Istanza di interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA Spa - Interpretazione art. 74, comma 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 28.02.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 74, comma 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato proposto il seguente
QUESITO
La società istante, ALFA Spa, dichiara di operare "nell'ambito della gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani che eseguirà nei confronti degli utenti domestici o non domestici, raccoglierà e quindi deterrà "rifiuti" e "materiali riciclabili", che allorché posseggano un valore commerciale, potranno essere ceduti ad altre imprese contro la corresponsione di un corrispettivo quantificato sul valore di mercato del materiale".
Tali materiali possono avere un prezzo risultante da un listino ufficiale (è il caso, ad esempio, della carta, del vetro, della plastica, etc.) e possono originare sia da imballaggi, e quindi trovare disciplina nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 titolato "Norme in materia ambientale" che sostituisce il precedente D.Lgs. n. 22 del 1977 (c.d Decreto Ronchi), sia da altri manufatti o scarti.
Ai sensi delle normativa vigente, gli imballaggi saranno conferiti "alle piattaforme pre-individuate che fanno riferimento al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)".
Il materiale rimanente, manufatti o scarti, invece (e con esso le quantità di materiali raccolti non soggette alle condizioni stabilite dalle convenzioni stipulate sulla base dell'accordo quadro tra ANCI e CONAI), sarà conferito a soggetti terzi autorizzati.
A fronte dei conferimenti alle piattaforme preindividuate, il consorzio di filiera del gruppo CONAI riconosce per il materiale ritirato un corrispettivo ai comuni, o nel caso di specie, alla società istante. Per i materiali che non rientrano nelle previsioni degli accordi tra ANCI e CONAI, avviene invece l'alienazione a prezzi di mercato, da parte della società istante, nei confronti di raccoglitori autorizzati.
La società chiede di conoscere il parere dell'Agenzia in ordine al corretto trattamento fiscale ai fini IVA sia nel caso in cui conferisce i rifiuti alle imprese pre-individuate dal CONAI sia quando cede il materiale ad altri soggetti autorizzati.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante fa presente che:
- per le cessioni dei rifiuti ad imprese pre-individuate dal CONAI o dai Consorzi di Filiera affiliati, applicherà il dettato della tabella A parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, voce n. 127-sexiesdecies), con conseguente assoggettamento a regime di imponibilità con aliquota 10 per cento;
- per le cessioni del materiale rimanente, manufatti e scarti, a soggetti terzi autorizzati non rientranti nell'accordo quadro ANCI-CONAI, applicherà la disciplina del reverse charge prevista dall'art. 74 del medesimo DPR n. 633 del 1972.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si conferma quanto precisato con la risoluzione n. 115 del 10 agosto 2004 con la quale è stato chiarito che l'attività di ritiro del rifiuto d'imballaggio di vetro dalla piattaforma, da parte delle aziende vetrarie riciclatrici, a seguito di apposita convenzione, rappresenta una particolare attività che si inserisce nell'ambito della più ampia "gestione dei rifiuti" e, conseguentemente, ad essa dovrà applicarsi la disposizione di cui al richiamato n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame la società istante dichiara di operare nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di conferire i materiali raccolti:
- ad imprese pre-individuate dal CONAI (o dai Consorzi di Filiera affiliati);
- a soggetti terzi autorizzati, ove il materiale quali manufatti e scarti, potrà essere ceduto al libero mercato.
Al riguardo, con riferimento al trattamento IVA da riservare alle due tipologie di operazioni, si osserva quanto segue.
Il conferimento effettuato dalla società istante alle piattaforme facenti riferimento al CONAI, di materiali che originano dagli imballaggi, rientra nel complesso processo afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e configura una prestazione di servizi resa - nell'ambito di un rapporto obbligatorio - dalla società ad un Consorzio di filiera o ad una impresa aderente.
L'operazione di raccolta e conferimento dei rifiuti effettuata dalla società istante nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI individua, infatti, una fase del processo di gestione dei rifiuti di imballaggio, e pertanto, quale prestazione rientrante nel punto n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, fruisce dell'aliquota IVA del 10 per cento prevista dalla norma per le "prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto,....".
Per quanto concerne, invece, il conferimento - o più precisamente la cessione che la ALFA opera a favore di raccoglitori autorizzati - del materiale rimanente ovvero di quello che non rientra nella categoria degli imballaggi e negli accordi ANCI-CONAI, si ritiene che la stessa configuri una cessione di beni in quanto in questo caso la cessione avviene sul libero mercato al di fuori di rapporti obbligatori così come disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha sostituito il c.d. decreto Ronchi.
Ciò stante, si ritiene che la cessione medesima rientrerà tra le operazioni assoggettabili al cosiddetto regime del reverse charge di cui all'art. 74 del DPR n. 633 del 1972, ad aliquota ordinaria, nel presupposto che la stessa abbia per oggetto "beni" che, come precisato con circolare n. 28 del 21 giugno 2004, possono essere definiti rottami, in quanto non più utilizzabili secondo l'ordinaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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