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Risoluzione Agenzia Entrate n. 293 del 11.07.2008

Istanza di Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 -CAF - Deducibilità contributi previdenziali ed assistenziali - articolo 51 del DPR 917/1986. 917/1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 293 del 11.07.2008

Quesito
L'istante riferisce che alcuni contribuenti assistiti dai propri centri di assistenza fiscale pagano ogni anno un contributo a casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi i quali prevedono la possibilità per gli ex lavoratori - che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro - di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione dal servizio; nel caso specifico, non è contrattualmente previsto che l'ex datore di lavoro versi alcuna quota del contributo.
L'istante chiede di sapere se i detti contributi siano deducibili dal reddito imponibile, nel limite previsto per l'anno 2007 di euro 3.615,20.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante ritiene che i contributi versati dai pensionati alle suddette casse di assistenza sanitaria siano deducibili dal reddito imponibile, stante l'equiparazione dei redditi di pensione ai redditi di lavoro dipendente.
Ed infatti, a parere dell'istante, secondo quanto precisato nella ris. n. 114/E del 23 maggio 2003, "qualora il sostituto di imposta non abbia tenuto conto, in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo potrà essere portato in deduzione dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (.)".
Tuttavia, anche se la risoluzione citata riguarda un caso nel quale, oltre alla quota versata dal pensionato, è anche prevista una quota a carico dell'ex datore di lavoro, la parte ritiene che tale circostanza sia irrilevante al fine della deduzione del contributo in argomento, giusta la previsione dell'art. 51, c. 2 del TUIR, il quale non prevede la contemporanea presenza degli apporti contributivi di entrambe le parti per l'applicazione del beneficio fiscale in questione.
Infine, l'istante fa presente che, nella fattispecie prospettata, non può trovare applicazione la risoluzione n. 78 del 28 maggio 2004 in quanto la stessa riguarda fattispecie affatto diverse; ed infatti, in tal caso, a differenza della fattispecie rappresentata, la deducibilità dei contributi in esame non è ammessa poiché il contributo aziendale è "cumulativo ed indifferenziato".

Parere della Direzione
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza ad accordi aziendali, purché di ammontare inferiore al limite previsto dalla legge (attualmente 3.615,20 euro).
In linea di principio, tenuto conto che l'art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR equipara al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati", anche i pensionati sono destinatari delle sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.
Peraltro, in concreto, le diverse modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse possono costituire un eventuale ostacolo al riconoscimento del beneficio (fermo restando che nel caso in cui il contributo risulti non deducibile, il pensionato ha diritto a fruire integralmente della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se le spese sono state rimborsate dal fondo di assistenza).
In pratica, qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro, e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato, la scrivente ritiene non applicabile l'art. 51, co. 2, lett. a) del TUIR.
In presenza di una situazione di fatto di tale tipo, la risoluzione n. 78/E del 28 maggio 2004 ha escluso la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati dai dirigenti di aziende industriali in pensione ai Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI).
In relazione alla fattispecie prospettata dall'istante ed in conformità ai principi espressi nella risoluzione n. 114/E del 23 maggio 2003, si ritiene invece applicabile il più volte richiamato art. 51, dal momento che il contributo in argomento è integralmente a carico del pensionato.
Infatti, non essendo contrattualmente previsto alcun tipo di intervento dell'ex datore di lavoro non si pone alcun problema relativamente alla determinazione della parte di contributo datoriale riferibile al pensionato.
Per completezza, si rammenta che l'art. 1, comma 197, lettera b) della legge finanziaria 2008 ha modificato la lett. a) del secondo comma dell'art. 51 del TUIR rendendo deducibile dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, per un importo non superiore a € 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e che operino negli ambito di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute.
Inoltre, nel limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (euro 3.615,20), si dovrà tener conto anche dei contributi versati direttamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell'art. 10, lettera e-ter) del TUIR.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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