Risoluzione Agenzia Entrate n. 285 del 16.12.2009

Gestione del contenzioso concernente la tassazione sulle pensioni corrisposte da organizzazioni internazionali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 285 del 16.12.2009

L'Inter-Organisations Study Section on Salaries and Prices (IOS), che coordina il trattamento salariale e pensionistico del personale di sei organizzazioni internazionali (c.d. "Organizzazioni Coordinate": Consiglio d'Europa, Agenzia Spaziale Europea, Unione dell'Europa Occidentale, NATO, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, OCSE), ha posto un quesito relativo al trattamento tributario applicabile alla pensione corrisposta ai lavoratori dipendenti che hanno prestato servizio presso la NATO.
Nel quesito si fa riferimento ad alcuni contenziosi instaurati a seguito della formazione del silenzio-rifiuto prodottosi sulle istanze di rimborso IRPEF presentate da alcuni pensionati sulla base dell'assunto che tali somme vanno ritenute esenti da imposta.
Secondo i ricorrenti, l'esenzione troverebbe fondamento nelle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, rubricato "Esecuzione dell'accordo tra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del nord sulle particolari condizioni di istallazione e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961".
In particolare, per escludere da imposizione le pensioni erogate agli ex dipendenti della NATO residenti in Italia e, quindi, ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle stesse, i ricorrenti richiamano l'art. 8, lett. c) del citato DPR n. 2083 del 1962, secondo cui "il personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo (personale civile alle dirette dipendenze della NATO, n.d.r.) è esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali".
Tanto premesso, con la presente nota si osserva quanto segue in ordine alla gestione del contenzioso pendente in materia.
L'art. 1 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che il "Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6".
Conseguentemente, il possesso del reddito comporta di per sé la nascita dell'obbligazione tributaria in Italia, salvo che si tratti di redditi esenti in forza di specifiche disposizioni di legge.
Dall'esame dell'art. 8, lett. c) del citato DPR n. 2083 del 1962 si rileva che il legislatore, al fine di ammettere l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, ha posto due condizioni tassative:
a) si deve trattare di "redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ";
b) corrisposti al personale civile "dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali".
L'esenzione in esame concerne esclusivamente gli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo.
Tale limitazione appare, peraltro, coerente con la funzione della norma, volta a prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura organizzativa, della quale fa parte il personale in servizio.
Di conseguenza, per la tassazione di somme percepite a titolo di pensione non trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 8, lett. c) del DPR n. 2083 del 1962.
A conferma delle conclusioni qui raggiunte può richiamarsi il Regolamento Pensionistico delle c.d. "Organizzazioni Coordinate", tra le quali rientra la NATO. In base all'allegato art. 42 di detto Regolamento, reperibile sul sito http://www.coe.int/defaultEN.asp (Council of Europe), le pensioni erogate dalle citate organizzazioni sono assoggettate ad imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso (cfr., al riguardo, circolare n. 127 dell'8 giugno 1978, risoluzione n. 11 del 10 febbraio 2000 e risoluzione n. 141 del 10 aprile 2008).
In allegato alla presente si trasmette la traduzione non ufficiale della delibera di approvazione della Risoluzione n. (77) 11, relativa al piano pensionistico, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio europeo il 20 aprile 1977, nonché degli artt. 1 e 42 del citato Regolamento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
______________________________________________________________________________
TRADUZIONE PRATICA
PENSION SCHEME RULES ART. 42
______________________________________________________________________________
Consiglio Europeo
Comitato dei Ministri
-----------------
RISOLUZIONE (77) 11
Relativa al PIANO pensionistico
(Adottata dal Comitato dei Ministri il 20 Aprile 1977, in occasione del 268esimo incontro dei Rappresentanti dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri,
Considerato l'Articolo 23 dello Statuto del Personale (Regolamento interno);
Considerata la Risoluzione (66) 39 che stabilisce uno schema pensionistico per i rappresentanti permanenti del Consiglio Europeo;
Considerato il 127esimo rapporto del Comitato di Coordinamento e gli allegati ivi acclusi contenenti la bozza di un piano pensionistico applicabile ai rappresentanti permanenti delle Organizzazioni Coordinate;

Considerato il 136esimo rapporto del Comitato di Coordinamento che propone specifici accordi transitori applicabili al Consiglio Europeo per il passaggio dal precedente piano pensionistico al piano segnalato nel 127esimo rapporto;
Considerato il 134esimo rapporto del Comitato di Coordinamento e il suo allegato contenente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 42 del regolamento sul piano pensionistico, concernente l'adeguamento delle pensioni in relazione alle imposte;
Considerato che il piano stabilito ai sensi della Risoluzione (66) 39, dovrebbe essere sostituto dal nuovo piano raccomandato nei sopramenzionati rapporti del Comitato di Coordinamento;

Su proposta del Segretario Generale,

Delibera quanto segue:

Articolo 1 - Il regolamento pensionistico di cui alla Risoluzione (66) 39 sarà sostituito, con effetto dal 01 Luglio 1974, dal regolamento sul piano pensionistico contenuto nell'Allegato I alla presente risoluzione.
Con la presente accettazione viene approvato il testo delle disposizioni per l'attuazione dell'articolo 42 del nuovo piano, riguardante l'adeguamento conseguente alle imposte, ai sensi dell'Allegato II alla presente risoluzione.

