Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 05/02/2003

Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fondazione XX - Credito d'imposta per investimenti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 05/02/2003

La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla "Fondazione XX", relativa all'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Esposizione del quesito
La fondazione istante, che ha come oggetto sociale la gestione di strutture ospedaliere e che dichiara di essere un ente commerciale di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), ha acquistato nel comune di Bari, in data 27 dicembre 2001, un immobile da adibire a casa di cura.
L'efficacia del contratto di acquisto dell'immobile in questione è stata sottoposta ad alcune condizioni sospensive concordate tra le parti. Il termine del possibile verificarsi di tali condizioni è allo stato degli atti il 24 ottobre 2002.
L'interpellante chiede, pertanto, di conoscere:
1. se, in relazione all'acquisto dell'immobile, possa usufruire del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 secondo la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
2. se i suddetti benefici " sono immediatamente applicabili, dato che la legge di conversione ha spostato dall'8 luglio all'11 agosto il momento decisivo dell'applicazione della nuova disciplina".

Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene che l'acquisto dell'immobile da adibire a casa di cura abbia tutti i requisiti per poter fruire dell'agevolazione d'imposta di cui al già citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, secondo le regole previdenti rispetto a quelle introdotte dal decreto legge n. 138 del 2002.
La soluzione prospettata, sempre a parere dell'istante, sarebbe chiaramente desumibile dalla portata letterale della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 10 del decreto legge n. 138 del 2002, come modificato in sede di conversione della legge n. 178 del 2002.

Parere dell'Agenzia
Il contratto di acquisto dell'immobile da adibire a casa di cura, pur se sottoposto a condizione sospensiva, è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 2002, che, a decorrere dalla sua entrata in vigore (8 luglio 2002), ha sostanzialmente modificato la disciplina dell'agevolazione.
Come noto, il credito d'imposta in questione matura al momento della realizzazione degli investimenti, da assumersi secondo i criteri di cui all'articolo 75 del TUIR, conformemente a quanto precisato nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001.
In particolare, per i beni immobili, ai sensi del comma 2, lettera a), del predetto articolo 75 del TUIR, le spese di acquisizione si considerano sostenute al momento della stipulazione dell'atto ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Al riguardo, si precisa che, con riferimento a contratti la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva, l'articolo 1360 del Codice civile stabilisce che "gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso".
Pertanto, nel caso oggetto del presente interpello, ai fini della determinazione del momento in cui l'investimento assume rilevanza ai fini dell'agevolazione, l'apposizione di condizioni sospensive risulta ininfluente poiché non incide sugli eventi di cui al richiamato articolo 75 del TUIR.
L'investimento relativo all'acquisto dell'immobile da adibire a casa di cura si considera realizzato al momento della stipulazione dell'atto, avvenuta in data 27 dicembre 2001, e rientra, pertanto, nel regime agevolativo in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 138 del 2002, quindi anteriormente all'8 luglio 2002.
Si fa presente, inoltre, che in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253 e confermate dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), la fruizione del credito è stata inibita dal 13 novembre 2002 e fino alla data del 9 aprile 2003.
Le norme appena citate prevedono altresì che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002" trasmettono all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, una comunicazione dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e riprendono, a decorrere dal 10 aprile 2003, l'utilizzazione del contributo maturato in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle predette comunicazioni, determinato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa degli utilizzi.
Pertanto, il contribuente istante, rientrando tra coloro che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002, potrà, a decorrere dal 10 aprile 2003, utilizzare il credito maturato nella misura risultante dal predetto rapporto.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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