Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 21 - Interpellante: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Trattamento economico accessorio corrisposto al personale comandato appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato o ad altri enti - Articolo 29, comma 2, terzo periodo, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Risoluzione Agenzia Entrate n. 271 del 03.07.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 29, comma 2, terzo periodo, DPR 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) corrisponde a numerosi dipendenti, appartenenti ai ruoli di Amministrazioni dello Stato o di altri enti, esclusivamente il trattamento economico accessorio in quanto questi prestano servizio presso l'INPS in posizione di comando.
Al riguardo l'interpellante fa presente di aver riscontrato un comportamento disomogeneo delle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, in particolare con riferimento al rilascio del modello di certificazione unica e all'esposizione dei dati fiscali e previdenziali nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Chiede, pertanto, che vengano forniti chiarimenti in ordine alle modalità di esposizione nel modello CUD e nel modello 770 dei dati fiscali e contributivi relativi ai compensi accessori erogati a detto personale comandato.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al modello CUD, l'INPS ritiene di non essere assoggettato all'obbligo di rilascio della certificazione unica, ma di essere obbligato solamente ad effettuare la comunicazione prevista ai fini delle operazioni di conguaglio dall'articolo 29, comma 2, terzo periodo, del DPR n. 600 del 1973. L'istante ritiene di adottare tale comportamento alla luce delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con risoluzione n. 354 del 13 novembre 2002.
Conseguentemente, secondo l'interpellante, le Amministrazioni di provenienza dovranno esporre nel modello CUD che sarà rilasciato al personale comandato i dati comunicati ai sensi dell'articolo 29, comma 2, terzo periodo, del DPR n. 600 del 1973, dall'INPS e più precisamente:
- nella Parte B, Sezione "dati relativi ai conguagli", campo "redditi erogati da altri soggetti", punti 56 e/o 57, l'imponibile fiscale;
- nella parte C, Sezione 1, punto 4, l'imponibile previdenziale cumulato e il totale dei contributi trattenuti al dipendente dalle due Amministrazioni.
Per quanto concerne la compilazione del modello 770, l'INPS ritiene che a tale adempimento siano tenute le Amministrazioni di provenienza dei dipendenti comandati, le quali, oltre ad esporre i dati già indicati nel modello CUD nei corrispondenti punti (56 e 57) della "Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale" del modello 770, Parte B, Sezione "dati relativi ai conguagli", dovranno indicare, sempre nella suddetta sezione della comunicazione dati, al punto 58 il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito (nella specie l'INPS) e al punto 59 la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti (utilizzando il codice 5 "Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto" della tabella SE posta nell'appendice delle istruzioni al modello 770).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con risoluzione n. 354 del 2002, la scrivente, conformemente a quanto già indicato con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, paragrafo 4.2, nonché con risoluzione n. 23/E del 6 marzo 2000, ha chiarito quali sono gli emolumenti da ricomprendere tra i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo.
In base alle indicazioni fornite nei documenti di prassi citati, i compensi corrisposti al personale in posizione di comando sono da ricomprendere in tale tipologia di trattamento economico.
La distinzione fra emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, oltre che ai fini delle modalità di tassazione, rileva anche ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.
Infatti, in base all'articolo 29, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sono gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo a dover effettuare, entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, con le modalità da tale articolo stabilite.
I soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo, devono comunicare agli Uffici che procedono al conguaglio, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate.
Nel caso in cui l'Amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso, l'articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, impone alla prima l'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, nonchè dell'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute effettuate, rinviando ai fini del conguaglio all'Amministrazione che dispone il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo.
La procedura prevista dal citato articolo 29 del DPR n. 600 del 1973 - come già chiarito dalla scrivente con risoluzione n. 23/E del 2000 richiamata anche dalla risoluzione n. 354 del 2002 - deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie (analoghe a quelle disciplinata dalla norma) in cui sussiste un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano, rispettivamente, l'uno il trattamento principale e l'altro il trattamento accessorio ed anche se coloro che erogano le somme non sono Amministrazioni dello Stato.
Ne consegue che l'INPS sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo da esso corrisposte al personale comandato appartenente ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato o ad enti diversi, in servizio presso i propri uffici, deve operare la ritenuta prevista dal comma 1, lett. b), dell'articolo 29 del DPR n. 600 del 1973 e deve trasmettere all'ente di appartenenza, entro il 12 gennaio dell'anno successivo, tutti i dati relativi ai compensi accessori corrisposti a ciascun dipendente comandato, al fine di consentire a quest'ultimo la corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio nonchè il rilascio della certificazione unica fiscale e previdenziale.
L'interpellante è tenuto, altresì, ad esporre nel quadro ST del proprio Modello 770 le ritenute operate e versate sui compensi accessori erogati al personale che presta servizio presso detto Istituto in posizione di comando.
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti di provenienza del personale comandato presso l'INPS sono tenuti ad effettuare, per effetto del rinvio contenuto nel citato comma 2 dell'articolo 29 del DPR n. 600 del 1973, il conguaglio fiscale di cui all'articolo 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, e, conformemente a quanto indicato nella soluzione prospettata, a rilasciare il modello CUD di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998, in cui sono esposti anche i dati fiscali e previdenziali comunicati dall'INPS, nonché a compilare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi