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Risoluzione Agenzia Entrate n. 284 del 11.10.2007

Consulenza giuridica. IVA. Alfa. IVA. Canoni di locazione imbarcazioni da diporto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 284 del 11.10.2007

Con istanza del ... 2007 l'Alfa ha rappresentato le difficoltà operative delle proprie associate in sede di fatturazione dei canoni di leasing delle imbarcazioni da diporto che possono essere utilizzate entro o fuori le acque territoriali comunitarie.
L'associazione istante premette al riguardo che, tenuto conto della difficoltà di individuare la precisa misura dell'utilizzo delle imbarcazioni da diporto, l'Agenzia delle Entrate, con circolari n. 76 del 2 agosto 2001 e n. 49 del 7 giugno 2002, ha stabilito percentuali forfettarie per individuare l'utilizzo del mezzo di trasporto in ambito comunitario, basate sulle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni (lunghezza e propulsione). Al contribuente, tuttavia, è data la possibilità di dimostrare un utilizzo effettivo diverso dalle suindicate percentuali.
Analogamente, gli Uffici delle Entrate, in sede di accertamento, qualora non siano in grado di individuare l'effettiva quota di utilizzo comunitario dei natanti, potranno fare utile riferimento alle percentuali forfetarie medesime.
Poiché le società di leasing non sarebbero in grado di conoscere preventivamente quale sia l'uso che i propri clienti intendano fare delle imbarcazioni (in ambito comunitario o extracomunitario), Alfa ha fatto presente di avere predisposto un modulo nel quale il cliente-utilizzatore, all'atto della firma del contratto con la società di leasing, dichiara alla stessa, sotto propria esclusiva responsabilità, in che misura intende utilizzare l'imbarcazione in acque comunitarie.
Alfa ritiene necessaria l'utilizzazione di tale modulo al fine di evitare contestazioni alle società di leasing nel caso di accertamento da parte degli Uffici di un utilizzo del mezzo di trasporto da parte del cliente in acque territoriali comunitarie in misura superiore a quella stabilita con la circolare n. 49 del 2002 ovvero a quella dichiarata dal cliente stesso.
A tale proposito Alfa afferma che tale dichiarazione potrebbe avere la medesima valenza giuridica della dichiarazione di intento rilasciata dagli esportatori abituali ovvero della dichiarazione resa dal privato all'atto dell'acquisto della "prima casa" per beneficiare dell'aliquota IVA o di registro in misura ridotta.

SOLUZIONE PROSPETTATA DALLA ASSOCIAZIONE ISTANTE
Alfa ritiene che le società di leasing possano applicare l'imposta sulla base della dichiarazione di utilizzo rilasciata dal cliente, senza che nessuna responsabilità possa sorgere in capo alle stesse nel caso di uso difforme del natante da parte del cliente stesso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si osserva che non è possibile ravvisare alcuna analogia tra la dichiarazione d'intenti rilasciata dagli esportatori abituali, nonché quella rilasciata dall'acquirente della "prima casa" rispetto alla questione qui prospettata.
A tale proposito si osserva, infatti, che entrambe le dichiarazioni suddette, al contrario del caso in esame, sono normativamente disciplinate, così come le conseguenze relative ad una dichiarazione mendace rilasciata dal cessionario.
Peraltro, anche nel caso di cessioni di beni finiti destinati alla costruzione di fabbricati di tipo economico e di costruzioni rurali, per i quali può farsi luogo all'applicazione dell'aliquota del 4 per cento (vedi tab. A, parte II, n. 24, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972), sulla base della dichiarazione del cliente del possesso dei requisiti richiesti dalla norma, rimane ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta ove non sussistano i presupposti di legge.
Per quanto riguarda più specificamente la problematica relativa alla tassazione delle imbarcazioni da diporto si rileva quanto segue.
In via preliminare si osserva che le percentuali forfettarie indicate nelle citate circolari n. 76 del 2001 e n. 49 del 2002, sono state stabilite al fine di superare le difficoltà connesse alla prova dell'effettivo utilizzo dell'imbarcazione in acque territoriali comunitarie. Ciò non esclude la possibilità di applicare l'IVA su una percentuale della base imponibile diversa, anche inferiore a quella stabilita in via forfettaria, a condizione che si dimostri, sulla base di riscontri oggettivi, un utilizzo dell'imbarcazione diverso da quello presunto in via generale.
Infatti, la circolare n. 76 del 2001 prevede, ai fini della corretta individuazione della base imponibile, che gli uffici dell'Agenzia "potranno fare utile riferimento alle sopraelencate percentuali, sempre che non dispongano di prove certe in ordine alla effettiva utilizzazione del natante". Inoltre, la circolare n. 49 del 2002 prescrive che "detta valutazione sarà effettuata sulla base del contratto di locazione, ma anche di altri elementi in possesso del contribuente da cui risulti l'effettivo utilizzo del natante".
Ciò stante, si ritiene che la compilazione della dichiarazione di utilizzo dell'imbarcazione da parte dell'utilizzatore, così come proposta da codesta Associazione, può consentire alla società di leasing di utilizzare la percentuale ivi indicata ai fini della individuazione della base imponibile da assoggettare ad IVA.
In proposito, occorre sottolineare che la semplice dichiarazione del committente di utilizzo dell'imbarcazione in acque territoriali comunitarie in misura inferiore alle percentuali stabilite in via presuntiva dalla circolare per natanti della medesima categoria, non è sufficiente a legittimare una tassazione inferiore, senza che siano fornite ulteriori elementi idonei a tale scopo, quali ad esempio il contratto di ormeggio al di fuori delle acque comunitarie, ecc.
Al contrario, ove in sede di accertamento si contesti da parte degli uffici delle Entrate, sulla base di prove idonee, un utilizzo dell'imbarcazione nelle acque comunitarie superiore a quello stabilito con la circolare n. 49 del 2002, la circostanza che il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione in questione facendo riferimento alle percentuali della circolare stessa, è sufficiente a far emergere la buona fede della società di leasing.
In tal caso, la società di leasing non sarà tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente (art. 10 legge n. 212 del 2000).
Tuttavia, il recupero della maggiore imposta non potrà che avvenire in capo alla società stessa, in qualità di soggetto passivo; resta inteso che quest'ultima, tuttavia, potrà rivalersi nei confronti del proprio cliente ricorrendo anche agli ordinari mezzi civilistici.

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