Risoluzione Agenzia Entrate n. 291 del 10.07.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Alfa S.r.l. - Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Percentuali di utilizzo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 291 del 10.07.2008

Quesito
La società Alfa S.r.l. (di seguito, in breve, "Società") ha realizzato, nel 2001, investimenti per i quali ha fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concesso alle imprese che, fino al 31 dicembre 2006, hanno effettuato acquisizioni di beni strumentali nuovi nelle aree ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.
In relazione a tali investimenti, la Società ha tempestivamente (entro il 28 febbraio 2003) inviato il modello di comunicazione dati (CVS) approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2003, previsto, al fine di monitorare gli utilizzi della menzionata agevolazione, dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).
Nel modello CVS inviato dalla Società risulta indicato un credito maturato pari ad euro X ed un credito residuo, alla data di presentazione dello stesso CVS, pari ad euro Y (dove X > Y), che la Società dichiara di aver successivamente utilizzato:
- nell'anno 2003, per il 49% del credito d'imposta residuo";
- nell'anno 2004, per il 49% del credito d'imposta maturato meno quanto già utilizzato nel 2003" ed "il 6% del credito d'imposta residuo";
- nell'anno 2005 ha utilizzato il 6% del credito d'imposta residuo al 31/12/2006".
Tanto premesso, la Società, atteso che:
- l'articolo 62, comma 1, lettera a), della citata legge n. 289 del 2002 ha sospeso "l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo" e contestualmente previsto la ripresa degli utilizzi stessi "a decorrere dal 10 aprile 2003...in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati", risultante dalle comunicazioni dei dati inviate dai contribuenti mediante l'utilizzo del Modello CVS;
- il decreto ministeriale 1 aprile 2003, in vigore dall'8 aprile 2003, ha stabilito che, a decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 "riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti d'imposta nella misura massima del 10%, per l'anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi";
- la circolare n. 51/E del 29 dicembre 2005 - per effetto dell'accelerazione degli utilizzi disposta dalle delibere CIPE n. 23 del 25 luglio 2003, n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, nonché di quanto positivamente riscontrato, in relazione agli equilibri di finanza pubblica, dalla Ragioneria Generale dello Stato fino all'anno 2005 - ha illustrato le maggiori percentuali di utilizzo valide per le compensazioni da effettuare non oltre il 31 dicembre 2005;
chiede di conoscere quale siano, a tutt'oggi, le percentuali di utilizzo valide per la compensazione del credito d'imposta in questione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società, sulla base di quanto indicato nella circolare n. 51/E del 2005, ritiene legittima l'utilizzazione del credito d'imposta in misura "pari al 6% del residuo".

