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Risoluzione Agenzia Entrate n. 266 del 27.09.2007

Istanza di interpello - Ambito soggettivo di applicazione della norma di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization rule)- Articolo 98, comma 5, del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 266 del 27.09.2007

Con istanza d'interpello, concernente l'interpretazione dell'art. 98, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è stato proposto il seguente

Quesito
La società istante svolge attività finanziaria consistente nella locazione finanziaria di veicoli non nei confronti del pubblico, bensì esclusivamente verso il cliente Alfa Italia SpA, appartenente al gruppo Alfa, leader europeo nel settore del noleggio di autovetture. Il principale asset del gruppo, vale a dire la flotta delle autovetture da noleggiare, è infatti di proprietà di società diverse da quelle che svolgono l'attività d'impresa propria del gruppo Alfa ed in effetti, sin dal 2002, a tale scopo è stato creato un gruppo "parallelo" al gruppo Alfa, denominato appunto Gamma, che vede al suo apice la Gamma Holding SAS, società francese che detiene le partecipazioni di controllo nelle varie società Gamma presenti nei paesi in cui opera il gruppo Alfa.
Pertanto, gli istituti finanziatori forniscono la provvista per l'acquisto dei veicoli della flotta alle società del gruppo Gamma e queste ultime concedono in leasing detti veicoli alle società del gruppo Alfa operanti nel medesimo paese. Il procedimento sopra descritto consente agli istituti finanziatori di minimizzare il proprio rischio di credito.
La citata forma di finanziamento è stata utilizzata anche in Italia. In particolare, dal 2002, la Gamma Srl, società che è proprietaria della flotta degli autoveicoli in Italia, loca i suddetti autoveicoli alla Alfa Italia S.p.A., società operativa esercitante l'attività di autonoleggio.
La Gamma Srl è registrata presso l'Ufficio Italiano Cambi nell'apposito elenco delle società operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e, precisamente, fra i soggetti che svolgono attività finanziarie in base all'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ad oggi, la Gamma Srl è detenuta:
- per il 69 per cento dalla capogruppo francese Gamma SAS;
- per il 6 per cento da Alfa Italia S.p.A.;
- per il 25 per cento da una società irlandese non facente parte del gruppo Alfa.
Ciò posto, la nuova proprietà del gruppo Alfa intende procedere al rifinanziamento delle proprie attività europee. In particolare, il rifinanziamento è così strutturato:
- le banche rifinanziano l'acquisto della flotta con apposita erogazione a favore della Gamma Srl;
- la Gamma Srl concede in leasing le autovetture alla Alfa Italia S.p.A.;
- le banche cedono i propri crediti nei confronti della società al suo azionista irlandese.
In base alle modalità di rifinanziamento sopra descritte, la società irlandese vanta un credito nei confronti della propria controllata Gamma Srl. Al riguardo, il contribuente chiede se gli interessi passivi che maturano sul debito, corrisposti dalla Gamma Srl alla società irlandese, siano soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 98 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplinante la cosiddetta thin capitalization rule.

Soluzione prospettata
La società interpellante ritiene di non dover essere assoggettata alla disciplina della thin capitalization rule, con riguardo a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 98 del TUIR, il quale stabilisce l'irrilevanza, ai fini dell'istituto in esame, dei finanziamenti assunti, fra l'altro, nell'esercizio dell'attività svolta dai soggetti richiamati dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 98 del TUIR dispone l'indeducibilità degli interessi passivi qualora il rapporto fra la consistenza media dei finanziamenti rilevanti, vale a dire quelli erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate, e la quota di patrimonio netto di pertinenza dei medesimi soggetti oltrepassi il limite di 4 a 1.
In primo luogo, si sottolinea che nel caso di specie la società istante riceve il finanziamento da un socio qualificato. In base al disposto dell'articolo 98, comma 3, lettera c), del TUIR, ai fini dell'applicazione della thin capitalization rule, il socio è qualificato quando:
- direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
- partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate.
A seguito dell'acquisto del credito erogato dalle banche finanziatrici, infatti, la società irlandese possiede il 25 per cento del capitale sociale della Gamma Srl e, di conseguenza, assume la veste di socio qualificato ai sensi del citato articolo 98, comma 3, lettera c), del TUIR.
Il successivo comma 4 dell'articolo 98 del TUIR individua fra i finanziamenti rilevanti ai fini dell'applicazione della thin capitalization rule quelli "erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria". Tuttavia, il successivo comma 5 stabilisce che sono irrilevanti, ai fini della determinazione del rapporto fra consistenza media dei finanziamenti e patrimonio netto, "i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87".
I soggetti richiamati nel citato articolo 1 sono i seguenti:
- le banche;
- le società di gestione;
- le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
- le società previste dalla legge 2 gennaio 1992, n. 1;
- i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, vale a dire i soggetti che operano nel settore finanziario nei confronti del pubblico (articolo 106) o prevalentemente non nei confronti del pubblico (articolo 113);
- le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Testo Unico (le c.d. "società finanziarie").
La società interpellante ha fatto presente di essere iscritta, ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico Bancario, nell'apposito elenco generale istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze, esercitando l'attività finanziaria non nei confronti del pubblico. Conseguentemente, in considerazione dell'attività svolta, il contribuente è incluso fra i soggetti richiamati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992.
Come affermato nella circolare n. 11/E del 17 marzo 2005, la disposizione del comma 5 dell'articolo 98 del TUIR ha la finalità di evitare restrizioni alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti la cui attività caratteristica consiste nella raccolta di fondi destinati alla gestione di patrimoni e all'esercizio del credito.
Stante la generica formulazione del comma 5 dell'articolo 98 del TUIR, si ritiene che detta disposizione è riferita a tutte le società rientranti nel titolo V del Testo Unico Bancario che pertanto sono escluse dall'applicazione della thin capitalization rule, con l'eccezione di quelle che, come specificato dall'ultimo periodo dello stesso comma 5 dell'articolo 98 del TUIR, "esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni". Ciò implica che la disciplina fiscale di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese è in ogni caso applicabile alle holding bancarie ed industriali.
Pertanto, considerata la natura dell'attività svolta in via istituzionale dalla società istante, ossia l'attività finanziaria esclusivamente nei confronti del gruppo, e che la stessa rientra nei soggetti indicati nel titolo V del citato TUB, si ritiene che i finanziamenti assunti nell'esercizio di tale attività non siano rilevanti ai fini della thin capitalization rule.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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