Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge del 23 novembre 2009, n. 168
Risoluzione Agenzia Entrate n. 284 del 15.12.2009
L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, prevede che il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Il successivo comma 2, prevede, inoltre, che ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto, senza avvalersi del differimento di cui al comma 1, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta, si istituisce il seguente codice tributo:
- "4035" denominato "IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 2, d.l. 168/2009"
In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma "AAAA".
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