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Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 14.03.2001

Regolarizzazione delle società di fatto ai sensi dell'art. 3, commi da 68 a 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Autentica delle sottoscrizioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 14.03.2001

E' stato chiesto un parere circa la legittimità del rifiuto opposto dall'ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di....di procedere all'iscrizione di un atto di regolarizzazione di società di fatto, ai sensi dell'art. 3, commi da 68 a 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L'iscrizione è stata rifiutata in quanto, ad avviso dell'ufficio competente, l'atto di regolarizzazione, redatto nella forma della scrittura privata, sarebbe stato affetto da nullità in quanto stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco e non da un notaio.
A parere dell'istante, invece, nella fattispecie concreta troverebbe applicazione il disposto dell'art. 20, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in base al quale "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco".
Il Ministero dell'industria, interessato della questione, con nota n. 650916 del 12 aprile 2000, ha fatto presente di ritenere corretto il comportamento della Camera di commercio di......
Quanto sopra in considerazione della previsione di cui all'art. 3, comma 69, della legge n. 662 del 1996 che recita: "L'atto di regolarizzazione della società (di fatto o irregolare) può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata ai sensi dell'art. 2703 del codice civile" il quale al comma 1 dispone: "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Al riguardo, il suddetto Dicastero rappresenta che il funzionario delegato dal Sindaco non può essere considerato, nella fattispecie in esame, quale "pubblico ufficiale a ciò autorizzato" in quanto il citato art. 20 della legge n. 15 del 1968, che prevede la possibilità che l'autenticazione, ove prescritta, sia effettuata anche da un funzionario incaricato dal sindaco, limita la sua portata alla sola autenticazione della sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione mentre, nel caso in esame, si verte in tema di autenticazione di sottoscrizione di un atto negoziale tra privati, quale è l'atto di regolarizzazione di una società di fatto.
A sostegno delle proprie tesi richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 8776 del 6 agosto 1994, nella quale si legge che "L'art. 20 (...) dilata il novero dei soggetti cui è demandata la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni affidandola: (...) ad altro funzionario (s'intende comunale) incaricato dal sindaco. Tanto però subordinato a due condizioni: 1) la sottoscrizione deve essere relativa ad istanze da produrre alla pubblica amministrazione; 2) l'autenticazione deve essere prescritta con specifico riferimento alle predette istanze.".
In proposito si osserva che, già nella circolare n. 147/E del 29 maggio 1997, a commento delle disposizioni contenute nei commi da 68 a 74 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, era stato precisato che "Dal contenuto del comma 69 in esame risulta che gli atti di regolarizzazione devono essere rogati o autenticati da un notaio al quale, peraltro, fanno carico diversi adempimenti. Tale scelta del legislatore appare dettata dalla sussistenza, nei casi in questione, di implicazioni sia di carattere negoziale che tributario con riferimento, in particolare, ai "conferimenti" e alle intestazioni dei beni che confluiscono nella società regolarizzata".
Premesso quanto sopra, si condivide il parere manifestato dal Ministero dell'industria sia in relazione al tenore letterale dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968 sia con riferimento al complesso delle disposizioni che disciplinano la regolarizzazione delle società di fatto (legge n. 662 del 1996, art. 3, commi da 68 a 74), dalle quali si evince che le sottoscrizioni dell'atto di regolarizzazione possono essere autenticate solo da un notaio.
Infatti, il comma 69, dopo aver stabilito che "l'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile", dispone che "per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto".
Lo stesso comma 69 dispone, inoltre, che "Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica, altresì, che il tributo di cui al periodo precedente - ossia lo specifico tributo che il comune dove ha sede la società può applicare - sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale".
La tesi che le sottoscrizioni dell'atto di regolarizzazione della società di fatto o irregolare possano essere autenticate solo da un notaio è avvalorata anche dal fatto che, come ricordato dal Giudice del Registro delle Imprese di....., espressosi sul reclamo proposto avverso il rifiuto di iscrizione, nel progetto di legge finanziaria per l'anno 1997, era stata specificamente prevista la possibilità, in deroga ai principi generali, che le predette sottoscrizioni fossero autenticabili anche da parte di un pubblico funzionario. La scomparsa di tale previsione nel testo definitivo della norma lascia chiaramente intendere che la volontà del legislatore è stata quella di prevedere comunque l'intervento di un notaio, anche in considerazione dei controlli che il pubblico ufficiale autenticante è chiamato ad effettuare circa il corretto versamento sia dell'imposta sostitutiva sia del tributo comunale dovuti per la regolarizzazione.

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