Chiusura delle liti fiscali pendenti. Articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. Articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154
Risoluzione Agenzia Entrate n. 288 del 04.09.2002
Con nota prot. n. 2000/13167 del 27 marzo 2000, la Direzione Regionale delle Entrate ha riproposto il tema dell'applicabilità delle disposizioni sulla chiusura delle liti fiscali pendenti, di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con particolare riferimento alle controversie sorte a seguito dell'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Preliminare alla questione prospettata è la natura dell'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 154 del 1988 e cioè se detto avviso assuma la connotazione di atto mirante alla riscossione della maggiore imposta corrispondente al valore determinato in base alla rendita catastale attribuita dall'Ufficio del territorio, ovvero se lo stesso rappresenti un vero e proprio atto di accertamento.
Ad avviso di codesta Direzione Regionale la questione potrebbe essere diversamente risolta in dipendenza del fatto che la rendita catastale attribuita dall'ufficio del territorio sia stata comunicata al contribuente ovvero che tale comunicazione sia stata omessa; il suddetto avviso, infatti, nel primo caso rappresenterebbe un mero atto mirante alla riscossione mentre, nel secondo caso, assumerebbe la connotazione di atto di accertamento della rendita catastale.
Ha fatto inoltre presente che la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito è controversa, legittimando ora l'una ora l'altra delle suddette configurazioni.
Nella sentenza n. 6611 del 26 giugno 1999, infatti, la Suprema Corte ha affermato che le controversie relative all'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 154 del 1988 non sono rivolte a mettere in discussione richieste avanzate dall'ufficio in via di revisione del valore dichiarato, ma solo a contestare le modalità e le regole applicate per il computo del tributo dovuto rispetto ad una base di tassazione pacifica, in quanto scaturente dalla richiesta (vincolante) del contribuente di ancorare l'imponibile al valore discendente dalla rendita assegnata all'immobile in sede di accatastamento.
Nella sentenza n. 1343 del 18 febbraio 1999, invece, il Supremo Collegio ha sostenuto che, quando il valore dichiarato sia inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 154 del 1988, l'ufficio deve necessariamente emettere l'avviso di accertamento in base all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Al riguardo, si deve preliminarmente ricordare che l'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione per cui, con riferimento alle rendite attribuite dopo la suddetta data, non ha più senso la distinzione operata da codesta Direzione Regionale tra le ipotesi in cui l'ufficio abbia provveduto alla notificazione della rendita e quelle in cui non vi abbia provveduto.
Si osserva inoltre che l'articolo 12 della più volte citata legge n. 154 del 1988 al primo comma dispone che, in caso di mancata presentazione all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, nei termini, della ricevuta attestante l'avvenuta consegna dell'istanza di attribuzione della rendita, "(...) l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (...)".
Dal disposto della norma sopra richiamata si evince, dunque, che l'ufficio, in presenza di un'espressa opzione fatta dai contribuenti ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 154 del 1988, può procedere ad accertamento di valore solo nel caso in cui la documentazione dell'avvenuta richiesta di attribuzione di rendita sia stata presentata fuori termine.
In questo senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 463 del 26 ottobre 1995 nella quale si legge che il meccanismo tipico della valutazione automatica previsto dall'articolo 12 in commento impedisce all'ufficio finanziario di sottoporre a rettifica il valore dichiarato per cui se quest'ultimo risulta inferiore a quello tabellare, frutto della semplice operazione aritmetica di moltiplicazione della rendita attribuita per il coefficiente, l'ufficio stesso deve limitarsi a recuperare la differenza d'imposta.
Si evidenzia che la tesi sostenuta nella presente risoluzione è avvalorata anche dalla sentenza n. 13243 del 27 novembre 1999 della Corte di Cassazione laddove è affermato che "(...) nel caso in cui il contribuente abbia chiesto l'applicazione dell'art. 12 della legge n. 154 del 1988, quando l'ufficio rileva che il valore derivante dall'applicazione dei criteri automatici previsti dal quarto comma dell'art. 52 cit. è superiore a quello dichiarato, non deve fare altro che richiedere la maggiore imposta dovuta con la notifica di un avviso di liquidazione". Tale indirizzo interpretativo è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 64 del 5 gennaio 2000 e n. 7410 del 30 maggio 2001.
Da quanto sopra esposto deriva indubbiamente che l'avviso con il quale l'ufficio richiede la differenza fra l'imposta liquidata sulla base imponibile determinata ai sensi del più volte richiamato articolo 12 della legge n. 154 del 1988 e quella liquidata sul valore dichiarato non può avere la connotazione di un avviso di accertamento; quest'ultimo, infatti, è il risultato dell'esercizio della discrezionalità tecnica dell'ufficio cui è affidato il controllo della base imponibile, dell'imposta dovuta e la riscossione della stessa; tale discrezionalità non è rilevabile nel caso in esame in cui l'ufficio stesso si limita ad applicare mere operazioni aritmetiche.
Dalla soluzione data al problema di cui si è detto deriva, inoltre, l'inapplicabilità agli avvisi emessi ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 154 del 1988, delle disposizioni relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti.
Infatti, il d.l. n. 564 del 1994, convertito dalla legge n. 656 del 1994, all'articolo 2-quinquies (Chiusura delle liti fiscali pendenti), al comma 4, lettera b), precisa che "(...) il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato".
Stante il tenore letterale della riportata disposizione, nella circolare n. 197/E del 30 novembre 1994 del Ministero delle finanze è stato precisato che "Restano, pertanto, escluse dalla definizione in esame le controversie generate da atti di imposizione con i quali l'ufficio richiede il pagamento dell'imposta principale (...), dell'imposta suppletiva e dell'imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato (...)".
Nella circolare n. 88/E del 24 marzo 1995 è stato poi esplicitamente affermato che non sono liti fiscali definibili "(...) le liti fiscali relative ai casi in cui i contribuenti abbiano chiesto di avvalersi dell'art. 12 del D.L. 14.3.1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13.5.1988, n. 154, ottemperando a tutti gli adempimenti ivi previsti e l'ufficio, conseguentemente, abbia provveduto a liquidare l'imposta dovuta sulla scorta del valore determinato applicando i moltiplicatori previsti dalle disposizioni vigenti alla rendita catastale attribuita dall'U.T.E. ai beni oggetto di trasferimento.
Tale esclusione deriva dalla considerazione che nel caso in esame l'Ufficio non procede mai alla rettifica del valore dichiarato, nemmeno nel caso in cui questo risulti inferiore a quello tabellare, ma si limita a chiedere le maggiori somme dovute derivanti dalla differenza tra il valore calcolato sulla base della nuova rendita catastale attribuita e quello dichiarato in atto dalle parti (...)".
Le considerazioni sopra svolte non portano a conclusioni diverse dalle direttive emanate in precedenza nella materia, pertanto si invita codesta Direzione Regionale ad attenersi alle stesse.
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