Risoluzione Agenzia Entrate n. 248 del 24.07.2002

Interpello - Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Addizionali IRPEF. Cessione di ramo d'azienda
Risoluzione Agenzia Entrate n. 248 del 24.07.2002

QUESITO
La Cassa ..... S.p.a.- dopo aver rappresentato che:
a) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1999, n. 112 viene trasferita la titolarità dei rapporti concessori alla società "Centro Riscossione Tributi XY S.p.A.", società facente parte del gruppo di cui la società istante detiene la totalità del capitale sociale;
b) che conseguentemente, dal 1 gennaio 2002, i lavoratori delle Concessioni del Servizio riscossione tributi delle province di .... e di ... passano "senza soluzione di continuità" alle dipendenze della XY S.p.A.;

CHIEDE
di conoscere se l'importo delle addizionali IRPEF, determinato all'atto di approvazione delle operazioni di conguaglio di fine anno contabilizzato al 31 dicembre 2001, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi ad essi assimilati, debba essere trattenuto dal sostituto d'imposta originario in unica soluzione ovvero dal nuovo sostituto d'imposta in numero massimo di undici rate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società istante ritiene che, verificandosi nella fattispecie prospettata non una risoluzione individuale del rapporto di lavoro ma una sostituzione "ope legis" di un datore di lavoro con un altro - senza la liquidazione di quelle competenze normalmente poste in pagamento all'atto di una ordinaria cessazione del rapporto di lavoro (TFR, ferie residue, ecc.) - spetti al nuovo sostituto, la società XY S.p.A., trattenere l'importo delle addizionali, determinato in sede di conguaglio di fine anno dal primo sostituto, nel numero massimo di undici rate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 50, comma 4, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede, relativamente ai redditi di lavoro dipendente nonché ai redditi ad essi assimilati, che l'addizionale regionale è determinata dal sostituto d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio e che "il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre". Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo deve essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 7-bis del DPR n. 600 del 1973.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi ad essi assimilati, le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del d. lgs., n. 446 del 1997, si rendono applicabili anche per la determinazione delle addizionali provinciali e comunali e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d'imposta.
Ciò premesso, si fa presente che la fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione trasmessa, riguarda l'ipotesi di trasferimento dei lavoratori da una società capogruppo ad una società intercompay per effetto della cessione di un ramo di azienda, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.
Dall'atto di conferimento, stipulato fra la Cassa di ... S.p.A. - società conferente - e la costituenda XY S.p.A. - società conferitaria - risulta che: "Il ramo d'azienda, oggetto di cessione, viene conferito nella sua organica unità economica e finanziaria" e comprende la cessione:
a) delle attività e passività, al 30 settembre 2001, quali dettagliatamente contemplate nella relazione di stima;
b) dei contratti di fornitura e servizi in corso;
c) dei contratti di lavoro subordinato dei dipendenti della Cassa di ... S.p.A;
d) dei debiti ed i crediti con i terzi e con i dipendenti;
e) di tutte le controversie attive e passive ad esso inerenti.
In particolare l'art.4 dell'atto citato stabilisce che "nel ramo d'azienda sono compresi, tra l'altro, e quindi trasferiti con effetto dalla data di efficacia del conferimento, i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di CFR S.p.A....., con i relativi diritti e benefici goduti, maturati o acquisiti in virtù di norme di legge, di Contratto Collettivo Nazionale, di accordo aziendale, nonché l'organizzazione del personale e gli obblighi di previdenza, assistenza e assicurazione verso di esso".
Pertanto, come rilevato dall'istante, non viene effettuata la liquidazione di quelle competenze normalmente poste in essere all'atto di una ordinaria cessazione del rapporto di lavoro: TFR, ferie residue, ecc.
Conseguentemente, la riconducibilità della fattispecie prospettata nell'ambito dell'articolo 2112 del codice civile, con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto subentrante nonché con la conservazione, per il dipendente, di tutti i diritti e benefici che da esso derivano, determina agli effetti fiscali l'applicabilità delle addizionali all'Irpef in maniera rateizzata, nel numero massimo di undici rate, con l'obbligo in capo al nuovo sostituto d'imposta di provvedere a prelevare l'importo delle addizionali contabilizzato ma non trattenuto o non ancora interamente trattenuto.
Il sostituto d'imposta originario dovrà, pertanto, porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire al nuovo sostituto di provvedere correttamente al prelievo dell'importo delle addizionali non trattenuto.

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