Risoluzione Agenzia Entrate n. 30 del 02.03.2004

Tassazione delle prestazioni di previdenza complementare. Riscatti esercitati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dei decreti del Ministero del lavoro 28 aprile 2000, nn. 157 e 158
Risoluzione Agenzia Entrate n. 30 del 02.03.2004

Con nota del 27 aprile 2003 la XZ ha chiesto ai sensi della Circolare n. 99 del 2000 il parere della scrivente in ordine all'applicabilità della tassazione separata ai riscatti della posizione individuale presso forme pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, esercitati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro connessa alla fruizione delle prestazioni erogate dal "fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" di cui al decreto del Ministero del lavoro 28 aprile 2000, n. 158 e dall'analogo fondo istituito per i lavoratori dipendenti delle banche di credito cooperativo di cui al decreto del Ministero del lavoro 28 aprile 2000, n. 157.
La questione riguarda i lavoratori che, ammessi a fruire dell'assegno di sostegno al reddito da parte del Fondo esuberi, cessano il proprio rapporto di lavoro e, pertanto, perdono i requisiti di partecipazione alle forme di previdenza complementare cui aderiscono in ragione di tale rapporto di lavoro dipendente.
Ciò premesso, viene chiesto se è possibile applicare alle prestazioni erogate dai menzionati fondi il regime della tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a-bis) del TUIR, nella considerazione che la fattispecie descritta possa essere inquadrata nell'ambito delle procedure di mobilità dei lavoratori avviate per risolvere situazioni di tensione occupazionale e in alternativa a licenziamenti collettivi.
Al riguardo si fa presente che le somme erogate dai fondi pensione a seguito di cessazione dei requisiti di partecipazione e prima che siano maturati i requisiti per la prestazione pensionistica assumono la natura di riscatti, per i quali è prevista la tassazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del TUIR. Limitatamente alle ipotesi in cui il riscatto sia stato esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, è prevista la tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a-bis), del TUIR.
La tassazione ordinaria rappresenta il regime che il legislatore ha riservato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale. Esse, infatti, esprimono una forma di realizzo di tipo finanziario degli importi versati, per i quali il contribuente ha eventualmente fruito della deduzione, che non risponde ad una finalità previdenziale. Tale trattamento è, invece, escluso quando il riscatto non derivi da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Ciò premesso, al fine di corrispondere al quesito proposto, occorre preliminarmente stabilire se le erogazioni in oggetto configurano una delle ipotesi di riscatto previste dal menzionato articolo 17 del TUIR per le quali si rende applicabile il regime agevolato della tassazione separata (pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti).
Non ricorrendo l'ipotesi del pensionamento, in sostanza, occorre stabilire se gli strumenti previsti per il sostegno dei redditi per il comparto del credito possono essere assimilati a quelli previsti per gli altri settori dalla legge n. 223 del 1991, concernente norme in materia di riduzione di personale dipendente per mobilità, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro avviene per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
A tal fine si fa presente quanto segue.
I decreti del Ministero del lavoro n. 157 e n. 158 del 2000 sono stati emanati al fine di prevedere misure di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi per le categorie e i settori di imprese sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996).
Con i decreti citati sono stati istituiti presso l'INPS - rispettivamente, in favore dei lavoratori dipendenti delle banche di credito cooperativo e di quelli dipendenti dalle imprese di credito - due fondi di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale (fondo esuberi) prevedendo specifici interventi a favore dei lavoratori del comparto creditizio in connessione a processi di ristrutturazione o a situazione di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
Tra le prestazioni straordinarie erogate dal fondo esuberi è prevista la corresponsione, previa cessazione del rapporto di lavoro, di assegni per il sostegno del reddito, in forma rateale o in unica soluzione, a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tali assegni sono erogati fino al percepimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.
L'accesso alle prestazioni del fondo esuberi è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali (articolo 7). L'individuazione dei lavoratori in esubero deve essere effettuata secondo le disposizioni della legge n. 223 del 1991. In particolare, l'individuazione dei lavoratori in esubero avviene, in via prioritaria, secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a percepire la pensione ovvero della maggiore età. Se il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti è superiore al numero degli esuberi, si favorisce la volontarietà. La manifestazione di volontà viene espressa dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate. Se il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti risulti ancora superiore al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia (articolo 8).
Possono beneficiare delle prestazioni del fondo esuberi, in via straordinaria, anche i soggetti per i quali il rapporto di lavoro cessi a seguito di una procedura di esodo volontario attivata da una banca che si impegni a non ricorrere a licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi dalla data dell'accordo (deliberazione 26 febbraio 2001 del Comitato Amministratore del Fondo).
Da quanto premesso appare evidente che la procedura di cui ai decreti n. 157 e 158 del 2000 possa essere inquadrata nell'ambito degli ammortizzatori sociali volti a realizzare gli obiettivi di mobilità e di sostegno del reddito propri dei settori cui si applicano gli ammortizzatori sociali. Ciò si evince sia dalle finalità perseguite dai fondi in questione (attuazione di interventi in connessione con processi di ristrutturazione o situazione di crisi delle aziende che favoriscano il mutamento e rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione) sia dai richiami alla normativa dettata in tema di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 con riferimento ai settori industriali.
Per quanto riguarda l'ipotesi dei lavoratori cessati a seguito di una procedura di esodo volontario attivata da una banca che si impegni a non ricorrere a licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi, va valutato se la cessazione del rapporto di lavoro deve considerarsi come avvenuta per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Al riguardo va osservato per l'accesso a tale procedura, è previsto che il datore di lavoro:
- si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
- manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
- attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
- intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui al punto 3.
Dalle condizioni di accesso alle procedure può evincersi che, al di là del dato terminologico, l'aspetto della volontarietà resti limitato alla iniziale disponibilità del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la quale, peraltro, non è di per sé costitutiva dell'effetto risolutivo del rapporto di lavoro. La disponibilità offerta dal lavoratore non può essere, invece, considerata in modo avulso dal contesto della peculiare procedura attivata, volta a garantire cessazioni del rapporto di lavoro non traumatiche mediante meccanismi di sostegno del reddito.
Il consenso prestato dal lavoratore all'esodo non può definirsi libero, allo stesso modo in cui non vi è libertà nella scelta da parte del datore di lavoro. La fattispecie può essere assimilata a quelle indicate a titolo esemplificativo nella circolare n. 29 del 2001 quali cause di cessazione del rapporto di lavoro indipendenti dalla volontà delle parti (licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).
Per quanto detto, si ritiene che i riscatti della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 124 del 1993, esercitati a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a forme di previdenza complementare causati dalla cessazione del rapporto di lavoro connessa alla fruizione delle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito e delle banche di credito cooperativo, rientrano tra i riscatti per i quali l'imposta sul reddito si applica separatamente ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a-bis), del TUIR.

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