Parere dell'Agenzia delle entrate
Il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, spetta per le acquisizioni, realizzate fino al 31 dicembre 2006, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei territori ammessi alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.
La disciplina di riferimento è stata, nel corso del tempo, oggetto di numerose modifiche e integrazioni; in sintesi, si possono distinguere due distinti regimi agevolativi:
1) il "regime originario", nel quale ricadono tutti gli investimenti realizzati ovvero avviati prima dell'8 luglio 2002, secondo le disposizioni originariamente previste dall'articolo 8 della più volte citata legge n. 388 del 2000 e per i quali l'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 ha previsto, "a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente", la comunicazione dei relativi dati mediante l'invio del già richiamato modello CVS;
2) il "regime ad istanza", applicabile secondo le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 e dell'articolo 62, comma 1, lettere b) e seguenti, della menzionata legge n. 289 del 2002.
In particolare, con riferimento al "regime originario" indicato al punto 1) - applicabile anche alla fattispecie oggetto del presente interpello - l'utilizzo del credito relativo agli investimenti agevolati, per effetto di quanto previsto dalle citate disposizioni dell'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, è stato ripartito negli anni sulla base di percentuali massime di utilizzo annue, determinate in funzione delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio.
In origine, in conformità a quanto disposto dal citato articolo 62, la misura di utilizzo era "non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati" risultante dal Modello CVS.
Il decreto ministeriale 2 aprile 2003 - contenente le norme di attuazione delle disposizioni appena richiamate - ha inizialmente individuato le percentuali di utilizzo annuale del credito "nella misura massima del 10%, per l'anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi".
In altri termini, ciascun soggetto beneficiario poteva utilizzare il credito per un ammontare pari al 10% ed al 6%, rispettivamente, per il 2003 e per gli anni successivi (fino al 2018), del credito residuo indicato nel modello CVS; in particolare, il parametro di calcolo della percentuale è la somma degli importi indicati:
- nel rigo 4, Sezione I, Quadro B, del modello CVS, relativo al credito maturato fino al 31 dicembre 2002 e non ancora utilizzato;
- nel rigo 6, Sezione II, Quadro B, del modello CVS, relativo al credito corrispondente agli investimenti avviati ma non ancora realizzati (quindi, credito non ancora maturato alla predetta data).
Con successivo decreto ministeriale 6 agosto 2003 la percentuale di utilizzo per il solo 2003 è stata innalzata al 49%: a tal riguardo, deve segnalarsi che - in epoca anteriore alla compiuta definizione dei criteri di determinazione delle percentuali di utilizzo, resa possibile solo con l'analisi e l'elaborazione globale delle disposizioni delle richiamate delibere CIPE del 2003, 2004 e 2005 - la risoluzione n. 61/E del 9 aprile 2004 aveva precisato che tale percentuale (49%), relativa ai soli utilizzi del 2003, doveva applicarsi all'importo del credito maturato fino al 2002 (indicato nel rigo 2, sezione I, quadro B del modello CVS).
Tale risoluzione, per effetto dei differenti canoni di individuazione delle percentuali contenuti nelle più volte richiamate delibere CIPE rispetto agli originari criteri individuati nel d.m. 2 aprile 2003, deve ritenersi superata dalla circolare n. 51/E, nella quale sono state correttamente illustrate, da ultimo, le misure percentuali di utilizzo massimo del credito d'imposta per ciascun anno.
La seguente Tabella 1, contenuta nella richiamata circolare n. 51/E del 2005, evidenzia - fatto pari a 100 l'ammontare complessivo del credito risultante dal modello CVS (somma del rigo 4, Sezione I, e del rigo 6, Sezione II, del Quadro B) - l'originaria distribuzione nel tempo degli utilizzi massimi annui consentiti (ai sensi del d.m. 2 aprile 2003).

Tabella 1

Anno di utilizzo

Percentuale utilizzo annua

2003

10%

2004

6%

2005

6%

2006

6%

2007

6%

2008

6%

2009

6%

2010

6%

2011

6%

2012

6%

2013

6%

2014

6%

2015

6%

2016

6%

2017

6%

2018

6%

TOTALE

100

Successivamente, l'incremento delle risorse finanziarie disponibili, gradualmente disposto dalle delibere CIPE n. 23 del 2003, n. 19 del 2004 e n. 34 del 2005, ha consentito di aumentare le percentuali annue di fruizione del credito con conseguente riduzione dei tempi necessari alla sua integrale fruizione.
Tali maggiori percentuali - che secondo quanto risulta dalle richiamate delibere CIPE sono applicabili non più all'importo del credito residuo risultante dal modello CVS, bensì all'importo del credito maturato in ciascun anno (dal 2001 al 2006) e non utilizzato - sono di seguito indicate nella Tabella 2, anch'essa esposta nella più volte richiamata circolare n. 51/E del 2005.

Tabella 2

Anno di compensazione

Percentuali per il credito maturato fino al 2002 (2)

Percentuali per il credito maturato nel

Percentuali per il credito maturato nel

Percentuali per il credito maturato nel

2003

2004

2005

2003

49

10

-

-

2004

12

39

10

-

2005

19,5

17

39

10

2006

19,5

17

6

6

2007

17

6

6

2008

6

6

2009

6

6

2010

6

6

2011

6

6

2012

6

6

2013

6

6

2014

3

6

2015

6

2016

6

2017

6

2018

6

2019

6

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