Risoluzione Agenzia Entrate n. 256 del 20.06.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Sig. X - Spese per integratori alimentari - detrazione Irpef per le spese sanitarie - art. 15 del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 256 del 20.06.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del Tuir è stato esposto il seguente

QUESITO
L'istante chiede di sapere se può essere ammesso a beneficiare della detrazione d'imposta del 19 per cento, prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, per l'acquisto di integratori alimentari assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista.
Al riguardo, l'istante fa presente che il CAM dell'Agenzia delle Entrate nel 2006 ha fornito una risposta in tal senso, chiarendo che "i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialistica a scopo curativo possono essere detratti ai sensi dell'art. 15 del Tuir".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che gli integratori alimentari assunti a scopo terapeutico prescritti da un medico specialista possano essere equiparati ai medicinali e, come tali, beneficiare della detrazione d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La disciplina degli integratori alimentari è stata armonizzata a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. Il decreto n. 169 del 2004 sopra citato trova applicazione per gli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (art. 1, comma 1).
In particolare, il decreto in discussione stabilisce che:
- per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (art. 2, comma 1);
- l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti (art. 6, commi 2 e 3).
Gli integratori alimentari, la cui commercializzazione è subordinata ad una procedura di notifica, che si concretizza nella trasmissione al Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) del modello di etichetta impiegato per la commercializzazione, vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali.
In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all'area alimentare.
Ciò considerato, la scrivente ritiene che l'istante, anche nell'ipotesi in cui provveda all'acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non possa essere ammesso a beneficiare della detrazione d'imposta del 19 per cento, di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b, per spese chirurgiche, per l'acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS