Risoluzione Agenzia Entrate n. 26 del 07.03.2011

Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – Articolo 94, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 26 del 07.03.2011

Quesito
ALFA S.p.A. è un soggetto IAS adopter che detiene da oltre quindici anni una partecipazione in BETA S.p.A. .
La partecipazione, iscritta tra quelle di collegamento, è valutata nel bilancio separato secondo il metodo del costo (cfr. IAS 27) e nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto (i.e. equity method – cfr. IAS 28).
Con delibera del … 2009, BETA ha disposto l’assegnazione ai soci di un dividendo relativo all’esercizio 2008, così costituito:
- euro 0,15 per ogni azione detenuta;
- un’azione ordinaria ogni 25 possedute.
Tale attribuzione è avvenuta mediante prelievo da parte di BETA di azioni proprie detenute in portafoglio, costituite precedentemente con riserve di utili e iscritte, sulla base dei principi civilistici di cui all’articolo 2357 e ss. del codice civile e delle regole di contabilità nazionale, come asset nell’attivo di stato patrimoniale. Il quesito posto verte sul corretto trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP dell’operazione di assegnazione delle azioni proprie da parte di BETA al socio ALFA.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’attribuzione di azioni proprie andrebbe assimilata, sul piano contabile, ad un aumento gratuito di capitale e non genererebbe, pertanto, effetti di natura reddituale. L’acquisto di azioni proprie da parte di BETA determinerebbe, infatti, una restituzione dei conferimenti ai soci con conseguente riduzione del patrimonio sociale. L’appostazione nel bilancio di BETA delle azioni proprie, controbilanciata dall’iscrizione di una riserva tra le poste del netto, rappresenterebbe un valore solo apparente, privo di un effettivo contenuto economico.
Il decremento del patrimonio sociale conseguente all’acquisto delle azioni dovrebbe assumersi come definitivo, salva l’ipotesi in cui le medesime siano successivamente rivendute sul mercato con ingresso di nuove risorse (i.e. conferimenti) nelle casse sociali.
Nel caso in cui le azioni vengano, come nel caso di specie, assegnate a titolo di dividendo, nessun effetto si produrrebbe in capo ai soci assegnatari, dal momento che non verrebbe modificata l’entità dell’investimento patrimoniale di cui i soci dispongono ante e post assegnazione. L’attribuzione, infatti, costituirebbe un evento meramente “cartolare” privo di riflessi sul piano economico, al pari dell’operazione di aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale.
L’articolo 47, comma 6, del TUIR stabilisce, al riguardo, che in caso di aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione assegnate non costituiscono utili per i soci. Ai sensi dell’articolo 94, comma 5, del TUIR, inoltre, le azioni ricevute gratuitamente si aggiungono a quelle già detenute con conseguente riduzione del costo unitario delle azioni complessivamente possedute.
Ai fini IRES, l’operazione non genererebbe pertanto componenti di reddito fiscalmente rilevanti, salva l’ipotesi di successiva:
- vendita delle azioni, atteso che il minore valore unitario di ogni singola azione genererà una maggiore (minore) plusvalenza (minusvalenza);
- riduzione del capitale esuberante deliberato da BETA.
Da ultimo, stante la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziari, l’assegnazione delle azioni proprie non assumerebbe alcun rilievo ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.

