Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica ed alle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto interministeriale 7 maggio 2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 327, lett. a) e comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 258 del 14.10.2009
L'articolo 1, comma 327, lettera a) e comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la concessione di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese di produzione cinematografica ed alle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche.
In attuazione di tale disposto normativo, il decreto del 7 maggio 2009, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito le modalità applicative delle agevolazioni previste.
In particolare:
- l'articolo 2 del citato decreto stabilisce che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione cinematografica, di cui all'articolo 1 del decreto medesimo, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000;
- l'articolo 4 del suddetto decreto stabilisce che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche è concesso un credito d'imposta, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto in parola, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'unione europea, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.
Entrambi i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire l'utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "6823" denominato "credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica, ai sensi dell'art. 2, dM 7/5/09, in attuazione dell'art.1, comma 327, lett.a) l. n. 244/07 ";
- "6824" denominato "credito d'imposta per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell'art, 4, dM 7/5/09, in attuazione dell'art. 1, comma 335, L. 244/07 ".
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", ovvero nella colonna "Importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "Anno di riferimento " è valorizzato nel formato "AAAA", con l'anno cui si riferisce la compensazione ovvero la restituzione.
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