Esposti all'autorità di Pubblica Sicurezza - imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 11.02.2003
Codesto Dipartimento ha chiesto chiarimenti sul trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle istanze, che i privati cittadini presentano all'autorità di pubblica sicurezza, per la "bonaria composizione dei dissidi privati" (articolo 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
In proposito evidenzia che la questione trae origine dai comportamenti discordanti degli uffici competenti a ricevere le istanze dei privati cittadini per le fattispecie individuate dall'articolo 1 T.U.L.P.S.. Alcuni, infatti, richiedono l'applicazione dell'imposta di bollo sulle predette istanze, altri invece ritengono che non sia dovuta.
Analizzata la questione, anche alla luce delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), questa Direzione Centrale osserva che le istanze dei privati cittadini, intese ad ottenere l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza per la composizione di dissidi privati, sono da considerare atti della fase iniziale e preparatoria del procedimento poiché hanno funzione propulsiva. Sono pertanto da ricomprendere tra gli "Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare ...", per i quali l'articolo 3 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto.
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