Articolo 2 - Le diposizioni contenute nella Risoluzione (66) 39 cesseranno di essere applicabili con effetto dal 01 Luglio 1974, fatti salvi gli accordi transitori di cui all'articolo 48 del regolamento sul nuovo piano pensionistico relativi ai beneficiari di pensioni per invalidità e di pensioni ai sopravvissuti concesse ai sensi della Risoluzione (66) 39 prima dell'adozione della presente delibera.

Articolo 3 - il Fondo Pensioni costituito ai sensi dell'articolo 48 della Risoluzione (66) 39, con la presente viene sciolto e liquidato con effetto dal 01 Luglio 1974.

I 15.654 - 1 -

ALLEGATO I
Regolamento sul PIANO pensionistico applicabile aI RAPPRESENTANTI PERMANENTI del consiglio europeo

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il piano pensionistico di cui al presente Regolamento si applica al personale permanente che ricopra un incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato presso uno dei seguenti enti:
- Il Consiglio Europeo;
- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD);
- L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) (precedentemente Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) e Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO;
- L'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO);
- L'Unione dell'Europa Occidentale (WEU)

2. Il presente Piano non sarà applicabile ad altre categorie di personale di ciascuna Organizzazione, quali Periti, Consulenti, Personale Temporaneo, Personale Ausiliario, Dipendenti e personale assunto ai sensi delle leggi locali sul lavoro, ecc.

3. In questo Regolamento il termine "Organizzazione" si riferisce a quella Organizzazione, elencata sopra, nel paragrafo 1, che impiega membri del personale per i quali è applicabile il presente Regolamento, e il termine "membro del personale" o "membro permanente del personale" significa il personale a cui si fa riferimento sopra, nel paragrafo 1.

CAPITOLO X

Disposizioni relative all'adeguamento delle pensioni

Articolo 42 - Pensioni soggette alla legislazione fiscale nazionale

1. I beneficiari di una pensione disposta ai sensi del presente Regolamento avranno diritto all'adeguamento stabilito per lo Stato Membro dell'Organizzazione, in cui la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese.

2. L'adeguamento ammonterà al 50% dell'importo che dovrebbe in teoria essere aggiunto alla pensione del beneficiario, per fare in modo che la differenza residua, dopo la detrazione dell'importo totale dell'imposta nazionale sul reddito, corrisponda all'importo della pensione calcolata in conformità a questo Regolamento.

A tal fine, saranno redatte tabelle di equivalenza per ciascun Stato Membro, ai sensi delle istruzioni d'attuazione a cui si fa riferimento nel paragrafo 6, che specifichino, per ciascun importo di pensione, le somme di adeguamento da aggiungersi. Dette tabelle determineranno i diritti dei beneficiari.

3. Nel calcolare l'importo teorico delle imposte sul reddito in rifermento al paragrafo 2 del presente Articolo, si terrà conto solo delle disposizioni di legge e dei regolamenti di natura fiscale che abbiano effetto sulle basi della responsabilità e dell'importo delle imposte sul reddito per tutti i beneficiari di pensioni che sono contribuenti del paese interessato.
I pensionati senza coniugi o persone (familiari) a carico saranno ritenuti essere pensionati senza diritto ad alcuna detrazione o sgravio per responsabilità familiari, e tutti gli altri beneficiari saranno ritenuti essere pensionati che godono di detrazioni e sgravi fiscali spettanti alle persone coniugate senza figli.
Non si terrà conto:
- di fattori individuali relativi a circostanze personali o mezzi privati di pensionati particolari,
- dei redditi diversi da quelli di cui al presente Regolamento,
- del reddito del coniuge o delle persone a carico del pensionato.
D'altro canto, si terrà conto, in particolare, di circostanze che abbiano origine nel corso dell'anno in conseguenza di:
- un cambiamento nello stato civile o il trasferimento della residenza in un altro luogo con un diverso regime di tassazione,
- inizio o cessazione del pagamento della pensione.

4. L'Organizzazione fornirà agli Stati Membri interessati i nomi, i cognomi e gli indirizzi completi dei pensionati e l'importo totale della pensione e dell'adeguamento.

5. Il beneficiario di un adeguamento, ai sensi del presente Articolo, dovrà comunicare all'Organizzazione il suo indirizzo completo e comunicare qualsiasi successiva modifica dello stesso.
Detto beneficiario dovrà provare che la sua pensione ed il relativo adeguamento sono stati dichiarati o tassati; qualora non adempiesse tale obbligo sarà privato del diritto all'adeguamento e restituirà gli importi ricevuti a tal fine indebitamente.

6. Le altre procedure per calcolare l'adeguamento ed in particolare quelle rese necessarie ai sensi di alcune leggi fiscali nazionali e la procedura per il pagamento degli adeguamenti, saranno indicate nelle istruzioni per l'attuazione, stabilite ai sensi della legislazione fiscale degli Stati Membri.
Nonostante l'articolo 52, le disposizioni di attuazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo richiederanno l'approvazione dei Consigli delle Organizzazioni elencate nell'articolo 1.1.

Capitolo XI

Accordi transitori

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