Risoluzione Agenzia Entrate n. 279 del 10.11.2009

Soppressione dei codici tributo 2120 e 3859
Risoluzione Agenzia Entrate n. 279 del 10.11.2009

L'articolo 10, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto la riduzione di tre punti percentuali dell'acconto Ires ed Irap, dovuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 2, ha previsto che ai contribuenti, che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto avevano già provveduto per intero al pagamento dell'acconto, competeva un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la Risoluzione 476/E del 09/12/2008 sono stati istituiti i codici tributo "2120" e "3859" per consentire, attraverso il "modello F24", la fruizione del suddetto credito d'imposta.
Considerato che, ad oggi, il maggior versamento effettuato a titolo di acconto non compensato è conguagliato nel saldo dell'imposta, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo:
- "2120" - "IRES - utilizzo in compensazione del credito d'imposta - articolo 10, comma 2, d.l. 185/2008";
- "3859" - "IRAP - utilizzo in compensazione del credito d'imposta - articolo 10, comma 2, d.l. 185/2008".

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