Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 23.12.2009

Istituzione dei codici tributo per il recupero da parte dei soggetti finanziatori, tramite modello F24, dell'importo della rata di finanziamento agevolato, corrisposta mediante il credito d'imposta, di cui all'articolo 3, commi da 5 a 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e di cui all'articolo 3, commi da 5 a 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 23.12.2009

Il decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, detta disposizioni concernenti "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile".
In particolare, l'articolo 3 del citato decreto legge, ha previsto "la concessione di contributi a fondo perduto anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta".
In attuazione della predetta disposizione normativa, sono state emanate le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009.
In tali ordinanze è stato previsto che " ... In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ....".
A tal fine sono stati emanati i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2009 e del 3 agosto 2009 modificati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2009, ove si prevede che i soggetti finanziatori recuperano l'importo della rata del finanziamento agevolato, corrisposta mediante il credito d'imposta, attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, come modificato dall'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.
Al fine di consentire ai soggetti finanziatori tale recupero mediante modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
"6820" - denominato "Recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento corrisposta mediante credito d'imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato di cui all'articolo 3, commi da 5 a 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e di cui all'articolo 3, commi da 5 a 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche - Quota capitale"
"6821" - denominato "Recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento corrisposta mediante credito d'imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato di cui all'articolo 3, commi da 5 a 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e di cui all'articolo 3, commi da 5 a 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche - Quota interessi"
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" con evidenza, quale "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce la rata di finanziamento a cui la somma è correlata, espresso nella forma "AAAA".

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