PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!

Risoluzione Agenzia Entrate n. 294 del 11.07.2008

Istanza di Interpello - Aliquota Iva applicabile alle cessioni delle specialità alimentari denominate 'Frico' e 'Frico di patate' - Tabella A, parte I, punto 10, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e Tabella A, parte III, punto 80, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 294 del 11.07.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Con l'istanza di interpello in oggetto, presentata il 17 dicembre 2007, il Sig. Alfa, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha chiesto di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA applicabile alla vendita delle seguenti specialità alimentari:
- specialità alimentare denominata "Frico" costituita da una miscela di formaggi grattugiati e cotti in forno fino ad ottenere dei crostini di formaggio croccanti;
- specialità alimentare denominata "Frico di patate" costituita dalla predetta miscela di formaggi grattugiati cotti in forno previa l'aggiunta di patate.
In data 4 marzo 2008, il contribuente - a seguito di richiesta di integrazione da parte della scrivente effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 - faceva pervenire un campione dei prodotti in esame e la relativa scheda tecnica.
Tale documentazione integrativa veniva trasmessa all'Agenzia delle Dogane per l'effettuazione delle analisi di laboratorio, al fine di stabilire le caratteristiche tecnico-merceologiche necessarie per la corretta classificazione doganale dei prodotti in questione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il soggetto istante ritiene che i prodotti di cui trattasi, in quanto classificabili come "formaggi e latticini" (sottovoce doganale 0406 1020), rientrerebbero nella previsione di cui al punto 4 della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 e, pertanto, sarebbero soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione e, a tal fine, è stato acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane (reso con nota n. 1595 del 26 maggio 2008).
L'Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato quanto segue.
Il "Frico" è costituito "da una miscela di formaggi presentato sotto forma di agglomerati schiacciati a forma quadrata, tipo crostini e rotture degli stessi di forme e dimensioni varie, dello spessore variabile tra 5 e 8 mm, spugnosi, friabili e untuosi al tatto, di colore giallo chiaro con odore caratteristico di formaggio.
Dall'analisi chimica di tale prodotto risulta:

Grado di umidità: 4,65% in peso;
Tenore di ceneri: 0,39% in peso;
Tenore di grasso: 35,05% in peso;
Tenore di acqua della materia non grassa: 7,16;
Composizione in acidi grassi della Tipica della materia grassa del latte sostanza grassa estratta:

Il 'Frico' si presenta confezionato in una bustina sigillata riportante il marchio della ditta, la denominazione ed altre informazioni tra cui la tabella nutrizionale.
Pertanto si ritiene che il prodotto in argomento, sulla base dell'esame organolettico e dei risultati dell'analisi chimica, debba essere considerato come una miscela di formaggi cotti in modo da conferire forma, colore e consistenza di un crostino da classificare alla voce doganale 0406 9096.
Il suddetto codice NC corrisponde alla voce 0404 590 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987 da ricondurre alla Tabella A, parte I, punto 10, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972" (burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04)).
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente che il prodotto "Frico" è riconducibile tra i prodotti agricoli, alla cui cessione si rende applicabile l'aliquota Iva del 4 per cento, per effetto del richiamo contenuto nel n. 4) della Tabella A, parte II, allegata al menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.
Si ricorda, per completezza, che in applicazione dell'articolo 34, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui "l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo", alle cessioni di "Frico" effettuate da tali soggetti si renderebbe applicabile l'aliquota Iva del 4 per cento corrispondente alla percentuale di compensazione prevista dal D.M. 12 maggio 1992.
Il "Frico di patate", invece, in base alle analisi di laboratorio effettuate dall'Agenzia delle Dogane, è costituito "da una miscela di formaggi grattugiati, cotti in forno previa l'aggiunta di patate. Dall'analisi chimica di tale prodotto risulta:

Contenuto di amido: 8,5% in peso;
Grado di umidità: 62,04% in peso;
Tenore di ceneri: 0,17% in peso;
Tenore di grasso: 10,2% in peso;
Tenore di acqua della materia non grassa: 69,09;
Composizione in acidi grassi della Tipica della materia grassa del latte sostanza grassa estratta:

Il 'Frico di patate' si presenta sotto forma di un panetto morbido di consistenza gommosa, di colore giallo dorato, untuoso al tatto, odore di formaggio, sapore acidulo e dal riconoscibile gusto di patate e formaggio confezionato in una bustina sigillata di plastica da 195 gr sulla quale sono riportate le indicazioni per il consumo e la preparazione.
Sulla base di tali elementi, si ritiene che il prodotto debba essere classificato come 'preparazione alimentare non nominata né compresa altrove' al codice NC 2106 9098.
Il suddetto codice NC corrisponde alla voce 2107 980 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987 da ricondurre alla Tabella A, parte III, punto 80, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972".
Per tale ragione, alla cessione del "Frico di patate" si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS