Istanza di Interpello n...../2002. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Autorità Portuale di ....... IVA. Art. 9, n. 6, DPR n. 633 del 1972. Prestazioni di servizio effettuate nei porti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 247 del 23.07.2002
Con nota del 5 aprile 2002 n. 2211 l'autorità portuale di ..... ha presentato istanza di interpello esponendo il seguente
QUESITO
La predetta autorità portuale sta valutando la possibilità di acquisire la proprietà di uno o più beni immobili (edifici, impianti e aree di sedime) ricadenti nelle immediate adiacenze del Porto, a norma dell'art. 830 del codice civile, da destinare a servizi portuali.
SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
I negozi giuridici con i quali l'autorità portuale acquisirà gli impianti e le aree per offrire i servizi portuali, in quanto destinati ad agevolare ed incrementare gli scambi commerciali internazionali, non sono assoggettabili ad IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come interpretato dalla circolare ministeriale del 26 novembre 1988 n. 66.
RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
L'istanza di interpello è inammissibile poiché manca il presupposto dell'incertezza interpretativa di una norma tributaria, tuttavia si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
Per quanto riguarda il merito del quesito, la tesi del contribuente non può essere accolta. Infatti gli acquisti per i quali è stato chiesto il trattamento di non imponibilità, pur se destinati a consentire un incremento degli scambi internazionali, risultano essere riferiti a beni collocati al di fuori del perimetro del porto.
Inoltre l'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 accorda il trattamento di non imponibilità ad IVA "ai servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto".
Pertanto, come si evince senza possibilità di dubbio dal disposto testuale della norma citata, il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dalla norma medesima e non anche alle cessioni di beni.
Il medesimo art. 9, primo comma, n. 6), è stato anche oggetto di una disposizione interpretativa con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990 n. 90, convertito dalla legge del 26 giugno 1990 n. 165, il cui art. 3 dispone "tra i servizi prestati nei porti riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 9, n. 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente".
Anche la citata disposizione interpretativa conferma, come già evidenziato in precedenza, che il trattamento di non imponibilità è applicabile alle sole prestazioni di servizio.
Infine, anche la circolare n. 66 del 1988, citata dall'autorità portuale di ....., nel precisare le fattispecie comprese nella disposizione agevolativa, fa riferimento esclusivamente a prestazioni di servizio.
Da quanto precede si ricava quindi che le operazioni di acquisto di beni immobili che l'autorità portuale di ..... intende realizzare devono essere soggette ad IVA.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi