Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 09.08.2002

Interpello presentato ai sensi del comma 5 dell'articolo 127-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Documentazione integrativa ricevuta il 19 aprile 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 09.08.2002

La Società XX ha presentato a questa Direzione, per il tramite della Direzione Regionale, istanza di interpello ai sensi del comma 5 dell'articolo 127-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Ciò allo scopo di ottenere la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 del citato articolo 127-bis relativamente ai redditi conseguiti dalla controllata K (W) Z con sede legale nelle Antille olandesi. Come è noto, le Antille olandesi sono un Paese a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 21 novembre 2001 (black list).

Motivi della richiesta di disapplicazione
La società XX SpA basa la propria richiesta di disapplicazione dell'articolo 127-bis, comma 1 del Tuir sulla circostanza che la società controllata è un soggetto passivo di imposta nello Stato dei Paesi Bassi per cui ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, sub d) e dell'articolo 34, paragrafo 2 del Codice fiscale olandese, l'K (W) Z deve considerarsi un residente fiscale dello Stato dei Paesi Bassi e non delle Antille olandesi.
Infatti, la K (W) Z è sottoposta a tassazione ordinaria nei Paesi Bassi e l'esistenza della sede legale nelle Antille olandesi non produce l'effetto di localizzare i redditi in un Paese incluso nella citata black list.

Fattispecie
L'K (W) Z è una società di capitali costituita secondo la legislazione delle Antille olandesi dove ha sede legale nella città di Curacao. L'attività della società ha natura finanziaria nonché di holding di partecipazioni.
Secondo quanto attestato dalle autorità fiscali olandesi la residenza fiscale dell'K (W) Z è situata nello Stato dei Paesi Bassi dal 14 dicembre 2001 data in cui la società ha trasferito la propria sede di direzione effettiva nella città di Amsterdam.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dall'esame della documentazione presentata e sulla base di quanto dichiarato dalla società istante si evidenzia quanto segue:
I) l'istante al 23 novembre 2001 (data di pubblicazione in G.U. dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del Tuir) già deteneva indirettamente il controllo della K (W) Z;
II) la partecipata estera è una società costituita secondo le leggi delle Antille olandesi con sede legale nello stesso Paese e con la direzione effettiva nei Paesi Bassi dal 14 dicembre 2001;
III) la localizzazione nei Paesi Bassi della direzione effettiva della società controllata implica la tassazione ordinaria nello stesso Paese.
Ai fini della risposta si rileva che le Antille olandesi, sede legale della società, sono incluse nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list) di cui al D.M.21 novembre 2001.
Ciò nonostante la documentazione fiscale prodotta è idonea a dimostrare che la società istante non consegue, dalla partecipazione nella K (W) Z, l'effetto di localizzare i redditi nelle Antille olandesi. La società controllata, infatti, pur essendo costituta secondo le leggi dello Stato delle Antille olandesi, viene sottoposta a tassazione ordinaria nei Paesi Bassi, paese non compreso nella citata black list, a motivo della localizzazione in tale Stato della sede di direzione effettiva.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate riconosce la disapplicazione dell'art. 127-bis, comma 1, Tuir, ai redditi conseguiti dalla K (W) Z con sede legale nelle Antille olandesi.
La validità della presente risposta è, in ogni caso, circoscritta ai redditi conseguiti dalla partecipata K (W) Z e limitata a tutti i periodi d'imposta nei quali sussistano i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali è resa la risposta di cui al presente atto.
La presente risposta produce effetti a decorrere dal periodo d'imposta, successivo al 2001, per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data della presente.

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