Parere della Direzione
Ai fini che qui interessano, occorre preliminarmente esaminare la disciplina civilistico-contabile relativa all'acquisizione delle azioni proprie da parte della società emittente, quale operazione prodromica a quella della successiva assegnazione.
Per le imprese che redigono il bilancio secondo le regole di contabilità nazionale, gli articoli 2357 e seguenti del codice civile impongono di rappresentare l'acquisto di azioni proprie mediante la loro iscrizione nell'attivo (immobilizzato o circolante) di stato patrimoniale (cfr. OIC n. 20 del 16 settembre 2005), al pari di un qualsiasi titolo partecipativo, obbligando contestualmente a costituire una riserva indisponibile, pari al valore delle azioni proprie iscritto, e a mantenerla finché le stesse non siano trasferite o annullate.
Per i soggetti obbligati o facoltizzati all'adozione delle regole di contabilità internazionale (nella specie IAS/IFRS), l'acquisto di azioni proprie realizza, di fatto, una restituzione dei conferimenti ai soci, con effetti in termini di riduzione del patrimonio sociale.
Lo IAS 32, al paragrafo 33, prevede infatti che “Qualora un’entità riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti («azioni proprie») devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo all’acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità”. L’importo delle azioni proprie possedute deve essere indicato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 in ordine alla “Presentazione del bilancio” (cfr. IAS 32, paragrafo 34).
In prima analisi, le regole civilistiche dettate in materia di azioni proprie sembrano divergere in misura significativa dai principi contabili internazionali. Ad un più approfondito esame si perviene, tuttavia, ad una diversa conclusione. Il nostro ordinamento, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia societaria (si vedano, in particolare, le direttive 77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, n. 91, e 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, n. 660), ammette l’iscrizione delle azioni proprie in bilancio come posta dell’attivo patrimoniale. Da tale iscrizione non discende, tuttavia, l'attribuzione al fenomeno di un significato diverso da quello suo proprio, di operazione essenzialmente diretta al rimborso di parte del capitale ai soci. L’appostazione in bilancio delle azioni proprie determina naturaliter una restituzione dei conferimenti ai soci e una conseguente riduzione del patrimonio; riduzione che, tuttavia, il codice civile consente di non “formalizzare” a condizione che venga iscritta tra le poste del patrimonio netto una riserva indisponibile di pari valore. E in tanto si consente di non operare da subito la riduzione del patrimonio, in quanto viene vincolata una riserva “cuscinetto” con funzione compensativa. Gli effetti sul patrimonio sono per così dire “rinviati” ad una fase successiva e dipenderanno dalle modalità di impiego dei titoli azionari detenuti in portafoglio. In particolare, lì dove si optasse per l’annullamento delle azioni, la relativa riserva verrebbe annullata, venendo meno i presupposti per il suo mantenimento. Conseguentemente, il patrimonio subirebbe una riduzione definitiva pari al valore delle azioni proprie annullate. Nella diversa ipotesi in cui si procedesse alla vendita a terzi delle azioni proprie, verrebbe meno la necessità di mantenere il vincolo sulla riserva, che permarrebbe, pienamente disponibile, nel patrimonio sociale per effetto dei nuovi conferimenti. Da ultimo, qualora le azioni venissero assegnate ai soci, si produrrebbero a livello patrimoniale effetti analoghi a quelli evidenziati nell’ipotesi di annullamento delle azioni proprie.
Così intesa, l’operazione appare sostanzialmente in linea con quanto previsto dai principi contabili IAS/IFRS che, non vincolando alcuna riserva a salvaguardia dell’integrità del patrimonio, impongono di rilevarne da subito la riduzione.
Tanto premesso, l’assegnazione delle azioni proprie è assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale.
Al riguardo, l'articolo 47, comma 6, del TUIR, dispone che, in caso di aumento del capitale, le azioni gratuite di nuova emissione non costituiscono utili per i soci; tuttavia, se e nella misura in cui per l'aumento del capitale siano state impiegate riserve di utili, la successiva riduzione del capitale costituisce utile per i soci.
Il successivo articolo 94, comma 5, del medesimo testo unico prevede, inoltre, che: “In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute (…) e il valore unitario si determina, (…), dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni”.
Nel caso di specie, la società istante rappresenta che nel 2009, BETA ha deliberato la distribuzione di azioni proprie ai soci, riducendo il portafoglio titoli e, contestualmente e in egual misura, la riserva di netto costituita con utili disponibili al momento dell'acquisizione. Si ritiene che l'assegnazione delle azioni controbilanciata dalla riduzione della riserva di patrimonio netto produca, sul piano fiscale, gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale e non configuri, pertanto, una distribuzione di dividendi in natura. La diminuzione della riserva conseguente alla distribuzione delle azioni ai soci deve assumersi, infatti, quale trasferimento di utili a capitale sociale nei limiti in cui i predetti utili trovino capienza nello stesso capitale sociale. Si ricorda che, ai sensi del richiamato comma 6 dell'articolo 47, in caso di successiva riduzione del capitale da parte di BETA, tale riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve di utili, determinando, pertanto, una distribuzione di dividendi per la quota parte di utili (o riserve di utili) in esso precedentemente incorporate. L’eventuale eccedenza degli utili che non trova capienza nel capitale sociale configura l’ipotesi di distribuzione di dividendi. In tal caso, l’eventuale tassazione dell’eccedenza a titolo di dividendo determina, altresì, l’incremento del valore fiscale della partecipazione detenuta dalla società istante per l’intero importo assoggettato a tassazione come precisato nella circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006. Va da sé, inoltre, che a seguito dell'assegnazione delle azioni proprie da parte di BETA, ALFA disporrà, a parità di valore fiscale della partecipazione, di un maggior numero di azioni il cui valore unitario risulterà, di conseguenza, ridotto conformemente a quanto disposto dal citato comma 5 dell’articolo 94 del TUIR.
Relativamente alla rilevanza ai fini IRAP dell’assegnazione delle azioni proprie, si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce che la base imponibile delle banche e degli altri enti e società finanziari è determinata dalla somma algebrica dalle voci di conto economico di seguito evidenziate:
a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative nella misura del 90 per cento.
In considerazione delle voci di conto economico che assumono rilievo nella determinazione del valore della produzione netta, si è dell’avviso che l’assegnazione delle azioni proprie non generi componenti reddituali che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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