Interpello presentato ai sensi del comma 5 dell'articolo 127-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Documentazione integrativa ricevuta il 19 aprile 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 275 del 09.08.2002
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso per il tramite della Direzione Regionale, l'XX Spa ha chiesto la disapplicazione dell'articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 127-bis, relativamente ai redditi conseguiti dalla controllata Y Z Z Limited (YZZ) con sede in Bermuda.
Motivi della richiesta disapplicazione
Ai sensi dell'art. 127-bis, comma 5, del Tuir e dell'art. 5, comma 3, del D.M n. 429 del 21 novembre 2001, la società istante ritiene di non conseguire l'effetto di localizzare in Bermuda i redditi prodotti dalla YZZ, in quanto tali redditi sono assoggettati ad imposizione in Indonesia e nel Regno Unito.
Fattispecie
Dall'esame della documentazione presentata e sulla base di quanto dichiarato dalla società istante si evidenzia quanto segue:
I) l'istante al 23 novembre 2001 (data di pubblicazione in G.U. dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del Tuir) già deteneva indirettamente il controllo della YZZ;
II) la partecipata estera è una società costituita secondo le leggi di Bermuda ed è nello stesso tempo fiscalmente residente nel Regno Unito;
III) la partecipata estera svolge esclusivamente in Indonesia un'attività mineraria (sfruttamento di idrocarburi) come principale attività;
IV) i redditi che la partecipata estera consegue in Indonesia sono assoggettati ad imposizione sia in Indonesia che nel Regno Unito.
Risposta
In via preliminare si rileva che Bermuda, luogo di costituzione della società, è inclusa tra i paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetta black list).
Ciò nonostante la documentazione fiscale prodotta è idonea a dimostrare che la società istante non consegue, dalla partecipazione nella YZZ, l'effetto di localizzare i redditi in Bermuda. La YZZ, infatti, pur essendo costituta secondo le leggi dello stato di Bermuda, svolge esclusivamente la propria principale attività in Indonesia, paese non compreso nella citata black list.
I redditi conseguiti dalla YZZ sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Indonesia come richiesto dall'art. 5, comma 3, del D.M. n. 429 del 21 novembre 2001, e sono assoggettati a tassazione nella stessa Indonesia e nel Regno Unito, luogo di residenza fiscale, paese anch'esso non compreso tra quelli a fiscalità privilegiata.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, riconosce la disapplicazione dell'art. 127-bis, comma 1, Tuir, ai redditi conseguiti dalla Y Z Z Limited (YZZ) con sede in Bermuda.
La validità della presente risposta è, in ogni caso, circoscritta ai redditi conseguiti dalla partecipata YZZ e limitata a tutti i periodi d'imposta nei quali sussistano i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali è resa la risposta di cui al presente atto.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate produce effetti a decorrere dal periodo d'imposta (successivo al 2001) per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data della presente.
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