Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 30.01.2002

Società "XXF s.p.a." - Richiesta di parere ex art. 21 della Legge n. 413/1991. Operazione di scissione parziale e proporzionale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 30.01.2002

Con nota del 19 ottobre 2001, la Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente la richiesta di parere presentata dalla società in oggetto indicata in relazione a una operazione di scissione parziale proporzionale.
Con successiva nota la medesima Direzione Regionale ha trasmesso un'integrazione della documentazione, a seguito di specifica richiesta alla società istante.
A tal proposito è stato precisato quanto segue:

Descrizione dell'operazione
- La società istante opera nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti della pesca conservati e degli alimentari in genere. I prodotti sono, in gran parte, di importazione e molti di questi pervengono per via marittima con arrivo nel porto di Genova.
- Per tale ultima ragione, la società si è dotata di magazzini e uffici nell'ambito del Comune di Genova e da tali magazzini viene effettuata la distribuzione su tutto il territorio nazionale.
- Nel 1995 la società istante acquistò un immobile, sempre nel Comune di Genova, da adibire all'effettuazione diretta di lavorazioni industriali su materie prime nazionali o di importazione. Tuttavia, dopo vani tentativi di ottenere le prescritte autorizzazioni all'esercizio delle attività industriali, tale immobile fu locato a terzi.
- Alla data odierna la società istante è proprietaria di quattro unità immobiliari, di cui tre direttamente utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'impresa e uno locato.
- L'andamento economico, negli anni dal 1994 al 2000 ha fatto registrare un incremento del valore della produzione non soddisfacente. Sono state così avviate riflessioni circa possibili iniziative da intraprendere al fine di favorire l'ingresso di nuovo capitale o la conclusione di accordi di joint venture onde predisporre le condizioni per l'incremento del volume d'affari.
- A questo proposito, i contatti preliminari intercorsi con terzi non hanno fatto registrare un immediato e concreto interesse a forme di collaborazione. Ciò è apparso, soprattutto, conseguenza dell'attuale struttura patrimoniale della società particolarmente appesantita dalle proprietà immobiliari, che, non essendo strettamente correlate al business, costituiscono un notevole appesantimento della struttura patrimoniale non gradita al mercato.
- In tale quadro la società istante è giunta alla conclusione che la sola misura che consenta di separare le attività aziendali sia rappresentata da una operazione di scissione parziale e proporzionale, da attuarsi mediante trasferimento del proprio intero patrimonio immobiliare ad una società di nuova costituzione, la quale concederà in locazione a prezzi di mercato i beni immobili strumentali già utilizzati a titolo di proprietà dalla società scissa.
- A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti con specifico riferimento all'attività che andrà a svolgere la società beneficiaria e alla disponibilità delle azioni ricevute dai soci della stessa, la società istante ha chiarito che la società beneficiaria avrà quale oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività immobiliare, che si estrinsecherà nella concessione in locazione alla scissa degli immobili da quest'ultima già utilizzati. Per quanto attiene agli intendimenti dei soci, in tema di disposizione delle azioni ricevute dalla società beneficiaria, gli stessi manterranno le azioni di cui trattasi nel patrimonio personale, mancando qualunque interesse economico alla cessione delle partecipazioni. Infatti, la redditività che deriverà alla beneficiaria dalla locazione degli immobili a prezzi di mercato risulta largamente superiore, anche in rapporto ai rischi, a qualsivoglia investimento finanziario.

Quesito
Alla luce di quanto appena esposto e attesa la riconducibilità dell'operazione di scissione nell'ambito applicativo dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la società istante chiede se dalle operazioni descritte possa emergere un indebito risparmio d'imposta.

