Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 18.01.2001

Istituzione codice-tributo - art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 18.01.2001

Con risoluzione n. 2 dell’11 gennaio 2001 è stato istituito il codice tributo "6732" per l’utilizzo del credito d’imposta, previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concesso ai datori di lavoro che, nel periodo tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il comma 10 dello stesso articolo 7 prevede un ulteriore credito d’imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati e alle condizioni stabilite nel citato comma 10 dell’art. 7.
Posto che il suddetto credito è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rende necessario istituire il seguente codice-tributo:

6733: "Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione" – Art. 7, comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Il suddetto codice deve essere indicato nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del modello di versamento F24 con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione del credito espresso nella forma AAAA.
Si fa presente, infine, che a seguito dell’istituzione del codice tributo 1017 concernente "Ritenute da collaborazione coordinata e continuativa – Art. 47, lett. c-bis), DPR 22 dicembre 1986, n. 917", il codice tributo 1041 assume la seguente denominazione: "Ritenute su redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno".

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