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Risoluzione Agenzia Entrate n. 267 del 06.08.2002

IVA - Trattamento da riservare alle operazioni effettuate dalla società X Y S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 267 del 06.08.2002

Con richiesta diretta alla scrivente, la Direzione Centrale dell'Accertamento ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini dell'IVA da riservare ad alcune prestazioni di servizi rese della società X Y S.r.l. a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Quesito
La società X Y S.r.l., che ha sede in Italia, opera nel settore dei rallies automobilistici e nell'ambito di tale attività conclude contratti con soggetti comunitari ed extracomunitari ai quali si impegna, in via generale, dietro corrispettivo a fornire:
- un'autovettura che può essere decorata a scopo di pubblicità;
- il trasporto nella località della gara dell'autovettura stessa, insieme ad ogni altra attrezzatura necessaria;
- i ricambi, i rifornimenti, la gestione, il servizio e l' assistenza in gara;
- in determinate ipotesi, il conduttore dell'autovettura.
Ciò premesso, si chiede di conoscere se per le suddette prestazioni trovino applicazione gli specifici criteri dettati dall'art. 7, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni, fra le altre, di noleggio di autovetture, di servizi di carattere sportivo o di assistenza tecnica, ovvero la regola generale contenuta nell'art. 7, terzo comma, del medesimo decreto, qualora si ritenga che la fattispecie in esame non rientri fra le prestazioni suddette.

Interpretazione
La qualificazione di un'operazione, come è noto, produce conseguenze rilevanti ai fini dell'imposizione IVA tanto per l'individuazione del luogo in cui un'operazione si considera effettuata quanto per l'applicazione dell'aliquota prevista per tale operazione.
Per qualificare un'operazione quando essa è costituita da una serie di elementi ed atti, è necessario, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (cfr. sentenza 2 maggio 1996, causa C-231/94), prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione considerata, tenendo conto che ciascuna prestazione di servizio deve essere considerata, di regola, autonoma ed indipendente e che, d'altro canto, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non deve essere suddivisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA.
Qualora poi le prestazioni comprendano anche una serie di attività collaterali è stato chiarito con la recente risoluzione n. 153/E del 23 maggio 2002 che per l'esatta qualificazione dell'operazione occorre aver riguardo al contenuto del contratto, in particolare occorre verificare se le diverse attività debbano essere considerate prestazioni autonome o piuttosto attività interne strumentali al risultato finale dell'operazione, rilevando in tal caso solo come elementi di cui è composto il costo della stessa.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame si rende necessario individuare gli elementi caratteristici delle operazioni poste in essere dalla società Y per stabilirne l'esatto inquadramento.
E' da premettere che la società svolge la propria attività nel campo dell'automobilismo sportivo, sulla base di apposita licenza rilasciata dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (C.S.A.I.), organo cui è attribuito l'esercizio del potere sportivo automobilistico da parte dell'Automobile Club d'Italia.
In particolare la Y S.r.l. è titolare di licenza di "concorrente" intendendosi per tale, a norma dell'art. 28 del Regolamento Sportivo Nazionale, "la persona fisica o giuridica che iscrive ad una competizione un'autovettura nonché il o i relativi conduttori", tenuta altresì a conoscere e ad osservare le prescrizioni del Codice Sportivo Internazionale emanato dalla Federazione internazionale dell'Automobile (F.I.A.) e del predetto Regolamento Nazionale Sportivo emanato dal C.S.A.I.
Tanto premesso la società in questione, in virtù dell'esperienza acquisita nel settore dello sport automobilistico, ha stipulato una serie di contratti e precisamente:
1) un accordo quadro con la ZZ Motor Europe Marketing S.A., con sede in Belgio, con cui la Y S.r.l. prepara e assiste sette vetture da rally di proprietà della società belga che saranno su indicazione della medesima messe a disposizione delle varie filiali ZZ al fine di far partecipare queste vetture ai campionati nazionali o al campionato mondiale rallies;
2) accordi con le singole filiali ZZ concernenti il piano delle prestazioni di servizi ed il costo dei medesimi;
3) un accordo con la W Engineering Ltd., con sede nelle Isole Vergini Britanniche, con cui la Y S.r.l. si impegna, dietro corrispettivo, a preparare, gestire ed assistere, secondo le regole FIA, una vettura ZZ ... WRC per la partecipazione del pilota Tizio al campionato mondiale rallies;
4) un accordo con la K Organizasyon Ve Motorsporlari A.S., con sede in Turchia, con cui la Y S.r.l., dietro corrispettivo, organizza la presentazione della squadra corse ed un servizio di pubbliche relazioni per le gare del campionato del mondo rallies.
Le prestazioni di cui agli accordi 1), 2) e 3) si sostanziano nella preparazione di autovetture e nella necessaria assistenza per la partecipazione a gare internazionali di rallies.
In tale contesto il trasporto della macchina e di ogni altra attrezzatura necessaria, i ricambi, i rifornimenti, la gestione, il servizio e l'assistenza in gara assumono natura strumentale al risultato finale della prestazione che, si ribadisce, è quello di rendere possibile la partecipazione alle competizioni automobilistiche agonistiche internazionali.
Ben si comprende quale ruolo rivestano, nell'ambito di tali competizioni, la preparazione e l'assistenza tecnica di un'autovettura, prestazioni fondamentali non solo per la partecipazione ma anche per il risultato della competizione stessa.
E' evidente che le prestazioni descritte s'inseriscono nel particolare contesto dello sport automobilistico, governato da specifiche regole sportive internazionali e nazionali, e costituiscono un presupposto indispensabile per la realizzazione dell'evento sportivo.
Si ritiene, quindi, che le medesime rientrino nelle prestazioni di servizi aventi ad oggetto attività sportive.
Del pari si reputa che anche le prestazioni di cui al punto 4) assumano la natura di servizi sportivi, in considerazione del fatto che le stesse devono ritenersi connesse alla pratica dello sport automobilistico e che, come rilevato dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 18 gennaio 2001 causa C-150/99, debbono essere, laddove possibile, considerate nel loro complesso.
Infatti, appare chiaro che attività come la presentazione della squadra, ovvero la gestione delle conferenze stampa in concomitanza delle competizioni ecc., hanno un loro essenziale presupposto nella partecipazione alle gare sportive da parte della squadra ed assumono una loro rilevanza solo se riferite all'evento sportivo.
In conclusione, si è del parere che le prestazioni di servizi effettuate dalla società Y S.r.l. siano da inquadrare tra le prestazioni di servizi sportivi, disciplinate, sotto il profilo della territorialità, dal disposto dell'art. 7, comma 4, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, per cui "si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso".
La norma appena citata recepisce nel nostro ordinamento il principio dettato dall'art. 9, n. 2, lett.c) primo periodo della sesta direttiva comunitaria, che fissa il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi artistici, ricreativi e sportivi nel luogo in cui materialmente sono eseguite.
Con tale disposizione il legislatore comunitario, come chiarito peraltro dalla Corte di Giustizia CE con la pronuncia 26 settembre 1996, causa C-327/94, ha inteso stabilire che, qualora il prestatore fornisca i suoi servizi nello Stato nel quale tali prestazioni sono materialmente eseguite e l'organizzazione della manifestazione riscuota nello stesso Stato l'IVA diretta a gravare sul consumatore finale, l'IVA che ha per base imponibile tutte queste prestazioni il cui costo rientra nel prezzo della prestazione globale pagata dal consumatore finale, deve essere versata a tale Stato e non a quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della sua attività economica.

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