Risoluzione Agenzia Entrate n. 277 del 03.07.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della n. 212 del 2000 - ALFA SRL Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
Risoluzione Agenzia Entrate n. 277 del 03.07.2008

QUESITO
La società ALFA srl, residente in Italia, svolge lavori altamente specialistici per l'installazione di un gasdotto nel Mar Caspio ed opera per conto della "società BETA", che ha sede in Kazakistan, facente parte del gruppo GAMMA. La prestazione è stata effettuata con proprio personale e con una parte di proprie attrezzature. La società appaltante BETA ha trattenuto alla società ALFA SRL l'importo della Withholding tax. L'imposta, a titolo di ritenuta alla fonte, viene applicata al fatturato dell'appaltatore e versata al fisco del Kazakistan a titolo definitivo, paese con il quale l'Italia ha stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni. In fase di dichiarazione dei redditi verrà indicato negli appositi quadri il reddito prodotto all'estero e quello prodotto in Italia.
La società chiede se nella fattispecie in oggetto può trovare applicazione l'art. 165, primo comma, del TUIR per quanto riguarda il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Chiede, inoltre, se l'attestazione rilasciata dall'appaltatore è sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte in Kazakistan e se è corretto ai fini della determinazione del reddito d'esercizio prodotto all'estero includere oltre ai costi del personale che ha lavorato all'estero anche le spese di trasferta sostenute e l'ammortamento pro-quota per l'attrezzatura utilizzata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che sia applicabile l'art. 165, comma 1, del TUIR. In sede di dichiarazione dei redditi provvederà a compilare il quadro CE sezione I-A e I-B nel rispetto delle istruzioni ministeriali. Da un punto di vista contabile terrà separato il reddito prodotto in Italia da quello prodotto all'estero, facendo il dovuto calcolo proporzionale ai fini della determinazione del credito d'imposta.

PARERE DELLA DIREZIONE
La questione interpretativa oggetto dell'istanza d'interpello concerne il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Al riguardo occorre far riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra Italia e Kazakhstan, stipulata il 22 settembre 1994. L'art. 7 (Utili delle imprese) prevede che
"1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione, ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a:
a) detta stabile organizzazione
...
Inoltre l'articolo 5 della medesima Convenzione, stabilisce che "Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare
g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere o detta installazione abbia durata superiore a dodici mesi o detti servizi si protraggono per un periodo superiore a dodici mesi;
h) una installazione o una struttura utilizzate a scopo di esplorazione di risorse naturali o i servizi di supervisione ad esse collegate o un impianto di perforazione o una nave utilizzati a scopo di esplorazione di risorse naturali, purché tale installazione o struttura siano utilizzate per un periodo superiore a 12 mesi o tali servizi si protraggono per un periodo superiore a 12 mesi".
Ciò posto, nel caso specifico non sembra ravvisabile l'esistenza di una stabile organizzazione della ALFA srl in Kazakhistan, posto che i lavori in loco - come si sostiene nell'istanza di interpello - sono stati svolti in un arco temporale inferiore ai 12 mesi (da aprile 2007 fino ottobre 2007).
Mancano pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 165 del TUIR, non configurandosi alcuna potestà impositiva da parte del Kazakhstan con riguardo a redditi d'impresa ivi prodotti. La ritenuta fiscale subita dal contribuente è stata effettuata in assenza dei presupposti richiesti dalla convenzione e, di conseguenza, la società deve chiedere il rimborso alle Autorità estere di quanto indebitamente pagato.
Va da sé che, laddove l'attività di installazione del gasdotto avesse superato i 12 mesi, la stabile organizzazione potrebbe configurarsi e di conseguenza, ricorrendo tutte le altre condizioni richieste, vi sarebbe spazio per applicare l'art. 165, comma 1, del TUIR, che disciplina il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Le soluzioni prospettate nell'istanza pertanto, in sé corrette ove riferite alla sussistenza in Kazakhstan di una stabile organizzazione (ipotesi non ricorrente), non sono pertinenti al caso di specie e per ciò stesso non possono essere condivise.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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