Risoluzione Agenzia Entrate n. 262 del 24.06.2008

Risposte a quesiti in merito alla indicazione dei codici di classificazione delle attività economiche a seguito dell'adozione della nuova tabella ATECO 2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 262 del 24.06.2008

1. Premessa
Con provvedimento del 16 novembre 2007 l'Agenzia delle entrate ha adottato la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Al riguardo sono stati posti quesiti, da parte di alcune associazioni di categoria, circa la corretta indicazione dei codici attività.
In via preliminare, si ricorda che nel provvedimento richiamato è stato precisato che l'adozione della nuova tabella ATECO 2007 non comporta l'obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'utilizzo dei modelli AA7, AA9 o ANR.
Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata ai sensi della norma sopra citata, comunica i codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007.
Si riportano di seguito i quesiti posti e le relative risposte.

2. Quesiti e risposte
a) Quesito
L'attività esercitata dal contribuente, in base alla tabella Ateco 2007, si è differenziata in più codici distinti tra loro; fra questi il contribuente non è riuscito ad individuare quello dell'attività prevalente da indicare nella Comunicazione dati annuale IVA ed ha indicato uno dei codici differenziati. In seguito, il contribuente ha individuato il corretto codice dell'attività prevalente che sarà indicato nella dichiarazione annuale Unico 2008. L'errore commesso è sanzionabile?
Risposta
Nel caso in cui dalla riclassificazione di un'attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici Ateco 2007, l'erronea indicazione del codice dell'attività prevalente nella Comunicazione dati annuale IVA non è punibile se nella dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2008 presentata in via autonoma od anche nella dichiarazione di variazione dati, di cui agli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, se presentata nel frattempo, viene correttamente indicato il codice dell'attività prevalente.
Si rendono infatti applicabili, in tali casi, le previsioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con riferimento, in particolare, al comma 5-bis.

b) Quesito
Il codice dell'attività prevalente è cambiato in seguito all'adozione della tabella Ateco 2007. Nel modello AA7/9 o AA9/9 occorre cessare il codice precedente e sostituirlo con il corrispondente codice Ateco 2007?
Risposta
Per comunicare il codice dell'attività prevalente secondo la tabella Ateco 2007 è sufficiente che il contribuente indichi detto codice nel Quadro B del modello AA7/9 o AA9/9. Automaticamente, il precedente codice dell'attività prevalente viene cessato e storicizzato fra le attività esercitate dal soggetto.

c) Quesito
L'attività esercitata dal contribuente, in base alla tabella Ateco 2007, si è differenziata in più codici distinti tra loro; fra questi il contribuente, oltre ad individuare il codice dell'attività prevalente da indicare nel modello AA7/9 o AA9/9, chiede come deve indicare gli ulteriori codici differenziati che configurerebbero lo svolgimento di altre attività iniziate ex novo ma in realtà già tutte ricomprese nel precedente codice di attività.
Risposta
Nel caso in cui dalla riclassificazione di un'attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici Ateco 2007, nel Quadro G del modello AA7/9 o AA9/9 dovranno essere indicati i codici delle altre attività, barrando la casella "A", anche se non si è in presenza di un effettivo inizio di ulteriori attività. La tabella di raccordo tra i codici delle diverse classificazioni consente di ricondurre l'indicazione delle altre attività esercitate all'adozione della tabella Ateco 2007.

d) Quesito
I codici delle altre attività esercitate sono cambiati in seguito all'adozione della tabella Ateco 2007. Nel modello AA7/9 o AA9/9, in particolare nel caso di presentazione dello stesso in modalità telematica, occorre cessare e sostituire i codici precedenti con quelli corrispondenti desunti dalla tabella Ateco 2007?
Risposta
Si precisa al riguardo che è opportuno consultare, preventivamente, il cassetto fiscale per verificare quali siano i dati registrati in Anagrafe tributaria, relativamente alle altre attività esercitate, prima di presentare la dichiarazione di variazione dati in modalità telematica. Ciò in quanto in epoca pregressa non tutti i dati presenti nei quadri aggiuntivi dei modelli AA7 e AA9 venivano acquisiti in Anagrafe tributaria, essendo prevista per essi una gestione con modalità manuale.
Se dalla consultazione del cassetto fiscale risultano registrate le altre attività esercitate, classificate con il precedente codice, per ciascuna di queste occorre indicare, nel Quadro G del modello AA7/9 o AA9/9, tale codice e barrare in corrispondenza la casella "C".
Se dalla consultazione del cassetto fiscale non risultano registrate altre attività esercitate, in quanto comunicate in epoche pregresse e gestite dagli uffici in modalità manuale, il contribuente potrà indicarle - pur non essendo tenuto ad effettuare tale nuova comunicazione - ai soli fini dell'acquisizione dei dati in Anagrafe tributaria. Nella predisposizione della dichiarazione telematica potrà quindi impostare il precedente codice attività, barrando la casella "C" ed indicando la data pregressa di inizio validità, nella sezione relativa al Quadro G del modello AA7/9 o AA9/9.
Per comunicare poi le altre attività esercitate sulla base della tabella Ateco 2007, il contribuente barrerà la casella "A" del Quadro G del modello AA7/9 o AA9/9 indicando a fianco il relativo codice Ateco 2007.

Per la trattazione di ulteriori casi particolari, non gestibili in modalità telematica, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate che hanno a disposizione apposite funzioni di correttiva dei dati.

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