Istanza di interpello - Art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 11.10.2007
Con istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Quesito
A seguito di determinazione dirigenziale n. 208 del 7 luglio 2006 il Comune di .... (di seguito il "soggetto appaltante") ha proceduto all'aggiudicazione della gara di appalto, integrato per la progettazione esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori di restauro e ristrutturazione del teatro Comunale, in favore delle imprese ALFA S.r.l. (di seguito "soggetto appaltatore 1"), BETA S.r.l. (di seguito "soggetto appaltatore 2"), GAMMA S.r.l. (di seguito "soggetto appaltatore 3"), nonché dell'arch. D.ssa X (di seguito "il professionista").
Il contratto di appalto è stato sottoscritto a mezzo di un'Associazione Temporanea d'Impresa (di seguito "ATI"), cui è stato conferito dai suddetti soggetti un mandato con rappresentanza a gestire i rapporti con il "soggetto appaltante".
Per la realizzazione dei suddetti lavori i "soggetti appaltatori 1 e 2" hanno costituito, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, una società consortile a responsabilità limitata, denominata "DELTA S. c. a r. l." (di seguito la "società consortile").
Per l'esecuzione di tali lavori ogni impresa del raggruppamento emetterà nei confronti dell'ente appaltante fattura per la quota dei lavori aggiudicati.
A tal proposito viene specificato che nelle fatture verrà evidenziata l'aliquota del 10% ex n. 127-quaterdecies, Parte III della Tabella allegata al decreto IVA, rientrando le opere appaltate tra gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457/1978, cui detta norma riserva il trattamento IVA agevolato.
La "società consortile" emetterà fattura nei confronti dei suoi consorziati per l'esecuzione parziale delle opere edili, che dovranno essere successivamente fatturate pro quota dai propri consorziati.
Nell'istanza viene chiesto se nelle fatture emesse nei confronti dei "soggetti appaltatori 1 e 2", riguardanti il riaddebito dei costi sostenuti per l'esecuzione delle suddette opere, possa la "società consortile" applicare il medesimo trattamento fiscale di cui al menzionato n. 127-quaterdecies, applicato da parte dei consorziati nei confronti dell'ente appaltante
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Nell'istanza viene affermato che, considerato "l'oggettivo" ambito di applicazione della norma fiscale in esame, l'aliquota IVA agevolata del 10% può riguardare sia i rapporti tra ente appaltante ed appaltatori, sia i rapporti tra i consorziati-appaltatori e la "società consortile".
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Occorre rilevare preliminarmente che dalla documentazione allegata all'istanza l'autorità preposta, che coincide con "l'ente appaltante", avrebbe autorizzato la realizzazione di "lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Comunale".
Tali interventi sarebbero riconducibili a quelli di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978, per i quali il n. 127-quaterdecies, parte III della Tabella allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'IVA al 10%.
Ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per l'applicazione di tale aliquota nell'ambito dell'appalto principale tra l'ente e soggetti appaltatori.
Si precisa al riguardo che tale trattamento fiscale agevolato non si applica sulle prestazioni di progettazione, salvo l'ipotesi che queste ultime "non siano rese autonomamente, bensì in dipendenza dell'unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera" (risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168).
Con riferimento al trattamento IVA dei rapporti consortili si fa presente che detta questione è stata esaminata nella risoluzione 21 agosto 2007, n. 229, avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella in esame.
In tale documento è stato precisato che al fine di individuare il trattamento IVA delle somme addebitate da una società consortile ai propri consorziati, occorre valutare se il rapporto giuridico, cui imputare le prestazioni rese dalla prima verso i secondi, sia riconducibile ad un contratto di mandato senza rappresentanza, ovvero ad una più generica obbligazione di fare.
Nel primo caso ai sensi dell'art. 3, c. 3, terzo periodo del decreto IVA si rende applicabile lo stesso trattamento fiscale applicato nel rapporto tra mandatario e terzo.
Nel secondo caso si rende applicabile l'aliquota propria del bene che la "società consortile" va a realizzare. Invero, nella citata risoluzione è stato chiarito che si applica anche ai rapporti consortili il principio contenuto nella circolare 1 marzo 2001, n. 19, par. 2.2.12., secondo cui il trattamento IVA agevolato, previsto per l'appalto principale, può essere esteso anche ai subappalti riguardanti "parte dei lavori relativi alla costruzione" del bene oggetto dell'appalto principale. Pertanto; in presenza di rapporti di natura consortile l'aliquota IVA ridotta, applicabile nell'ambito del rapporto principale di appalto (corrente tra l'ente appaltante ed i consorziati) potrà trovare applicazione anche nell'ambito del rapporto tra i consorziati e la società consortile, atteso che il risultato dell'opera, cui è preposta detta società concorre al risultato finale delle opere oggetto dell'appalto principale.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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