Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000- INPS - D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Previdenza complementare - Fondi gestiti dall'INPS - Tassazione delle prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all'87,50%
Risoluzione Agenzia Entrate n. 301 del 15.07.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con la circolare 26 giugno 2006, n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
In particolare, con la richiamata circolare l'Agenzia ha aderito all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la tassazione agevolata (base imponibile ridotta all'87,50%), introdotta dall'art. 13, comma 8, del D.lgs. n. 124 del 1993, anche alle prestazioni erogate dai predetti fondi.
Conseguentemente, modificando il precedente orientamento, l'Agenzia delle Entrate ha esteso il beneficio fiscale ai trattamenti pensionistici erogati dai fondi integrativi istituiti a favore dei dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 sopra citata, tra i quali è compreso il fondo integrativo di previdenza istituito per i dipendenti INPS.
Conseguentemente, l'Istituto istante, in qualità di sostituto d'imposta, ha disposto la riduzione della base imponibile IRPEF relativa alla quota integrativa erogata sulle pensioni a favore dei propri ex dipendenti iscritti al fondo INPS, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Tutto ciò premesso, l'INPS chiede di conoscere se il beneficio fiscale, rappresentato dalla tassazione su base imponibile ridotta all'87,50%, possa essere esteso alle prestazioni pensionistiche a carico di alcuni fondi integrativi gestititi dal medesimo Istituto. Si tratta, in particolare, del Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste, oggi Autorità portuali.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istituto ha ritenuto opportuno non estendere la tassazione agevolata (base imponibile ridotta all'87,50%) alle prestazioni erogate dai predetti Fondi, in quanto, ad avviso dell'ente istante, detti fondi erogano un trattamento pensionistico complessivo non assimilabile a quello integrativo/aggiuntivo che il Fondo INPS eroga ai propri ex dipendenti.
In particolare, l'Istituto fa presente che i fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste), diversamente dai fondi complementari espressione della previdenza privata, sono fondi categoriali che rientrano pur sempre nella tutela obbligatoria ed il trattamento previdenziale erogato dagli stessi forma un tutt'uno con la previdenza di base della categoria interessata (c.d. trattamento complessivo).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Fino al 31 dicembre 2000 l'art. 48-bis (ora art. 52), comma 1, lett. d), del Tuir, prevedeva la determinazione agevolata della base imponibile con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del richiamato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la "Disciplina delle forme di previdenza complementare, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421".
In particolare, dette prestazioni costituivano reddito per 87,50% dell'ammontare corrisposto.
La tassazione su base imponibile ridotta all'87,50%, nella fase di erogazione delle prestazioni, era prevista al fine di evitare la doppia imposizione, in quanto tutti i fondi pensione e le casse soggette al D.lgs. n. 124 del 1993 che erogavano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalle modalità di costituzione, erano soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura fissa di lire 10 milioni (ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo) ovvero, per i fondi il cui patrimonio fosse direttamente investito in immobili, nella misura dello 0,50% del valore corrente degli immobili (art. 14 del D.lgs. n. 124 del 1993).
A decorrere dal 1 gennaio 2001, il D.lgs. n. 47 del 2000 ha introdotto nuove disposizioni sulla previdenza integrativa applicabili, in sede di tassazione delle prestazioni, ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001. In altri termini, il regime della tassazione nella misura dell'87,50% continua a trovare applicazione per tutte le prestazioni pensionistiche integrative maturate fino al 31 dicembre 2000, sebbene poste in pagamento dopo tale data.
L'ambito applicativo del regime fiscale agevolato oggetto dell'istanza è circoscritto al settore della previdenza complementare come delineato dal D.lgs. n. 124 del 1993.
In particolare, il decreto legislativo n. 124 del 1993 sopra citato ha provveduto ad individuare i soggetti gestori dei fondi di previdenza complementare, le regole di gestione, il sistema di vigilanza ed ha dettato le regole fondamentali per il funzionamento di detti fondi.
Per quanto concerne il regime fiscale applicabile ai fondi pensione integrativi istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del 1993 e, in particolare, esistenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992 (c.d."vecchi fondi"), la scrivente è stata inizialmente investita della questione con riferimento ai "vecchi fondi" istituiti presso gli enti di cui alla Legge n. 70 del 1975.
