Risoluzione Agenzia Entrate n. 26 del 01.03.2004 n. 26 

Istanza d'interpello. X Srl Aliquota IVA applicabile sulla cessione di beni rappresentati da pasta denominata FiberPast
Risoluzione Agenzia Entrate n. 26 del 01.03.2004 n. 26

Quesito
La X S.r.l. (di seguito società istante) ha chiesto di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pasta FiberPastO, prodotto ottenuto "per il 98% da grano nella lavorazione del quale vengono separate farina, semola, amido e fibra, poi ricomposto il tutto si aggiunge il 2% di inulina che è una fibra solubile ottenuta dalla cicoria", la cui produzione è stata autorizzata dal Ministero della Salute con D.M. n. 600.12/8114 del 10 dicembre 2001.
L'istante specifica anche che il prodotto finale, ottenuto con i tradizionali metodi di produzione della pasta (trafilazione, laminazione ed essiccazione) è del tutto simile anche nell'aspetto e nel sapore alla normale pasta di semola di grano duro.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante propone che le cessioni del prodotto in questione siano da assoggettare all'aliquota IVA del 4 per cento.

Parere dell'Agenzia
Al fine di inquadrare correttamente dal punto di vista tecnico/merceologico il prodotto in esame, è stato richiesto il parere dell'Agenzia delle Dogane, la quale, con nota 20 gennaio 2004, n. 6, ha rilevato che "... anche se ottenuta con i tradizionali metodi della normale pasta di semola di grano duro (trafilazione, laminazione ed essiccazione), si tratterebbe di una pasta speciale costituita per il 98% da grano, i cui componenti (farina, semola, amido e fibre) sono prima separati e poi ricomposti nel tutto, al quale viene aggiunto il 2% di inulina, fibra solubile derivata dalla cicoria che ritarda e riduce il picco glicemico.
Per questo motivo, la FiberPast è considerata un prodotto dietetico, la cui produzione a scopo di vendita è autorizzata dal Ministero della Salute.
Tenuto conto delle suddette caratteristiche ..., il prodotto in questione, in quanto allo stato secco, dovrebbe rientrare tra le "altre paste alimentari" del codice NC 1902 3010, posizione corrispondente alla sottovoce 2107-B-I-a (cod. stat. 040) della Tariffa doganale vigente al 31.12.1987."
Alla luce di tale parere, si ritiene che il prodotto costituito da pasta FiberPastO, come descritta in precedenza, rientri tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura" di cui al punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che pertanto le relative cessioni siano da assoggettare ad aliquota IVA del 10 per cento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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