Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 01.03.2004

Istanza di interpello - ARTICOLO 11, legge 27-7-2000, n. 212. KZ SGR SPA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 01.03.2004

Con l'istanza di interpello inoltrata alla scrivente ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la KZ - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Esposizione del quesito
In data 18 luglio 2003, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione tra la KZ SGR S.p.A. (società incorporante) e il YY SGR S.p.A. (società incorporata).
Per razionalizzare e semplificare la gamma dei prodotti offerti dalla società di gestione risultante dalla fusione, si è proceduto alla fusione tra 13 fondi di KZ SGR S.p.A e 14 fondi del YY SGR S.p.A., tutti armonizzati di tipo aperto, precedentemente istituiti e gestiti da entrambe le società partecipanti alla fusione.
In tale atto è stato stabilito che la data di efficacia della fusione, nonché la data di efficacia della fusione tra i fondi comuni di investimento, è il 1 settembre 2003.
La fusione tra le due società è stata regolarmente autorizzata dalla Banca d'Italia con lettera del 29 gennaio 2003.
La fusione dei suddetti fondi comuni di investimento, precedentemente istituiti e gestiti dalle società partecipanti alla fusione, ha ricevuto il nulla osta dalla Banca d'Italia con lettera del 4 marzo 2003.
In particolare, la fusione tra i fondi è stata attuata trasferendo - il giorno di perfezionamento - tutte le attività e le passività di ciascun fondo incorporando in quello incorporante e attribuendo ai partecipanti interessati le quote di quest'ultimo, concambiate in base all'ultima valorizzazione dei fondi partecipanti alla fusione disponibile alla data di efficacia dell'operazione.
Ciò posto, la KZ SGR S.p.A. chiede di conoscere le modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 77 del 1983 relativamente ai fondi coinvolti nelle operazioni di fusione. In particolare, considerato che gli effetti della fusione tra i fondi decorrono dal 1 settembre 2003, viene chiesto se, in relazione a ciascuna operazione di fusione, si possa procedere alla determinazione di un'unica base imponibile, riferita al fondo risultante a seguito della fusione, confrontando il valore del patrimonio netto alla fine dell'anno del fondo stesso con la somma dei patrimoni netti all'inizio dell'anno del fondo o dei fondi in esso confluiti.

