Risoluzione Agenzia Entrate n. 265 del 24.09.2007

Istituzione del codice tributo 699T per il versamento, tramite modello F 23, della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, integrato dall'art. 21 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Risoluzione Agenzia Entrate n. 265 del 24.09.2007

L'articolo 16, comma 1- bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'applicazione della "sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista".
Per consentire il versamento della predetta sanzione, attraverso il modello F23, si istituisce il codice tributo 699T, denominato "Contributo unificato - Sanzione - Art. 16, c. 1- bis, d.P.R. n. 115/2002".
Nella compilazione del modello in parola, il versante avrà cura di indicare, nel "campo 11", il predetto codice, mentre, nel "campo 6", il codice dell'ufficio competente indicato nella richiesta di pagamento. Le somme riscosse con detto codice tributo nel territorio della Regione Siciliana sono imputate al capo 8, capitolo 3321, del bilancio della Regione stessa.
Le somme riscosse nel restante territorio nazionale sono imputate al capo 8, capitolo 3321, del bilancio dello Stato.

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