Disciplina applicabile ai diritti di opzione per l'acquisto di azioni offerte ai dipendenti. DPR n. 917/1986, articolo 48, comma 1, lettera g-bis. Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 265 del 06.08.2002
Le società W & W a r.l., controllate indirettamente dalla W & W Company, in data 12 aprile 2002 hanno presentato istanza di interpello in ordine alla disciplina applicabile ai diritti di opzione per l'acquisto di azioni offerte ai dipendenti dalla predetta società controllante.
Quesito
Le società istanti sono controllate indirettamente dalla W & W Company (KKK), quotata alla Borsa di New York, la quale ha introdotto un piano di stock option cui possono accedere anche i dipendenti delle società estere controllate, che attribuisce ai lavoratori beneficiari il diritto di opzione per l'acquisto o la sottoscrizione a pagamento di azioni della società controllante KKK.
La definizione dei termini e delle condizioni di acquisto delle azioni è disciplinato da un piano emanato nel 1992 che regolamenta la gran parte delle stock option adottate.
Il prezzo di esercizio stabilito consente l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g-bis), del Tuir, in base alla quale non concorre a formare il reddito del dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore stesso alla data dell'offerta.
Nel mese di maggio 2002, la società KKK ha effettuato il trasferimento di due rami di azienda a favore della società Xr Company.
Tale operazione societaria ha determinato una diminuzione del valore della società KKK e, quindi del valore delle sue azioni, con evidente riflesso sull'assetto originario nonché sulla congruità del prezzo di esercizio delle relative opzioni non ancora esercitate.
Pertanto, la società Xr emetterà nuove azioni da attribuire agli azionisti della società KKK, in ragione di una azione Xr per ogni 50 azioni della società KKK possedute.
Inoltre, al fine di riequilibrare e mantenere sostanzialmente inalterate sul piano economico le condizioni di opzione inizialmente previste, la società controllante KKK dovrà effettuare, sulla base di quanto previsto nel piano di stock option, un aggiustamento dei prezzi di esercizio delle suddette opzioni. Attraverso tale aggiustamento i titolari di diritto di opzione verranno reintegrati della perdita di valore dei titoli, al pari di quanto previsto per i titolari di azioni, attraverso l'attribuzione di azioni della società Xr.
L'aggiustamento del prezzo di opzione, che potrà essere definito con esattezza solo dopo che sarà effettuata l'operazione, viene determinato sulla base di un calcolo finanziario che permette di individuare il valore teorico delle azioni che saranno distribuite ai soci della società controllante e, quindi, di riflesso, l'impatto della quotazione del titolo KKK in assenza di altri fattori di mercato.
Considerato che il nuovo prezzo di esercizio dell'opzione potrebbe risultare inferiore al valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione originaria, si chiede di conoscere se risulta ancora applicabile la disposizione agevolativa di cui al menzionato articolo 48, comma 1, lettera g-bis, del Tuir.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'aggiustamento del prezzo come descritto, è finalizzato a garantire ai titolari del diritto di opzione il mantenimento della posizione iniziale sotto il profilo del rapporto tra il prezzo originariamente pattuito del bene e il suo valore risultante a seguito dell'operazione di cessione dei rami di azienda.
Per tale ragione, secondo le società interpellanti, il predetto aggiustamento non dovrebbe considerarsi come una nuova assegnazione di opzioni né come un mutamento sostanziale delle condizioni del piano di assegnazione di opzioni ma, andrebbe valutato secondo il principio di neutralità fiscale sancito per la generalità delle operazioni di riorganizzazione societaria.
D'altra parte, secondo gli interpellanti, non è escluso che il prezzo convenuto alla data dell'offerta possa subire modifiche successivamente all'approvazione del piano. In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 212 del 17 dicembre 2001, ha ritenuto ammissibile la modifica, sebbene in aumento, del prezzo originario di opzione.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 48, comma 1, lettera g-bis), del Tuir, stabilisce che concorre a formare il reddito del dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore stesso alla data dell'offerta.
Con tale disposizione viene disciplinata la fattispecie dei piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare categorie di dipendenti o singoli dipendenti. La disposizione prevede che in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l'importo che non concorre a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente.
Perché ricorrano i presupposti per l'applicazione della disposizione agevolativa, l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni deve essere almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta.
Qualora tale condizione non sia verificata, ossia nei casi in cui il prezzo pagato dal dipendente è inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, l'agevolazione non spetta.
In tal caso, trova applicazione la disciplina del reddito di lavoro dipendente, in base alla quale i compensi in natura, tra i quali rientrano senza dubbio le assegnazioni di titoli o diritti, devono essere assoggettati a tassazione al netto di quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa.
Per espressa previsione normativa, la disposizione agevolativa relativa alle azioni offerte ai dipendenti si applica alle azioni emesse dalla società in cui il dipendente presta la propria attività, ma anche a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
La ratio della norma consiste nell'evitare che il piano di azionariato sia utilizzato non per perseguire obiettivi di fidelizzazione del dipendente, bensì per corrispondere allo stesso compensi non soggetti a tassazione attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al valore normale.
Per quanto premesso, deve ritenersi che la verifica della sussistenza della condizione richiesta dall'articolo 48, comma 1, lettera g-bis), del Tuir debba in ogni caso essere effettuata confrontando il prezzo corrisposto dal dipendente e il valore dell'azione al momento dell'offerta.
Non può essere accolta la tesi proposta con l'interpello, secondo la quale l'aggiustamento del prezzo, in quanto finalizzato a garantire ai titolari del diritto di opzione il mantenimento della posizione iniziale sotto il profilo del rapporto tra il prezzo originariamente pattuito del bene e il suo valore risultante a seguito dell'operazione di cessione dei rami di azienda, andrebbe valutato secondo il principio di neutralità fiscale.
Tale interpretazione non appare consentita dal dettato della norma che impone il paragone tra due elementi ben determinati, prezzo corrisposto e valore delle azioni al momento dell'offerta, e non prevede meccanismi diretti a garantire la costanza del rapporto tra i predetti elementi in relazione ad eventi straordinari quali la trasformazione degli assetti societari.
Tuttavia, qualora la società dovesse provvedere ad approvare un nuovo piano di stock option, che tenga conto del valore delle azioni determinato successivamente alla operazione di cessione, a quest'ultimo piano si dovrebbero riferire tutte le valutazioni relative all'applicazione della norma agevolativa.
Infine, si fa presente che la risoluzione n. 212 del 2001, richiamata dagli interpellanti, disciplina una fattispecie diversa da quella relativa al presente interpello. In particolare, nelle ipotesi di modifica del piano di azionariato che preveda l'aumento del prezzo dell'offerta al fine di renderlo pari al valore delle azioni al momento dell'offerta viene, di fatto, soddisfatta la condizione voluta dalla norma in quanto i dipendenti che esercitano il diritto di opzione devono corrispondere un prezzo pari al valore delle azioni al momento dell'offerta.
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