Annullamento dei titoli di accesso e rilascio duplicati di abbonamento per assistere a manifestazioni calcistiche a seguito di furto o smarrimento del titolo. Società italiana degli autori ed editori
Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 28.02.2007
QUESITO
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha chiesto alla scrivente di fornire chiarimenti sui seguenti aspetti:
a) se il termine di cinque giorni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 debba considerarsi perentorio ovvero ordinatorio sia per i biglietti che per gli abbonamenti oppure se possano essere effettuate distinzioni fra le due tipologie di titoli;
b) riguardo agli abbonamenti, quale debba essere considerato il quinto giorno successivo a quello dell'evento;
c) quale procedura debba essere seguita per consentire, a chi ne ha diritto, di ottenere un abbonamento sostitutivo di quello rubato o smarrito.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La Società istante non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento ai quesiti sub a) e sub b), si osserva quanto segue.
L'articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 stabilisce che "il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l'emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento".
L'articolo 7, comma 2, del decreto in esame prevede che "il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1".
Il successivo comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che "in caso di mancata effettuazione dell'evento, il titolo può essere annullato, con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte".
La norma sopra richiamata prevede, in sostanza, le ipotesi in cui è consentito l'annullamento del titolo di accesso nonché le procedure e i termini per l'annullamento dei medesimi titoli emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
La circolare n. 165/E, del 7 settembre 2000 ha sintetizzato la disciplina dell'annullamento del titolo di accesso, precisando che lo stesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, nel sistema automatizzato che ne ha permesso l'emissione, con descrizione anche della causale:
"a) in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell'evento (articolo 7, comma 1);
b) immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato (articolo 7, comma 2);
c) entro i termini di versamento delle imposte qualora l'evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi (articolo 7, comma 3)".
Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000, al quale si riferisce il quesito in esame, si fa presente che detta norma, a differenza delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, costituisce una previsione di carattere generale in quanto la possibilità di annullare il titolo di accesso entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento non è subordinata ad una specifica causa normativamente stabilita.
In sostanza, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 7 non individua una specifica causa di annullamento, ma si limita a porre un termine entro cui poter procedere all'annullamento del titolo di accesso.
Da quanto sopra si evince che tale termine, costituendo la necessaria condizione per poter procedere all'annullamento del titolo di accesso, deve ritenersi perentorio.
La formulazione della norma citata, peraltro, non evidenzia elementi che possano far considerare detto termine come meramente ordinatorio.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'espressione "titolo di accesso" indica, in via generale, sia i biglietti per accedere alle singole manifestazioni spettacolistiche sia gli abbonamenti emessi per una pluralità di eventi. Entrambi i titoli costituiscono la modalità di certificazione dei corrispettivi propria del settore dello spettacolo e dell'intrattenimento.
In particolare, riguardo agli abbonamenti, con circolare n. 165 del 7 settembre 2000 è stato precisato che "per gli abbonamenti relativi all'attività di intrattenimento e di spettacolo, deve essere emesso un apposito titolo di accesso che contenga le indicazioni previste per l'ordinaria emissione del titolo con l'aggiunta della dicitura "abbonamento" e l'indicazione del numero delle prestazioni a cui lo stesso dà diritto".
Pertanto, la procedura di annullamento del titolo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 è applicabile sia all'ipotesi di emissione del titolo di accesso per la singola manifestazione spettacolistica sia a quella di emissione dell'abbonamento.
Ciò posto, con riferimento all'emissione di un abbonamento, si precisa che per "quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento" deve intendersi il quinto giorno successivo a quello del primo evento fruibile con l'abbonamento stesso, sempre che il soggetto in favore del quale è emesso il titolo da annullare non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo.
Riguardo al quesito sub c), si osserva che i titoli di accesso agli spettacoli, ivi compresi gli abbonamenti, sono documenti di certificazione fiscale dei corrispettivi pagati per assistere alle manifestazioni spettacolistiche.
In sostanza, essi sono certificazioni fiscali proprie del settore dello spettacolo, del tutto equivalenti agli scontrini e alle ricevute fiscali. La loro peculiarità trova origine nella specificità delle prestazioni alle quali si riferiscono, che necessitano di particolari elementi identificativi (es. tipo di manifestazione, ora e data dell'evento, etc.) e di sistemi propri di controllo.
L'eventualità della duplicazione del titolo, quale documento fiscale, non ha fondamento, pertanto, nei principi di carattere generale in materia tributaria nè in specifiche norme che disciplinino espressamente la fattispecie.
Si osserva, in particolare, che sul piano tributario si parla erroneamente di duplicazione di abbonamento, perchè in mancanza di norme che prevedano l'annullamento del precedente titolo in caso di furto o smarrimento, si potrebbe avere solo l'emissione di un nuovo titolo, con una duplice conseguenza:
a) la certificazione fiscale verrebbe emessa senza che il corrispettivo certificato venga sostanzialmente percepito;
b) dovrebbe essere autorizzato in via amministrativa l'eventuale esclusione dei conseguenti obblighi tributari al fine di evitare che si verifichi una duplicazione d'imposta.
Si segnala, inoltre, che il Giudice di Pace di ..., relativamente al caso di furto di un abbonamento per assistere agli incontri di calcio dell'Unione Sportiva Città di ......, con sentenza n. .... del 2004 ha sostanzialmente riconosciuto l'impossibilità, ai fini fiscali, del rilascio del duplicato di un abbonamento.
Al fine di tutelare il diritto del titolare del documento di legittimazione nominativo rubato, con la sentenza sopra menzionata è stata ipotizzata l'emissione di titoli sostitutivi quali "biglietti omaggio" o biglietti "a prezzi di favore" che consentano, comunque, l'accesso alla struttura sportiva.
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