Parere della scrivente
Il progetto di ristrutturazione aziendale prospettato dalla società istante consta di due fasi:
1) scissione parziale e proporzionale di una società preesistente in una società beneficiaria di nuova costituzione, alla quale saranno attribuiti beni immobili, strumentali all'esercizio dell'impresa della società scissa;
2) successiva stipulazione di un contratto di locazione, a prezzi di mercato, avente per oggetto i medesimi beni immobili, tra società scissa e società beneficiaria.
L'obiettivo economico che la società istante intende raggiungere è di "alleggerire" la sua struttura patrimoniale onde incrementare l'interesse di terzi a forme di collaborazione a diverso titolo, collaborazione che è ritenuta indispensabile al fine di accelerare il processo di crescita aziendale. A questo proposito, il mantenimento nel processo produttivo, a titolo di locazione, dei beni immobili strumentali già utilizzati in proprietà comporterà nell'immediato maggiori costi aziendali per canoni di locazione, i quali, però, saranno ampiamente compensati dai vantaggi conseguibili dalle joint ventures.
Il comma 1 dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano contemporaneamente:
1) diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti
2) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario
3) privi di valide ragioni economiche.
Il successivo comma 3 disciplina l'ambito applicativo, prevedendo che, nell'intero comportamento posto in essere, siano utilizzate una o più delle operazioni tassativamente elencate, tra cui sono ricomprese le scissioni.
La scissione parziale e proporzionale, pur non avendo ad oggetto due preesistenti rami aziendali ma beni strumentali all'esercizio dell'impresa della società scissa che si attribuiscono alla società beneficiaria di nuova costituzione, è preordinata all'effettivo esercizio dell'attività immobiliare da parte della società beneficiaria, la quale concederà in locazione i suddetti beni immobili alla società scissa a prezzi di mercato.
A seguito della descritta scissione, i soci della società beneficiaria non cederanno le relative azioni, in modo tale da far circolare, sottoforma di partecipazioni, i beni strumentali attribuiti.
Nonostante dalla scissione non emerga alcun vantaggio tributario, attesa la neutralità fiscale della stessa ai sensi dell'articolo 123-bis del TUIR, un risparmio d'imposta viene, difatti, conseguito da parte della società scissa nella seconda fase del programmato progetto di ristrutturazione, sub specie di costi per canoni di locazione dovuti alla società beneficiaria, i quali concorreranno come componenti negativi alla formazione del suo reddito imponibile.
Tuttavia, atteso che la società beneficiaria è neo-costituita, non gode di alcun regime giuridico tributario privilegiato, assume una forma giuridica di società di capitali come la società scissa, la stessa dovrà specularmente far concorrere come componenti positivi alla formazione del suo reddito imponibile i suddetti canoni di locazione.
Fermo restando queste condizioni e i propositi espressamente dichiarati dalla società istante, l'esercizio ex novo dell'attività immobiliare, da parte dei vecchi soci della società scissa, proporzionalmente proprietari della società beneficiaria, non appare preordinato ad aggirare i principi di neutralità della scissione e di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, mediante la precostituzione delle condizioni giuridiche per la realizzazione di salti d'imposta.
In sintesi, con specifico riferimento alle due operazioni così come prospettate dalla società istante (scissione parziale e proporzionale e stipulazione di contratto di locazione, a prezzi di mercato, tra società scissa e società beneficiaria neo-costituita) non si ravvede la sussistenza di un indebito risparmio d'imposta, a seguito di un aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario.
Tuttavia, nel caso in cui i soci della società istante dovessero cedere, a qualsiasi titolo, il controllo della società scissa a terzi, anziché limitarsi alla stipulazione di accordi di joint ventures, e, successivamente, i nuovi soci dovessero per qualsiasi ragione risolvere il contratto di locazione con la società beneficiaria facendo assumere alla stessa natura di mera società "contenitore", la serie di operazioni poste in essere (scissione parziale e proporzionale, stipulazione di contratto di locazione, cessione del controllo della società scissa, risoluzione del contratto di locazione) sarebbe preordinata a "svuotare" più che "alleggerire" la società istante dei beni immobili, prima della cessione del controllo, usufruendo indebitamente del regime di neutralità d'imposta tipico della scissione.
Tale comportamento, infatti, sarebbe volto contemporaneamente ad aggirare il suddetto principio di neutralità e ad ottenere il risparmio d'imposta consistente nella dilazione sine die delle plusvalenze latenti relative ai beni strumentali assegnati a una società "contenitore", senza che possano ravvisarsi valide ragioni economiche nell'intera serie di operazioni.
Si fa, infine, presente che se - a monte o a valle - fossero effettuate altre operazioni, le quali, insieme alla scissione parziale e proporzionale e alla stipulazione del contratto di locazione, dovessero apparire volte ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento ed effettuate al solo scopo di ottenere un indebito risparmio d'imposta, l'intera serie di operazioni - compresi la scissione parziale e proporzionale e la stipulazione del contratto di locazione - andrebbe inquadrata in un'ottica unitaria, così come disposto dal citato articolo 37-bis D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di verificare la sussistenza di profili di elusività.

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