Istituzione dei codici tributo per l'utilizzazione dei crediti d'imposta derivanti da investimenti in aree svantaggiate e in agricoltura. Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, artt. 10 e 11
Risoluzione Agenzia Entrate n. 249 del 25.07.2002
Il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato nella G.U. n. 158 del 8 luglio 2002, prevede agli articoli 10 e 11 un contributo nella forma di credito d'imposta per gli investimenti nei limiti massimi di spesa ivi previsti, rispettivamente, nelle aree svantaggiate e in agricoltura.
Al fine di poter utilizzare detto credito d'imposta in compensazione secondo le modalità contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
6742, denominato "Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138";
6743, denominato "Credito d'imposta per investimenti in agricoltura - Art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138".
Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 i codici-tributo 6742 e 6743 devono essere esposti nella "Sezione Erario".
Si precisa, inoltre, che i suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del limite di compensabilità di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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