Inammissibilità della compensazione dei crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione corrispondenti ai codici tributo mod. "F 24" nn."6732 - 6733" - Art. 7 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Sospensione dell'operatività
Risoluzione Agenzia Entrate n. 302 del 12.09.2002
Con risoluzione n. 2 dell'11 gennaio 2002, è stato istituito il codice tributo "6732 - "credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione" - per l'utilizzo, sul modello "F 24", del predetto credito previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 288 e concesso ai datori di lavoro che, nel periodo tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano la base occupazionale.
Con la successiva risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2001, è stato istituito il codice tributo "6733" "ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione" ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 388/2000.
Atteso che i suddetti crediti d'imposta non sono più utilizzabili in compensazione, come già illustrato con circolare n. 73 del 2 settembre 2002, si precisa che, conseguentemente, l'operatività di detti codici è sospesa.
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