Attività d'intrattenimento. Determinazione del limite di ricavi dei contribuenti minori
Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 01.03.2004
La Federazione italiana XY ha chiesto di conoscere se le strutture ricettive alberghiere, con annessa pista da bowling, siano tenute ad installare i misuratori fiscali, di cui al DM 13 luglio 2000 ed ai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, per la certificazione dei corrispettivi derivanti dall'anzidetta attività d'intrattenimento, nell'ipotesi in cui dalla stessa abbiano conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 euro.
Ad avviso di detta Federazione, nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto svolga, oltre ad altre attività imprenditoriali, anche attività di intrattenimento, il limite di 25.822,84 euro deve ritenersi riferito soltanto ai ricavi derivanti dalle attività d'intrattenimento elencate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il quesito, pur individuato genericamente nell'oggetto dell'istanza come "interpello in materia di imposta sugli intrattenimenti", non risulta tuttavia prodotto ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del DM 26 aprile 2001, n. 209.
E' da considerare, peraltro, che l'istanza non riguarda un caso "personale" e "concreto" del contribuente, bensì rappresenta una problematica generale che interessa gli associati della Federazione.
La circolare n. 50/E del 31 maggio 2001 ha in proposito evidenziato (par. 1.1) che l'attività di consulenza giuridica "richiesta da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale" non si esplica attraverso la procedura d'interpello di cui alla citata legge n. 212 del 2000, bensì "secondo le modalità illustrate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000..."
Si procede, pertanto, all'esame della questione prospettata, fornendo di seguito un parere nell'ambito dell'attività interpretativa generale in materia tributaria, ai sensi della circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Con circolare n. 34/E del 27 giugno 2003, par. 1.4, è stato chiarito che "i contribuenti minori hanno facoltà di non installare i misuratori fiscali e di documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992...
Tale facoltà è prevista dagli artt. 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999 per i seguenti soggetti:
a) soggetti che svolgono attività d'intrattenimento anche congiuntamente ad altre e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 euro;
b) soggetti che svolgono attività spettacolistiche e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro...".
La stessa circolare, richiamando la nota datata 11 gennaio 2002 dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha precisato, ai fini dell'applicabilità di detto regime agevolativo, che la verifica del volume d'affari deve essere effettuata solo con riferimento all'ammontare delle operazioni spettacolistiche.
L'Organo legale menzionato, nel motivare la soluzione interpretativa prospettata, ha sottolineato che la finalità perseguita dalla norma agevolativa è quella di semplificare il regime tributario delle imprese che svolgono attività spettacolistica "sulla considerazione oggettiva della natura dell'attività svolta (attività spettacolistiche) e della modesta dimensione economica della stessa", in modo di evitare adempimenti gravosi rispetto alla limitata struttura dell'attività spettacolistica esercitata.
Pertanto, non vi sarebbe ragione di ritenere inapplicabile il regime semplificato di cui trattasi quando "per effetto dell'esercizio di altre attività da parte dello stesso soggetto, il volume d'affari complessivo superi il previsto limite di cinquanta milioni e questo invece sia rispettato con riguardo all'attività di spettacolo: attesochè - anche in tale ipotesi - si è in presenza di una economicamente limitata attività spettacolistica, non diversamente dal caso in cui la stessa sia svolta in modo esclusivo".
L'anzidetto indirizzo interpretativo, riferito in particolare alla determinazione del volume d'affari dei "contribuenti minori" esercenti attività spettacolistiche, deve ritenersi applicabile, sulla base della motivazione evidenziata, anche ai fini del computo del limite di ricavi derivanti dall'attività d'intrattenimento, semprechè quest'ultima sia separata dalle altre attività, ai sensi dell'art. 36 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e i ricavi vengano distintamente determinati.
Pertanto, i contribuenti che svolgono, oltre ad altre attività imprenditoriali, anche quella d'intrattenimento, ai fini della certificazione dei corrispettivi con le modalità previste dall'art. 8 del citato DPR n. 544 del 1999, dovranno determinare separatamente i ricavi relativi all'attività d'intrattenimento.
In particolare, nel caso prospettato dalla Federazione istante possono avvalersi della facoltà di non installare i misuratori fiscali, ai sensi dell' articolo 8 del menzionato DPR n. 544 del 1999, le strutture alberghiere che dall'attività di intrattenimento abbiano conseguito separatamente ricavi per un importo non superiore a 25.822,84 euro.
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