Con la risoluzione 11 settembre 2002, n. 295, la scrivente ritenne, sulla base di pareri espressi dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e del Ministero del lavoro, che i predetti fondi non fossero riconducibili alla categoria dei fondi integrativi di previdenza complementare indicati e disciplinati dal D.lgs. n. 124 del 1993, per cui i trattamenti pensionistici dagli stessi erogati non potessero fruire della tassazione agevolata prevista dal citato art. 48-bis, comma 1, lett. d), del Tuir (tassazione nella misura dell'87,50%).
Successivamente alla risoluzione sopra citata si è affermato e consolidato un indirizzo della Corte di Cassazione che ha stabilito la riconducibilità delle somme in discorso ai trattamenti erogati dai fondi pensione disciplinati dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993.
Ciò posto, la scrivente, con la circolare 26 giugno 2006, n. 25, ha ritenuto opportuno uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione con esclusivo riferimento, peraltro, alle erogazioni pensionistiche integrative rese dai fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla legge n. 70 del 1975. Ciò in quanto le sentenze della Corte di Cassazione riguardavano specificamente i predetti fondi, istituiti per i dipendenti degli enti del parastato.
Per tutti gli altri fondi preesistenti nel senso anzidetto (c.d. "vecchi fondi") e, quindi, anche per i fondi gestiti dall'INPS (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste), al fine di verificare se gli stessi possano o meno inquadrarsi nel settore della previdenza complementare come delineato dal D.lgs. n. 124 del 1993 e, conseguentemente, fruire della tassazione agevolata nella misura dell'87,50%, è necessario verificare caso per caso se le caratteristiche ed il funzionamento di detti fondi siano coerenti con la disciplina dettata dal D.lgs. n. 124 del 1993.
Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo n. 124 del 1993 subordina anche l'esercizio dell'attività dei "vecchi fondi" alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), istituita con il medesimo decreto legislativo.
Per gli stessi fondi preesistenti è prevista, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla COVIP e la vigilanza della stessa Commissione, fatta eccezione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.lgs. n. 124 del 1993, per i fondi preesistenti istituiti presso:
a) enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed assicurativa.
Per quanto concerne il meccanismo di funzionamento dei fondi oggetto dell'istanza, gestiti dall'INPS, (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste) occorre tenere presente che gli stessi operano in favore di soggetti (ad es. personale consortile) che in origine fruivano di un trattamento previdenziale obbligatorio rappresentato da una pensione sostitutiva di quella dell'INPS, erogata da Casse di previdenza interne.
Successivamente, attraverso passaggi graduali, l'INPS è subentrata alle suddette Casse di previdenza nei compiti relativi all'erogazione del trattamento pensionistico obbligatorio.
Al fine di garantire ai dipendenti interessati lo stesso livello di prestazioni di cui fruiva in base al sistema previdenziale originario, sono stati istituiti presso l'INPS i Fondi di previdenza oggetto dell'istanza, gestiti da Comitati speciali, alimentati da un contributo dovuto dai datori di lavoro.
In ragione del nuovo assetto normativo, l'INPS eroga agli iscritti, in un'unica soluzione, sia la pensione a carico dell'AGO sia la quota a carico dei fondi.
Le due componenti costituiscono, quindi, un'unica pensione complessiva.
Tutto ciò premesso, si ritiene che le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi in esame non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell'87,50%, in quanto non possono considerarsi quali "prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. 21/04/1993, n. 124" a cui faceva riferimento l'art. 48-bis, comma 1, lett. b), del Tuir.
Ciò in quanto:
- dall'istruttoria effettuata presso la COVIP è emerso che detti fondi gestiti dall'INPS non risultano iscritti presso l'albo della stessa Commissione e non sono soggetti alla vigilanza della stessa (condizioni previste, come sopra ricordato, dal D.lgs. n. 124 del 1993 per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione);
- il meccanismo di funzionamento dei fondi svolge solo una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole, misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse interne di previdenza.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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