Interpello -Alfa Spa - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 n. - Applicazione dell'aliquota IVA agevolata, prevista dal n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 290 del 10.07.2008
Quesito
La società istante operante nel settore della produzione e lavorazione di farmaci ed integratori alimentari, chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alla produzione e cessione di "integratori dietetici multistrati" in forme farmaceutiche diverse.
A tale proposito rappresenta di aver sottoscritto con un cliente tedesco, un contratto di fornitura che prevede la produzione di un integratore alimentare denominato BETA, prodotto multistrato composto da: multivitaminico, probiotico e sali minerali.
Il contratto prevede la produzione di circa 13 milioni di compresse per mese e 150 milioni per anno, con le modalità di ordinazione e di consegna stabilite nel contratto di fornitura.
Le compresse tri-strato gastro-resistenti verranno confezionate dall'istante in contenitori di alluminio contenenti sacchi a loro volta di alluminio del peso di Kg. 15 cadauno e consegnate in Italia alla società cliente.
La società tedesca provvederà a ritirare la merce e confezionarla in varie forme farmaceutiche (blister o altro) per il successivo consumo al dettaglio.
L'istante fa presente che sulla base di quanto indicato all'articolo 1 del D.Lgs. 27/01/1992 n. 111 in attuazione della Direttiva 89/398/CEE, il prodotto sembra rientrare tra i "prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".
Rappresenta, inoltre, che in attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, l'articolo 2 del D.Lgs. n. 169 del 21/05/2004 definisce "integratore alimentare" il prodotto alimentare destinato ad integrare la comune dieta e che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
L'istante osserva, infine, che l'articolo 16 del D.P.R. 633/72, al comma 3, prevede che per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto che hanno per oggetto la produzione di beni si applica la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene di poter applicare ai prodotti in oggetto l'aliquota IVA del 10%, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 3 del D.P.R. 633/72 e del numero 80, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, relativa a "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura".
Parere dell'Agenzia
Con riferimento alla fattispecie in questione, ai fini del corretto inquadramento merceologico dell' integratore alimentare costituito da compresse tri-strato gastroresistenti denominato BETA, è stato acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane la quale con nota n. 1594 del 26/5/2008 ha rilevato che le compresse in parola - presentate in confezione non originale costituita da un barattolo di plastica trasparente - sono costituite da strati di colore bianco, rosa e giallo, rivestite da una pellicola superficiale.
Dall'analisi chimica di tale prodotto risulta:
- Peso medio unitario: 1,2 g;
- Tenore di glucosio: 0,5 % in peso;
- Tenore di saccarosio: 1,1 % in peso;
- Tenore complessivo di zuccheri: 2,0 % in peso.
Sulla base dei risultati dell'analisi chimica ed in considerazione della sua composizione, la merce in oggetto possiede le caratteristiche di una "preparazione alimentare" non nominata né compresa altrove della voce 2106.
Inoltre il prodotto non può essere considerato come un medicamento della voce 3004 in quanto non vengono indicate sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso, dichiarazioni concernenti le malattie o i disturbi o sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato; la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive in tale preparazione; il dosaggio e le modalità di assunzione.
Perciò sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che l'integratore alimentare di cui trattasi debba essere classificato come preparazione alimentare del codice NC 2106 9092.
Il suddetto codice NC corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987 da ricondurre alla Tabella A, parte III, numero 80, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
La scrivente, pertanto, considera condivisibile l'interpretazione prospettata dall'istante relativamente all'applicabilità dell'imposta nella misura del 10% ai sensi del citato numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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