Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 - Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Riconoscimento
Risoluzione Agenzia Entrate n. 269 del 03.07.2008
Alcune Direzioni Regionali hanno chiesto precisazioni in merito ai profili procedurali per il riconoscimento, ai fini dell'esenzione dall'IVA, degli organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (paragrafo 3 della circolare n. 22/E del 18 marzo 2008).
Istituti che svolgono l'attività didattica e formativa in più regioni.
La prima problematica prospettata riguarda l'ipotesi in cui l'istituto interessato al riconoscimento svolge la propria attività didattica e formativa nell'ambito del territorio di più regioni.
Si premette al riguardo che, al fine di individuare la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate a cui il soggetto interessato può presentare istanza per il riconoscimento utile agli effetti dell'esenzione dall'IVA, è necessario far riferimento, come precisato nella circolare n. 22/E del 2008, al domicilio fiscale del medesimo soggetto.
Pertanto, l'ente interessato provvederà a presentare l'istanza ai fini del riconoscimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale, la quale avvierà l'attività istruttoria finalizzata alla preventiva valutazione sulla base delle istruzioni fornite con stessa circolare n. 22/E.
L'organismo privato che svolge l'attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell'Amministrazione scolastica nel territorio di più Regioni presenterà, quindi, l'istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale.
La stessa Direzione Regionale effettuerà la richiesta di parere tecnico, in base alle indicazioni contenute nella circolare n. 602 del 18 gennaio 2008 del Ministero della Pubblica Istruzione, all'Ufficio Scolastico della medesima regione. Ad esempio una società che svolge attività didattica e formativa su tutto il territorio dello Stato ed ha domicilio fiscale nel comune di Roma presenterà l'istanza ai fini del riconoscimento in argomento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Lazio, la quale provvederà a richiedere il parere tecnico all'Ufficio Scolastico regionale del Lazio.
Istituti che hanno ottenuto in passato la presa d'atto.
Le Direzioni Regionali hanno, altresì, chiesto se i soggetti che abbiano ottenuto la presa d'atto, in base alla previgente normativa, debbano comunque presentare istanza per il riconoscimento secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 22/E del 2008
Si fa presente in proposito che per gli organismi privati che abbiano ottenuto la presa d'atto non è necessario richiedere un parere tecnico all'Amministrazione scolastica, in quanto essa ha già espresso l'avviso sulla ascrivibilità dell'attività svolta alle prestazioni educativo-didattiche.
Il predetto parere tecnico sarà necessario solo se gli organismi in questione svolgano un'attività diversa da quella per la quale era stata rilasciata la presa d'atto.
Pertanto gli organismi che abbiano in passato ottenuto la presa d'atto non sono tenuti a presentare istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di domicilio fiscale relativamente all'attività oggetto dell'anzidetto provvedimento di riconoscimento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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