro contratti si determinerebbe un valore negativo inferiore rispetto alla valutazione del risultato negativo riportato nel conto economico alla voce n. 17 - Oneri Finanziari; pertanto si renderebbe necessaria una variazione in aumento del reddito d'impresa pari alla differenza tra il valore riportato nel conto economico e quello derivante dalla valutazione al cambio al 31 dicembre 2001.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'articolo 103-bis, comma 1, del TUIR prevede che "Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse".
I criteri per la valutazione di tali operazioni "fuori bilancio" sono contenuti nel successivo comma 2, del suddetto articolo 103-bis del TUIR.
Inoltre, l'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, con l'introduzione del comma 2-bis alla disposizione in commento, ha esteso i criteri di valutazione delle operazioni "fuori bilancio" agli altri soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che valutano tali operazioni nei conti annuali.
Il citato comma 2 dell'articolo 103-bis stabilisce che la valutazione delle operazioni "fuori bilancio" è effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e che, a tal fine, il valore dei componenti negativi non può essere superiore alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella della chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.
In particolare, la lettera c) della disposizione in commento, prevede che per i contratti di compravendita di valute, al fine della determinazione del valore alla data di chiusura dell'esercizio si devono adottare i criteri previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 87 del 1992.
Nel caso di specie, come correttamente osservato dall'istante, si rende applicabile la citata lettera b), la quale prevede che le operazioni a termine in valuta sono valutate al tasso di cambio a termine corrente alla data di chiusura dell'esercizio per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
Pertanto, rientrando i contratti di copertura descritti dalla società istante tra le operazioni "fuori bilancio", come definite nel provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, si ritiene che l'imputazione al conto economico delle perdite derivanti dalla valutazione di tali contratti assuma rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 103-bis del TUIR.
Pertanto, l'eventuale imputazione alla voce 17 del conto economico di oneri finanziari superiori alla differenza tra il valore del contratto e il valore corrispondente alla data di chiusura dell'esercizio deve essere oggetto di una variazione in aumento ai sensi dell'articolo 52 del TUIR.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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