Soluzione prospettata dal contribuente
Ad avviso della KZ SGR S.p.A. le operazioni sopra descritte non determinano alcuna soluzione di continuità, né sotto il profilo soggettivo né sotto quello della gestione patrimoniale e dei rapporti con i sottoscrittori, tale da determinare la cessazione del fondo e, quindi, la definizione dei risultati positivi o negativi dello stesso all'atto della sua confluenza in altro fondo.
Per quanto attiene ai profili soggettivi, la fusione fra le società di gestione determina l'unificazione dei rispettivi patrimoni sotto un'unica titolarità e non comporta, quindi, un'operazione intersoggettiva che determini realizzo o acquisizione degli stessi.
Per quanto attiene all'operazione di unificazione dei fondi, gestiti dalla società di gestione risultante dalla fusione, l'istante ricorda che i fondi comuni costituiscono, dal punto di vista giuridico, patrimoni separati da quello della società di gestione e vincolati a favore dei sottoscrittori e gestiti sulla base del regolamento di sottoscrizione e delle disposizioni di diritto pubblico che regolano la materia.
La fusione fra i fondi gestiti da un'unica SGR non costituisce, quindi, una operazione intersoggettiva, ma un'operazione di natura riorganizzativa, che comporta, per la SGR, la confluenza del patrimonio del fondo assorbito in quello del fondo assorbente e, per i sottoscrittori, un mero concambio delle quote, in base al valore ad esse attribuito alla data in cui ha effetto l'operazione.
Tale assorbimento comporta qualche modificazione del rapporto di gestione e del relativo regolamento, ma si tratta di modifiche che non possono avere carattere essenziale e che devono essere favorevoli al sottoscrittore. Infatti, il Provvedimento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, Cap. V, che definisce tali fusioni come "operazioni di carattere straordinario che le SGR possono adottare al fine di accrescere l'efficienza dei servizi dalle stesse offerti" (Sez. I, articolo 1), i cui effetti "possono incidere sia sulla situazione della SGR sia sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale che intercorre tra partecipanti ai fondi comuni e SGR", stabilisce che tali operazioni devono avvenire "senza oneri o spese per i partecipanti" e "perseguire gli interessi dei partecipanti" (Sez. II). Inoltre, è prevista una necessaria preventiva sottoposizione del progetto di fusione alla Banca d'Italia ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
Ad avviso dell'istante, tenuto conto che l'operazione in parola non determina alcuna interruzione nel rapporto di gestione, ai fini fiscali la conseguenza non può che essere l'assoluta neutralità dell'operazione.
Pertanto, la KZ SGR S.p.A. ritiene che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione, si debba assumere il patrimonio finale del fondo risultante dalla fusione, aumentato dei rimborsi e dei proventi distribuiti nell'anno da parte dei fondi partecipanti alla fusione, e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno relative ai fondi partecipanti alla fusione, e che da tale ammontare debba essere sottratta la somma dei valori del patrimonio netto all'inizio dell'anno dei fondi partecipanti alla fusione nonché, sempre in relazione ai fondi partecipanti alla fusione, i proventi previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 77 del 1983.
La società istante ritiene inoltre che ai fini dell'esonero della ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi e degli proventi dei conti correnti bancari, la condizione prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 77 del 1983 debba essere verificata, al termine del periodo d'imposta, con riferimento all'attivo medio complessivamente gestito dal fondo risultante dalla fusione.
Infine, l'istante ritiene di dover presentare un'unica dichiarazione dell'imponibile e procedere ad un'unica liquidazione e al versamento dell'imposta per ciascuno dei fondi risultanti dalla fusione.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizzi le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio (di seguito SGR).
Le modalità di attuazione di tali operazioni sono disciplinate dal regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999.
Uno degli obiettivi a cui è deputato l'intervento dell'organo di vigilanza è di valutare gli impatti che le operazioni di fusione o di scissione hanno sui rapporti intercorrenti tra le SGR e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti.
In particolare, per la valutazione di tali impatti nelle operazioni di fusione, le società di gestione del risparmio devono illustrare nella relazione allegata alla domanda di autorizzazione le modalità con cui saranno evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti dalle società partecipanti alla fusione (tra cui la gestione di fondi comuni ed i servizi di gestione individuale).
Il medesimo regolamento della Banca d'Italia disciplina la procedura di fusione tra i fondi comuni gestiti dalle SGR.
In particolare, tale provvedimento stabilisce che le operazioni di fusione di fondi rappresentano operazioni di carattere straordinario che le SGR possono adottare al fine di accrescere l'efficienza dei servizi dalle stesse offerti.
Tuttavia, tenuto conto che in tal modo possono realizzarsi mutamenti nei rapporti intercorrenti con i partecipanti, le SGR possono porre in essere operazioni di fusione esclusivamente quando le stesse sono volte a perseguire l'interesse dei partecipanti ai fondi comuni interessati dalla fusione.
Pertanto le fusioni di fondi, in occasione della fusione tra SGR, dettate da esigenze di mera razionalizzazione dei prodotti offerti, sono esaminate alla luce di suddetto criterio.
Tenuto conto che la KZ SGR S.p.A. ha regolarmente ottenuto le prescritte autorizzazioni dalla Banca d'Italia, si deve ritenere che siano state correttamente evitate soluzioni di continuità nella prestazione di servizi svolti dalle SGR oggetto della fusione.
Pertanto, concordando con la soluzione prospettata dall'istante, si ritiene che, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 77 del 1983 relativamente ai fondi coinvolti nelle suddette operazioni, in relazione a ciascun fondo derivante dalla fusione, si possa procedere alla determinazione di un'unica base imponibile, confrontando il valore del patrimonio netto alla fine dell'anno del fondo derivante dalla fusione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, con la somma dei valori dei patrimoni netti all'inizio dell'anno dei fondi oggetto della fusione.
Inoltre, si conferma che, ai fini dell'esonero della ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi e degli proventi dei conti correnti bancari di appoggio della gestione dei fondi, la condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 percento dell'attivo medio gestito, prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 77 del 1983, deve essere verificata, al termine del periodo d'imposta, con riferimento all'attivo medio complessivamente gestito dal fondo risultante dalla fusione.
Infine, si concorda che la SGR possa presentare un'unica dichiarazione dell'imponibile del risultato della gestione conseguito dai fondi gestiti, procedendo ad un'unica liquidazione e versamento dell'imposta per ciascuno dei fondi risultanti dalla fusione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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