Strutture sanitarie private. Applicazione dell'art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 270 del 27.09.2007
Con la richiesta di parere in riferimento è stato posto il seguente quesito concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
QUESITO
La Confederazione Nazionale ALFA fa presente che le associazioni di volontariato ALFA sono enti non lucrativi che operano nel campo dell'assistenza e della beneficenza.
All'interno dei locali utilizzati dalle associazioni vengono, in alcuni casi, riservate delle stanze da destinare per l'utilizzo da parte di medici che svolgono la loro attività professionale in maniera autonoma.
La Confederazione istante chiede di sapere se sia applicabile alla fattispecie l'art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo per le strutture sanitarie private di riscuotere in modo unitario i compensi per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nel proprio ambito.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Confederazione istante ritiene che le proprie associate non posseggono i requisiti necessari per essere definite strutture sanitarie, fissati dal DPR 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1997, che approva l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private. Il citato decreto presidenziale stabilisce che possono erogare prestazioni sanitarie solo quelle strutture che soddisfano, nella loro totalità, una serie di requisiti minimi idonei a costituire un sistema di gestione articolato e complesso, che si differenzia secondo le discipline diagnostiche e terapeutiche considerate.
A parere dell'istante la mera locazione di ambienti, anche attrezzati, ad uso sanitario non soddisfa i requisiti individuati nell'atto di indirizzo citato e, quindi, le ALFA, quali associazioni del tutto estranee all'attività professionale svolta nei locali messi a disposizione, non sono soggette agli obblighi imposti dall'art. 1, commi dal 38 al 42, della legge n. 296 del 2006.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE
I commi da 38 al 42 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), hanno introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private. In particolare, il comma 38 prevede che "La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito della strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nella scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
La norma richiamata è dettata al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti correlati alle prestazioni di natura sanitaria.
Alla ratio della norma, pertanto, è inscindibilmente connesso il proprio ambito di applicazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
In specie, riguardo al primo profilo, la circolare del 15 marzo 2007, n. 13 e la successiva risoluzione del 13 luglio 2007, n. 171 hanno precisato che oggetto dell'obbligo di riscossione accentrata sono i compensi spettanti agli esercenti attività di lavoro autonomo medica e paramedica per le prestazioni rese in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Non devono essere riscossi, quindi, in modo unitario, né i compensi per le prestazioni rese dal professionista nell'ambito di un rapporto in cui la struttura sanitaria stessa è impegnata nell'organizzazione dei servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente, né i compensi per le prestazioni effettuate in regime di intramoenia.
Nell'uno e nell'altro caso, infatti, non sussistono le esigenze di monitoraggio dei pagamenti derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie. Se, dunque, la ragione giustificatrice della norma circoscrive l'ambito applicativo oggettivo dell'obbligo di riscossione accentrata in nome e per conto del professionista, la medesima ne estende, invece, al contempo, l'ambito di applicazione sotto il profilo soggettivo.
La citata circolare n. 13 del 2007, infatti, definisce in modo molto ampio la nozione di "struttura sanitaria privata" che è essenzialmente individuata in relazione all'attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della "struttura aziendale" per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche; ne discende che nella fattispecie prospettata, per "struttura aziendale" deve intendersi l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio dell'attività medica e paramedica.
Né, come specificato nei documenti di prassi sopra richiamati, è rilevante a forma in cui è organizzata la "struttura sanitaria privata", che può assumere, quindi, la veste di società, istituto, associazione, centro medico e diagnostico e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, così come la modalità, anche non prevalente, di "operare nel settore dei servizi sanitari e veterinari".
Si ritiene, pertanto, che qualora le ALFA mettano a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramendica, ovvero organizzino servizi strumentali all'esercizio dell'attività stessa, sono obbligate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 ad effettuare in modo unitario la riscossione dei compensi dovuti per l'attività di lavoro autonomo svolta nei locali medesimi.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi