Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 30 del 11.02.2003
La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, presentata dalla ZX S.r.l. relativa alla disciplina del contributo nella forma del credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, apportate dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178.
Esposizione del quesito
La ZX S.r.l. ha presentato istanza di ammissione al beneficio fiscale secondo la procedura prevista dall'articolo 10, comma 1 del decreto legge n. 138 del 2002, in via telematica, in data 25 luglio 2002. La stessa dichiara di aver ricevuto comunicazione di diniego per indisponibilità dei fondi stanziati per l'anno 2002, in data 6 agosto 2002.
La società ritiene che l'istanza originaria mantenga la propria validità anche per gli anni successivi a quello di presentazione.
La società ha precisato che la disciplina per la fruizione del menzionato beneficio fiscale decorre dall'anno in cui il soggetto è ammesso all'agevolazione e che, nel caso in esame, non è avvenuta alcuna ufficializzazione dell'inserimento nella relativa graduatoria, con la conseguente incertezza sulla data a partire dalla quale gli investimenti devono essere avviati.
Pertanto, l'istante chiede di conoscere il posto che occupa nella graduatoria per l'anno 2003 e di sapere quale sia la data di inizio degli investimenti e di conseguenza, il termine entro il quale si esaurisce il periodo di sei mesi di cui al citato articolo 8, comma 1-bis.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Nell'ipotesi in cui gli Uffici interpellati non provvedano con una dichiarazione esplicita, la società ha affermato di considerare il 1 gennaio 2003 come data di riferimento a partire dalla quale avviare i propri investimenti.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 62, comma 1, lettera d) della legge 28 dicembre 2002, n. 289 ha introdotto una specifica disciplina per i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, hanno presentato istanza di ammissione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2002, ma non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse disponibili.
Tali contribuenti possono, infatti, conseguire il contributo, concorrendo all'assegnazione delle risorse previste per il 2003, solo rinnovando l'originaria istanza. Nella domanda di rinnovo l'investimento per il quale si chiede l'agevolazione deve risultare di importo non superiore a quello esposto nell'istanza non accolta. Devono essere indicati, inoltre, gli ulteriori elementi stabiliti nel modello RTS approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003. Con il rinnovo il richiedente si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo.
Per tali investimenti il predetto termine di sei mesi entro il quale avviare l'investimento, decorre, in via generale, dalla data in cui il beneficiario invia l'istanza di rinnovo. Si considerano del pari agevolabili anche quegli investimenti che alla data di presentazione del rinnovo, sono già stati avviati, purché la data di avvio sia successiva a quella di presentazione dell'istanza originaria.
La società per beneficiare dell'agevolazione nel 2003 deve, quindi, rinnovare la domanda di ammissione al credito d'imposta, presentando l'apposito modello RTS dal 20 febbraio al 10 marzo 2003, ed ottenere l'assenso dalla Agenzia delle Entrate che accoglierà le istanze rinnovate nei limiti dei fondi disponibili secondo l'ordine di priorità determinato in base alle disposizioni contenute nel comma 1-ter del citato articolo 8.
Il termine di sei mesi per l'avvio degli investimenti si considera, comunque, rispettato se l'investimento è stato avviato:
- nel periodo compreso tra la data di presentazione dell'istanza originaria e quella di presentazione dell'istanza di rinnovo;
- entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza rinnovata.
Si fa presente, infine, che la richiesta di conoscere il posto occupato dall'istante nella graduatoria per l'assegnazione del bonus non costituisce oggetto di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in quanto esula dall'interpretazione di norme tributarie e dalla loro applicazione a casi concreti.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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