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Risoluzione Agenzia Entrate n. 266 del 06.08.2002

Richieste sedute esami per il rilascio della patente di guida presso le sedi dei richiedenti - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 266 del 06.08.2002

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 5 marzo 2002, prot. n. 97/D.T.T., ha chiesto il parere della scrivente in merito ad alcune ipotesi di violazione alla legge sul bollo, rilevate nel corso di verifiche da parte dell'ispettorato generale di finanza presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
Premesso che ai sensi della legge 18 ottobre 1978, n. 625, le scuole per conducenti o le loro associazioni possono avanzare richiesta di effettuazione degli esami per il rilascio della patente di guida con spese a carico delle stesse, codesto Dicastero chiede chiarimenti sul trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle seguenti fattispecie:
1. domanda per l'effettuazione di esami presso la sede del richiedente;
2. richiesta con unica istanza di più sedute di esami da effettuarsi nel trimestre;
3. eventuali ulteriori domande, inoltrate nel corso del trimestre, finalizzate soltanto a confermare quanto chiesto con la domanda trimestrale (punto 2);
4. domande avanzate dalle Associazioni di categoria (nei casi in cui ciò è consentito).
Con riferimento al punto 1. si osserva che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo, all'articolo 3 della tariffa, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, stabilisce che l'imposta è dovuta nella misura di € 10,33 (lire 20.000) fin dall'origine per "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi(...) dell'Amministrazione dello Stato, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili." Le domande per sostenere gli esami della patente di guida, presso la sede del richiedente, essendo comprese, senza dubbio, tra gli atti regolati dal predetto articolo sono soggette all'imposta di bollo (€ 10,33) fin dall'origine. In senso conforme i decreti del Ministero dei Trasporti 23 gennaio 1979, n. 150 e 31 ottobre 1995, n. 26409, dispongono chiaramente che l'effettuazione degli esami per il rilascio della patente di guida presso la sede dei privati "può essere richiesta con formale domanda in bollo da presentarsi all'Ufficio competente del Ministero dei trasporti e della navigazione (...) da parte di scuole per conducenti e di loro associazioni, regolarmente costituite".
In relazione al punto 2., riguardante l'istanza con la quale vengono richieste più sedute di esami per patenti nel corso di un trimestre, si precisa che le stesse, purché redatte in un unico contesto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio; ciò ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui "(...) In ogni caso e con il pagamento di un sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
...(omissis)...
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto."
In tal senso l'Amministrazione Finanziaria si è già espressa in diverse occasioni (Risoluzioni 12/12/75 n. 402209; 15/10/77 n. 291079; 14/7/95 n.198/E) affermando che "(...) ove particolari disposizioni legislative o regolamentari non impongano la redazione di separate istanze, può essere formulata un'unica domanda in carta bollata con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 (...)".
Circa la fattispecie individuata al punto 3., occorre preliminarmente distinguere se le richieste dirette a ottenere conferma della domanda trimestrale già presentata a cui non sia stata data definita risposta per difficoltà di programmazione da parte dell'ufficio della motorizzazione, siano riconducibili alle "istanze" o se le richieste configurano delle semplici comunicazioni o solleciti, senza assumere rilievo autonomo nell'ambito del procedimento amministrativo.
Nella prima ipotesi le richieste rientrano nell'ambito impositivo dell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio; nel secondo caso (comunicazioni) è dovuta l'imposta di bollo soltanto in caso d'uso: quando gli atti vengono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione (articolo 32 della tariffa allegato A parte seconda del d.P.R. n. 642 del 1972).
Compete agli uffici che ricevono le domande, infine, valutare, ai fini dell'assoggettamento al bollo se le stesse sono vere e proprie "istanze" oppure semplici comunicazioni per stabilire se sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine o in caso d'uso.
Con riferimento alla questione individuata al punto 4.,per stabilire il trattamento ai fini dell'imposta di bollo occorre valutare l'attività svolta dalle associazioni, cioè se con un'unica istanza chiedono più sedute di esami per alcune delle scuole guida associate alle stesse, oppure fungono da semplici collettori limitandosi a presentare le domande redatte dalle singole scuole guida.
Preliminarmente la scrivente fa presente che esula dalla propria competenza stabilire se le associazioni di categoria - come altri organismi associativi - siano legittimate a richiedere per conto dei propri associati le sedute di esami, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
Ciò posto si precisa che la prima ipotesi è riconducibile alla problematica trattata al punto 2.; quindi si ritiene che le istanze presentate dalle associazioni se redatte in un unico contesto devono essere assoggettate all'imposta di bollo di € 10,33 per ogni foglio (articolo 13 punto 15 del d.P.R. n. 642 del 1972), qualora detta iniziativa valga a richiedere per conto dei propri associati le sedute di esame.
Nel caso in cui le associazioni svolgano invece la funzione di semplici collettori delle domande delle scuole guida, per ogni istanza deve essere corrisposta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

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