Interpello ordinario - Art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir: deducibilità dei contributi integrativi versati volontariamente
Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 03.03.2011
QUESITO
L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei biologi (di seguito ENPAB) riferisce che - ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell’Ente - tutti i biologi iscritti alla Cassa di previdenza sono tenuti a versare all’Ente il contributo integrativo obbligatorio.
Esso si determina applicando una maggiorazione percentuale (pari al 2%) su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Regolamento contempla inoltre, all’articolo 32, la possibilità di effettuare versamenti in regime di contribuzione volontaria.
L’ENPAB ha chiesto chiarimenti in merito alla deducibilità fiscale del contributo integrativo versato volontariamente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A sostegno della deducibilità del contributo integrativo volontario, l’ENPAB richiama la risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006, con la quale l’Agenzia delle Entrate, attesa la natura previdenziale nonché l’obbligatorietà del contributo integrativo minimo, ne ha riconosciuto la deducibilità nell’ipotesi in cui sia rimasto effettivamente a carico del contribuente.
L’interpellante ritiene che si possa beneficiare della deducibilità del contributo integrativo anche nell’ipotesi di contribuzione volontaria, considerato che esso è sempre e comunque ausiliario del contributo soggettivo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di inquadrare correttamente il trattamento fiscale da applicare ai contributi integrativi versati volontariamente, occorre preliminarmente esaminare il regime dei contributi previsto dal regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell’ENPAB.
Il regolamento prevede che l’iscritto all’ente debba versare obbligatoriamente il contributo soggettivo e quello integrativo.
Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto è pari al 10 per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa o partecipazione in società di persone (art. 3, comma 1, del regolamento); è in ogni caso dovuto un contributo minimo obbligatorio (art. 3, comma 1 ter).
In relazione al contributo integrativo, l’articolo 4 prevede che gli iscritti all’Ente debbano applicare una maggiorazione del 2 per cento su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all’Ente il relativo ammontare.
La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore.
Il comma 4 dell’articolo 4 prevede, inoltre, che il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
E’ in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo obbligatorio (art. 4, comma 3).
Dall’esame della normativa relativa ai contributi integrativi obbligatori, emerge che essi, assisiti dal meccanismo della rivalsa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo ed alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF e sono pertanto indeducibili dal reddito dei contribuenti.
Considerazioni differenti devono essere fatte in relazione al contributo integrativo minimo, dovuto nell’ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un limitato volume d’affari o addirittura un volume d’affari pari a zero.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69 del 18/05/2006, in questi casi la norma richiede agli iscritti di versare comunque un importo minimo e, considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo ed attesa la sua obbligatorietà, sarà deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir nell’ipotesi in cui il contributo rimanga effettivamente a carico del contribuente.
Il capo VIII del regolamento contempla, inoltre, la disciplina della contribuzione volontaria: l’articolo 32 del regolamento prevede che l’iscritto, qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione all’Ente, possa conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all’Ente medesimo.
L’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa dall’ENPAB purché l’iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento.
L’accoglimento della domanda è subordinato alla conservazione da parte del richiedente dell’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi.
A seguito dell’autorizzazione, l’iscritto deve corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio, maggiorato del contributo integrativo obbligatorio, nell’importo pari all’ultima contribuzione obbligatoria versata all’ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Nell’ipotesi in cui l’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompa il versamento dei contributi, potrà riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.
I contributi integrativi possono, dunque, essere versati volontariamente dai lavoratori che hanno interrotto o cessato l’attività lavorativa autonoma al fine di perfezionare i requisiti di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica.
In relazione alla deducibilità dei contributi integrativi versati volontariamente, si rammenta che l’articolo 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986, prevede che dal reddito complessivo si deducono “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Sono dunque deducibili i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio, per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Dalla disciplina relativa al regime della contribuzione volontaria all’ENPAB, emerge che soggetti interessati a questo tipo di contribuzione sono i biologi, inizialmente iscritti alla Cassa in quanto esercenti l’attività lavorativa autonoma, che abbiano successivamente cessato la stessa, mantenendo comunque l’iscrizione all’albo nonché l’iscrizione all’ENPAB.
Si ritiene che ai contributi oggetto del presente interpello sia applicabile la disciplina prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir: effettuando una lettura logico- sistematica della norma, la quale ammette la deducibilità dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ne discende che possono beneficiare della norma di favore anche i soggetti che versino i contributi alla cassa di previdenza che, in passato, costituiva la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, trattandosi, comunque, di versamenti finalizzati al conseguimento del diritto alla pensione.
La deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), sarà consentita, al pari di quanto precisato in relazione ai contributi integrativi minimi obbligatori, nell’ipotesi in cui i contributi volontari siano effettivamente rimasti a carico del contribuente, e nel rispetto, naturalmente, di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano la contribuzione volontaria.
Si fa presente a questo proposito che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 184/1997, la contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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